É improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso di colui che, in relazione alla scuola di specializzazione in Medicina,“presa visione delle borse disponibili per tipologia e sede, ha deciso di non immatricolarsi con riserva”, perdendo interesse all’azione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2020, n. 7216
Immatricolazione alla scuola di specializzazione in medicina - Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
N. 07216/2020 REG.PROV.COLL.
N. 15502/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15502 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Radici, rappresentato e difeso dall’avvocato Elio [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Angelo Vaia non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
– del bando emesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con
decreto n. 1208 del 17 maggio 2018, relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2017/2018;
– del Decreto n. 130 del 10 agosto 2017 adottato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 2017, contenente il
“Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999, n. 368”;
– della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca in data 23 luglio 2018 per l’ammissione alle Scuola di Specializzazione di
Medicina a.a. 2017-2018;
– del D.D. n. 1949 del 23.7.2018 di approvazione graduatoria concorso SSM a.a. 2017-
2018;
– del D.M. n. 536 del 12.7.2018 e relativi allegati, recante la distribuzione, per ciascuna
scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2017-2018, dei posti disponibili coperti con
contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti
finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati
e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999;
– del D.D. n. 1820 del 12.7.2018;
– della nota di riscontro 4 maggio 2018 prot. MEF-RGS n. 80318 con la quale il
Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso parere favorevole all’attivazione con fondi
statali di n. 6.200 contratti di formazione medica specialistica per l’A.A. 2017-2018;
– in quanto occorra, dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di
Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 Rep. Atti 110/CSR, concernente la determinazione del
Fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare definito dalle
Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ex art. 35, comma1, del D.Lgs. n.
368/1999;
– in quanto occorra, del Decreto ministeriale di rettifica del Bando S.S.M. 2017-2018 n.
556 del 23.7.2018;
– in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell’area riservata del sito Universitaly, con
particolare riferimento a quelli inerenti l’apertura e la chiusura degli scaglioni di scelta;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non
conosciuto, rispetto a quello impugnato;
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di
specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018;
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente
mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione, nel caso anche con riserva e in
sovrannumero, ai corsi di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per
equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Milano;
Vista la nota dell’avvocato del ricorrente del 15.3.2020 ove si dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del legale del ricorrente del 15 marzo 2020 ove si afferma che “…presa visione delle borse disponibili per tipologia e sede, (il ricorrente) ha deciso di non immatricolarsi con riserva e ha perso interesse all’azione…”;
Ritenuto che, a questo punto, al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Pubblicato il 26/06/2020