TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2020, n. 7224

Irricevibilità del ricorso

Data Documento: 2020-06-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Irricevibilità del ricorso tardivo

Contenuto sentenza

N. 07224/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04219/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4219 del 2020, proposto da 
Giovanni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A; 
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Pietronero, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento, previa sospensiva,
del decreto del Ministro del MIUR 30.12.2019, n.1196, di nomina per un quadriennio il Prof. [#OMISSIS#] Pietronero quale Presidente del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche “[#OMISSIS#] Fermi” (Centro Fermi) e la Prof. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] quale componente del relativo Consiglio di amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Pietronero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico di Presidente e di un componente, di designazione governativa, del Consiglio di Amministrazione del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche “E. Fermi”.
I primi tre motivi di ricorso sviluppano una serie di censure incentrate sulla circostanza che il Ministro dell’Istruzione avrebbe firmato il decreto di nomina quando già aveva rassegnato le proprie dimissioni.
Gli ulteriori motivi di ricorso contestano i criteri con cui i membri della Commissione nominata per proporre una rosa di nomi al Ministro avrebbero attribuito i punteggi nel valutare i meriti scientifici e la capacità organizzativa dei selezionandi, osservando in sostanza che il suo curriculum era senz’altro più prestigioso di quello del controinteressato e più corrispondente alle caratteristiche dell’istituto che doveva essere presieduto.
Il Ministero ed il controinteressato si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la tardività con cui era stato impugnato il decreto di nomina per entrambi le posizioni cui il ricorrente aspirava.
Il decreto impugnato è stato registrato il 30.12.2019 ed il controinteressato ha assunto la carica il 8.1.2020 mentre il ricorso è stato invece notificato soltanto in data 20.5.2020.
Per giustificare la tardività rispetto al termine fissato dall’art. 41 c.p.a. la difesa del ricorrente ha fatto presente di aver appreso della decisione ministeriale a fine marzo solo a seguito dell’accesso effettuato da altri aspiranti alla nomina perché in quel periodo il ricorrente si sarebbe trovato all’estero.
Orbene il decreto è stato pubblicato dal 8.1.2020 sul sito istituzionale del Centro; tale pubblicazione secondo il regime di pubblicità, dettato dall’art. 32, comma1, L. 69/2009 ha effetto di pubblicità legale.
Peraltro la consultazione del sito ufficiale del centro era possibile anche dall’estero ed è onere di chi è interessato all’esito di un procedimento di selezione informarsi in merito soprattutto se non vi è una norma che gli attribuisca il diritto di essere notiziato personalmente del provvedimento conclusivo della selezione.
Pertanto, anche tenendo conto della sospensione dei termini per effetto della pandemia tra il 8.3.2020 ed il 15.4.2020, il ricorso è senz’altro tardivo ed il Collegio non può far altro che sancire la sua irricevibilità.
La natura in [#OMISSIS#] della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Chiara [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/06/2020