L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 non può essere interpretato nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo dei professori ordinari e associati sia previsto al compimento dei sessantotto anni, salva l’applicazione del prolungamento biennale di cui all’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Esso, invece, deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dalla legge n. 230/2005 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo il quale, in ogni caso, non può comportare il superamento della summenzionata soglia.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 ottobre 2015, n. 2180
Limite per il collocamento a riposo professori ordinari e associati
N. 02180/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2015, proposto da:
Boidi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Franco Scarpelli, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, c.so Italia n. 8;
contro
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n.1;
per l’annullamento
del decreto direttoriale Rep. n. 4267/2014 Prot. n. 55321 del 27 novembre 2014, notificato il 1° dicembre 2014 e ricevuto il 5 dicembre 2014, di rigetto dell’istanza di collocamento a riposo al termine dell’anno accademico nel quale il ricorrente compirà 70 anni, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, professore universitario associato presso il Politecnico di Milano, compiendo 68 anni il 6 settembre 2016, presentava, in data 26 febbraio 2013, istanza di permanenza in servizio ai sensi della L. 230/2005, con esercizio dell’opzione di cui ai commi 17 e 19 dell’articolo unico della predetta legge.
Con provvedimento del 19 settembre 2013, Rep. n. 2507/2013 (prot. n. 28569), l’Amministrazione comunicava al ricorrente che lo stesso avrebbe prestato servizio fino al 31 ottobre 2016 e che, a far data dal successivo 1° novembre 2016, sarebbe stato collocato a riposo.
Il ricorrente, con raccomandata in data 22 settembre 2014, chiedeva all’Amministrazione di rettificare il suddetto provvedimento laddove prevedeva come data di collocamento a riposo il 31 ottobre 2016 anziché il 31 ottobre 2018.
Con raccomandata del 1° dicembre 2014, l’Amministrazione trasmetteva al ricorrente copia del decreto direttoriale Rep. n. 4267/2014 (prot. n. 55321 del 27 novembre 2014), con il quale respingeva la predetta istanza di permanenza in servizio fino al termine dell’anno accademico di compimento del 70° anno di età.
Avverso tale diniego l’interessato proponeva il ricorso indicato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Politecnico di Milano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2015 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
II) Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che l’oggetto della controversia è circoscritto all’interpretazione del combinato disposto dell’art. 1 comma 17 L. 4 novembre 2005 n. 230 e dell’art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 503, come modificato dall’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.
Secondo il detto art. 1 comma 17 L. n. 230/05 “per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età”.
In base al citato art. 16, “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e’ data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”.
Secondo il provvedimento impugnato, il predetto regime prevede il collocamento a riposo, ex lege, al termine dell’anno accademico nel quale è stato compiuto il 68 anno di età, a cui può aggiungersi, ove concesso dall’Amministrazione, l’ulteriore biennio di cui al citato art. 16, per la cui fruizione il ricorrente non ha tuttavia presentato domanda.
Ritiene il Collegio che detta interpretazione, fondata sulla Circolare Ministeriale n. 3865 del 6 ottobre 2009, espressamente richiamata dal provvedimento impugnato, non possa essere condivisa, in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata formatasi sul punto.
La L. 4 novembre 2005 n. 230 (cosiddetta “legge Moratti”) intende dettare una nuova disciplina organica dello stato giuridico dei professori universitari, con generalizzata fissazione dell’età pensionabile per gli stessi a 70 anni (in linea con il carattere speciale della regolamentazione, dettata in tema di collocamento a riposo per alcune categorie professionali – come quella in esame -, incaricate presso Pubbliche amministrazioni di funzioni altamente specializzate e ritenute meno usuranti sul piano fisico, rispetto a quelle proprie di altri settori del pubblico impiego).
L’intento del Legislatore è quello di introdurre una disciplina stabile ed unitaria per il settore nel cui contesto vengono introdotte nuove disposizioni per le nomine dei professori ordinari ed associati e si stabilisce che, per i docenti così nominati, il collocamento a riposo abbia luogo “al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età” (art. 1 comma 17 legge 230 cit.).
L’espressione “ivi compreso il biennio”, di cui all’art. 1 comma 17 L. n. 230/05, deve essere letta tenendo conto che, all’epoca dell’entrata in vigore di tale norma, alcuni professori, in particolare gli associati, avevano già usufruito del biennio di prolungamento dopo il compimento dei 65 anni di età, da cui deriva che, con la suddetta espressione, il legislatore ha inteso statuire che la soglia dei 70 anni non può essere in alcun caso superata, nemmeno con l’avvenuta fruizione del biennio, e non invece che il limite massimo sia costituito dal sessantottesimo anno di età (T.A.R. Milano sez. IV 23 settembre 2014 n. 2374; T.A.R. Toscana, Sez. I, 5 febbraio 2014 n. 248; T.A.R. Sicilia – Catania sez. III 16 gennaio 2014 n. 77; TAR Lazio – Roma, Sez. III, 22 ottobre 2012 n. 8713; Cons. Stato. Sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3056).
Dunque, considerato che il ricorrente non ha ancora compiuto i 70 anni, unico limite temporale stabilito a regime per tutti i docenti universitari, è palese l’erroneità dell’opzione ermeneutica assunta dall’Ateneo resistente mediante il provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Politecnico di Milano al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)