In caso di tardiva presentazione della domanda per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l’A.A. 2019/2020, il ricorrente non può lamentare l’eccessiva brevità del termine fissato per la procedura di iscrizione on line alla selezione preliminare, in quanto non si rinviene nell’ordinamento alcun principio generale secondo cui il termine per la presentazione della domanda per un concorso pubblico può considerarsi adeguato, sufficiente e congruo allorquando sia pari a 30 giorni, esteso a 45 giorni, in tutte le ipotesi in cui il bando sia stato pubblicato in prossimità di un periodo festivo. Nel caso di specie, non può essere invocato nemmeno quanto disposto dall’art. 4 d.P.R. 487/1994, che fissa il termine di trenta giorni per presentare domanda di partecipazione ai concorsi pubblici, dal momento che la selezione per l’ingresso nelle scuole di specializzazioni per i medici non è un concorso pubblico.
L’Amministrazione non può pertanto considerarsi vincolata al rispetto di tale termine, trattandosi di una selezione che si svolge ogni anno ed è diretta a una specifica categoria professionale che ha il dovere di verificare periodicamente l’emissione del bando. Nel caso di specie, inoltre, il tempo più breve rispetto a quello ordinario di trenta giorni era giustificato dalla necessità di avviare la selezione in tempo utile per consentire l’inizio dei corsi nella prima parte dell’anno accademico, non potendo il bando essere emanato in epoca precedente perché non si era ancora conclusa la complessa procedura necessaria per individuare i posti che potevano essere messi “a concorso”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 ottobre 2020, n. 10283
Tardiva presentazione della domanda per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione e termini minimi per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.
N. 10283/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06791/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6791 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del citato Decreto Direttoriale n. 1177 del 24 luglio 2020 per la iscrizione on line, secondo la prima parte del procedura, che si è chiusa inderogabilmente alle ore 15:00 di giovedì 6 agosto 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato tardivamente domanda per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l’A.A. 2019/2020 e si duole dell’eccessiva brevità del [#OMISSIS#] fissato dall’articolo 5, comma 3, del Decreto Direttoriale 1177 del 24 luglio 2020 che aveva fissato i termini per la
procedura di iscrizione on line alla selezione preliminare a detta ammissione.
L’argomento su cui si fonda la contestazione del [#OMISSIS#] indicato come perentorio dal decreto impugnato è tratto da un asserito principio generale secondo cui il [#OMISSIS#] per la presentazione della domanda per un concorso pubblico può considerarsi adeguato, sufficiente e congruo allorquando sia pari a 30 giorni, esteso a 45 giorni, in tutte le ipotesi in cui il bando sia stato pubblicato in prossimità di un periodo festivo.
Il Ministero si costituiva con comparsa di stile.
Il ricorso non è fondato in quanto non si rinviene nell’ordinamento alcun principio generale nei termini indicati dal ricorrente; l’unica [#OMISSIS#] che potrebbe essere indicata in merito è quella contenuto nell’art. 4 DPR 487/1994 che fissa il [#OMISSIS#] di trenta giorni per presentare domanda di partecipazione ai concorsi pubblici.
Ma la selezione per l’ingresso nelle scuole di specializzazioni per i medici non è un concorso pubblico e pertanto l’Amministrazione non è vincolata al rispetto di tale [#OMISSIS#].
Si tratta di una selezione che si svolge ogni anno ed è diretta ad una specifica categoria professionale che ha il dovere di verificare periodicamente l’emissione del bando. Il tempo più breve rispetto a quello ordinario dei trenta giorni si giustifica con la necessità di operare avviare la selezione in tempo utile per far partire poi i corsi all’inizio dell’anno accademico e spesso il bando non può essere emanato in epoca precedente perché non si è conclusa la complessa procedura necessaria per individuare quanti posti possono essere messi a concorso e distribuiti in quali università.
La costituzione solo formale dell’Amministrazione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/10/2020