Il mancato riconoscimento dell’abilitazione a professore di prima fascia non può essere giustificato soltanto da una “penalizzazione” delle pubblicazioni sotto l’aspetto dell’originalità dal metodo di analisi utilizzato. Stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo sia congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto. Se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale, è necessario che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio. In caso contrario, la motivazione risulterebbe del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Nel caso di specie, nella relazione versata agli atti dall’amministrazione, è stato ritenuto che “la metaanalisi è un processo a posteriori basato sull’uso di osservazioni o studi originali fatti da altri e quindi può essere soltanto una parte o un completamento di una produzione scientifica ma non un approccio alla ricerca praticamente esclusivo”.
Deve però considerarsi assolutista e meramente apodittica l’argomentazione secondo cui la rielaborazione di lavori altrui non comporterebbe di per sé che non possano essere acquisitirisultati scientifici innovativi, in forza di tale attività rielaborativa, laddove la Commissione avrebbe dovuto , invece, valutare l’originalità delle pubblicazioni scientifiche senza presumere la mancanza della stessa solo sulla base del metodo di analisi utilizzato dal ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 novembre 2020, n. 12119
Valutazione dell’originalità delle pubblicazioni scientifiche e metodologia di analisi per le pubblicazioni.
N. 12119/2020 REG.PROV.COLL. N. 12649/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12649 del 2019 proposto dal professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentato e difeso dal prof. avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di I fascia per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto unanimamente di non abilitare il professor [#OMISSIS#] come
Professore di I fascia per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.16 della L. n.240/2010, degli artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 12072016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtà e sviamento; e dell’art.5 D.D.G. n.1532/2016;
2) Violazione, sotto altri [#OMISSIS#], delle medesime norme e principi di cui al precedente motivo. Sviamento di potere.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla udienza del 13 novembre 2020 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che il professor [#OMISSIS#] aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici [#OMISSIS#] produzione scientifica globale e risultava in possesso di ben 6 titoli tra i 7 individuati dalla Commissione, ha ritenuto con voto unanime che “La continuità della produzione scientifica è apprezzabile. L’originalità della produzione risente peraltro dell’approccio quasi esclusivamente metaanalitico ed altri dei contributi presentati ai fini della presente valutazione sono revisioni della letteratura. Il rigore metodologico adottato [#OMISSIS#] metanalisi è apprezzabile” ed ha concluso che “ La valutazione complessiva dei parametri e dei criteri specificati, oltre alla valutazione della produzione scientifica, dimostra che il candidato, sebbene abbia raggiunto un profilo scientifico curriculare, [#OMISSIS#], ha sviluppato la sua attività nell’ambito della disciplina di pertinenza cardiologica basandosi in modo pressochè esclusivo su un approccio parziale, fortemente monotematico dal punto di vista metodologico e quindi con non adeguata originalità delle ricerche oggetto delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione.”
In sostanza, alla luce di quanto complessivamente riportato nel giudizio de quo, il mancato riconoscimento dell’abilitazione a professore di prima fascia è stato giustificato in quanto le pubblicazioni del ricorrente risultavano essere penalizzate sotto l’aspetto dell’originalità dal metodo di analisi utilizzato.
In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò doverosamente precisato, il Collegio sottolinea che risulta del tutto indimostrata la premessa sulla quale si basa l’asserita carenza di originalità delle pubblicazioni, atteso che la Commissione non ha in alcun modo illustrato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che l’approccio metodologico metaanalitico utilizzato dal ricorrente per le pubblicazioni ne avrebbe penalizzato l’originalità.
[#OMISSIS#] relazione versata [#OMISSIS#] atti dall’amministrazione è stato fatto presente che “la metaanalisi è un processo a posteriori basato sull’uso di osservazioni o studi originali fatti da altri e quindi può essere soltanto una parte o un completamento di una produzione scientifica ma non un approccio alla ricerca praticamente esclusivo”, per cui in sostanza i lavori condotti con l’utilizzo della metaanalisi devono essere considerati solo come una sorta di rielaborazione dei lavori altrui, senza che siano raggiunti risultati innovativi ed originali sotto l’aspetto scientifico.
Anche tali affermazioni risultano essere apodittiche atteso che:
I) è assolutista e meramente apodittica l’argomentazione secondo cui la rielaborazione di lavori altrui non comporta di per sé che non possano essere acquisiti in forza di tale attività rielaborativa risultati scientifici innovativi;
II) la metaanalisi, come correttamente dimostrato da parte ricorrente, è uno strumento di ricerca diffuso [#OMISSIS#] comunità scientifica, ed ha proprie specifiche tecniche di analisi, che il ricorrente padroneggia, come è testimoniato sia dai giudizi positivi dei componenti della Commissione sia dal giudizio finale in cui si afferma che nelle pubblicazioni del dottor [#OMISSIS#] “il rigore metodologico adottato [#OMISSIS#] metaanalisi è apprezzabile”;
III) in tale contesto, ne discende che la Commissione avrebbe dovuto valutare l’originalità delle pubblicazioni scientifiche senza presumere la mancanza della stessa solo sulla base del metodo di analisi utilizzato dal ricorrente, con la conseguenza che risulta fondato il motivo di doglianza prospettante il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato giudizio e con obbligo del resistente Ministero di individuare, entro 30 gg dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, una nuova Commissione, la quale dovrà procedere ad una nuova valutazione del ricorrente, adottando il formale provvedimento e comunicandolo all’interessato, entro i successivi 45 gg, decorrenti dalla scadenza del [#OMISSIS#] di cui sopra assegnato al Ministero.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12649 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei
termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila0) Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/11/2020