L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 non può essere interpretato nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo dei professori ordinari e associati sia previsto al compimento dei sessantotto anni, salva l’applicazione del prolungamento biennale di cui all’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Esso, invece, deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dalla legge n. 230/2005 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo il quale, in ogni caso, non può comportare il superamento della summenzionata soglia.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 2159
Limite per il collocamento a riposo professori ordinari e associati
N. 02159/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02754/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2754 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Cioni, [#OMISSIS#] Galvagno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giardina, [#OMISSIS#] Guastella, Concetto [#OMISSIS#] Martello, [#OMISSIS#] Santagati, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Serapide, [#OMISSIS#] Mendorla, Innocenza [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caprino, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caprino in Catania, corso Italia, 172;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
per l’annullamento
– dei D.R. n.10952/09, n.10943/09, n.10941/09, n.10940/09, n.10903/09, n.10899/09, n.10926/09, n.10908/09 e del decreto senza numero relativo al prof. Martello, con i quali il Rettore dell’Università di Catania ha comunicato agli interessati che essi resteranno in servizio attivo fino al termine dell’anno accademico in cui compiranno il sessantottesimo anno di età;
di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali;
e, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla permanenza in servizio sino al termine dell’anno accademico in cui compiranno il 70º anno di età.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, professori associati presso l’Università degli Studi di Catania, hanno esercitato, ai sensi dell’art. 1 commi 17 e 19 della legge n. 230/2005, opzione per il nuovo regime previsto da tale legge, chiedendo di permanere in servizio di ruolo fino al termine dell’anno accademico di compimento del settantesimo anno età.
L’Università degli Studi di Catania ha accolto le predette domande di opzione e ha disposto il mantenimento in servizio degli interessati sino all’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.
Successivamente, a seguito di parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 23.5.2009 sull’interpretazione del comma 17 dell’art. 1 sopra citato come comprensivo dell’eventuale prolungamento biennale del servizio (e quindi, nel senso di prevedere il normale limite di età di sessantotto anni) l’Università di Catania, con i decreti impugnati, ha revocato i precedenti provvedimenti e ha disposto il collocamento a riposo alla data di inizio dell’anno accademico successivo al raggiungimento dei sessantotto anni di età, facendo salva l’eventuale proponibilità di presentazione “nei termini” di una nuova istanza di trattenimento in servizio.
Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno chiesto – previo annullamento dei decreti indicati in epigrafe – l’accertamento del diritto alla permanenza in servizio sino al termine dell’anno accademico di compimento del 70º anno di età, sostenendo che l’art. 1, comma 17° della legge n. 230/2005 abbia introdotto un limite massimo di età (70 anni) con “assorbimento” dell’eventuale biennio facoltativo ex art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, come modificato dall’art. 72 della legge n. 133/2008.
L’Università degli Studi di Catania si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo, con un’articolata memoria difensiva, che l’età ordinaria di collocamento a riposo di docente ricercatore universitario è quella di 68 anni, fatto salvo l’accoglimento (discrezionale) dell’eventuale richiesta di permanenza in servizio per un ulteriore biennio.
Con ordinanza n. 592 del 26 giugno 2013 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare limitatamente alla professoressa Innocenza [#OMISSIS#], collocata in quiescenza con decorrenza 1 novembre 2013.
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, condividendo questa Sezione l’orientamento giurisprudenziale già formatosi sull’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 230 del 2005, comma 17 e 19, nel senso di considerare l’età pensionabile dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dalle norme citate, al raggiungimento del settantesimo anno di età, a prescindere dalla fruizione o meno del biennio aggiuntivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2014, n. 5024; T.A.R. Toscana, Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 248; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 16 gennaio 2014, n. 77; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 2 dicembre 2010, n. 35018.)
Invero, l’art. 1 della legge n. 230/2005 prevede al comma 17° un nuovo limite di età per il collocamento a riposo, disponendo che “per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età ”. Ai sensi del successivo comma 19° “i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell’anzianità acquisita”.
I ricorrenti hanno esercitato l’opzione di cui al comma 19 ed è, pertanto, pacifica l’applicazione, nei loro confronti, del regime previsto dalla legge Moratti.
Al riguardo, secondo l’interpretazione dell’Università, la norma deve essere letta nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo è stato previsto dalla legge Moratti al compimento dei sessantotto anni (alla fine dell’anno accademico nel quale sono stati compiuti i sessantotto anni), salva l’applicazione del prolungamento biennale, peraltro ora non più obbligatorio ma discrezionale a seguito del d.l. 112 del 2008 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2013.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
A parte il netto contrasto con il dato testuale della norma, che prevede il limite di età dei settanta anni, va rilevato che la legge n. 230/2005 ha introdotto radicali modifiche nell’assetto dell’organizzazione universitaria ed in particolare nel rapporto dei professori universitari, tanto da dover salvaguardare con una norma, come quella del comma 19, il regime precedente. In particolare, ai fini dell’età per il collocamento a riposo sono stati equiparati i professori ordinari e associati, per i quali ultimi prima era previsto il limite di età di sessantacinque anni. È evidente, quindi, che la legge n. 230/2005 ha previsto un limite d’età unico per tutti (70 anni) e che l’espressione “ivi compreso il biennio”, deve essere interpretata nel senso che il limite di settanta anni non può essere in alcun caso superato, anche con l’avvenuta fruizione del biennio.
In conclusione il ricorso è fondato e, per l’effetto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti al trattenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico in cui compiranno il 70º anno di età, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno disconosciuto il diritto al trattenimento in servizio sino al compimento del 70º anno di età.
In considerazione della particolarità della questione e della relativa novità, le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
accoglie il ricorso indicato in epigrafe secondo quanto specificato in motivazione, e per l’affetto annulla, nei limiti dell’interesse e come da motivazione stessa, i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno disconosciuto il diritto azionato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)