La presenza nelle pubblicazioni dei candidati al posto di professore di prima fascia di coautori aventi una maggiore visibilità scientifica e di riconosciuto ed elevato prestigio internazionale, non può di per sé essere considerata elemento tale da ridimensionare il ruolo del candidato, in assenza di ulteriori elementi in grado di dimostrare un contributo non paritetico e marginale nella stesura delle pubblicazioni de quibus.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 novembre 2020, n. 11885
Frequente presenza di coautori di maggiore visibilità scientifica e piena autonomia scientifica.
N. 11885/2020 REG.PROV.COLL. N. 08601/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8601 del 2019 proposto dalla prof.ssa Virginia De Cicco rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Vergerio di Cesana con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul sito del MIUR in data 10 maggio 2019, che ha ritenuto di non abilitare la ricorrente come Professore di I fascia per il settore concorsuale 01/A3 “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto unanimamente di non abilitare la ricorrente, Professore associato nel settore scientifico disciplinare MAT/05 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, come Professore di I fascia per il settore concorsuale 01/A3 “Analisi
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica”;
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione degli artt.97 Costituzione e 1 e 3 della L. n.241/1990. Violazione e falsa applicazione del DPR 95/2016, del DM 120/2016 e del DD MIUR 2175/2018. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla Commissione nel verbale n.1 del 19.11.2018. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento di potere;
2) Violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione. Violazione della Legge n.241/1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione in relazione ai giudizi espressi dalla Commissione. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere disparità di trattamento. Sviamento;
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla udienza del 13 novembre 2020 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che la professoressa De Cicco aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale e risultava in possesso di 5 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto con voto unanime che “Le tematiche affrontate si collocano prevalentemente nel Calcolo delle Variazioni e sono pienamente congruenti con il settore disciplinare. La frequente presenza di coautori di maggiore visibilità scientifica non permette di affermare la piena autonomia scientifica richiesta per il livello di prima fascia. La produzione scientifica non è comunque complessivamente particolarmente intensa. L’impatto personale della candidata sulle comunità scientifiche di riferimento e la sua visibilità scientifica non sono adeguati al ruolo di professore di prima fascia”.
In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò premesso, in ordine al primo elemento che ha giustificato la formulazione del contestato giudizio (La frequente presenza di coautori di maggiore visibilità scientifica non permette di affermare la piena autonomia scientifica richiesta per il livello di prima fascia) deve essere evidenziato che:
a) la ricorrente ha presentato n. 15 pubblicazioni di cui una a nome singolo mentre delle restanti 14 n.7 sono state realizzate con coautori di rango accademico pari a quello della professoressa De Cicco;
b) la presenza nelle altre 7 pubblicazioni di coautori aventi una maggiore visibilità scientifica e di riconosciuto ed elevato prestigio internazionale non può di per sé essere considerata un elemento tale da ridimensionare o meglio oscurare il ruolo della ricorrente in assenza di ulteriori elementi, in alcun modo evidenziati nel gravato giudizio, in grado di dimostrare un contributo non paritetico e marginale della ricorrente nella stesura delle pubblicazioni de quibus;
c) il menzionato art.4 del DM prevede tra i criteri di valutazione l’apporto individuale nei lavori in collaborazione, per cui, conseguentemente, nelle pubblicazioni con pluralità di autori o non si tiene conto delle pubblicazioni de quibus nel caso in cui non sono individuabili gli apporti individuali dei singoli autori, oppure deve ritenersi in assenza di tale specifico elemento che gli apporti dei singoli coautori devono ritenersi paritetici, oppure si deve attribuire rilevanza alla posizione occupata dal singolo studioso nell’elenco degli autori, attribuendo particolare importanza al primo o al secondo posto del suddetto elenco;
d) ne consegue, pertanto, che l’elemento addotto dalla Commissione, in assenza di ulteriori argomentazioni a sostegno, non è di per sé in grado di dimostrare un ruolo residuale e marginale della ricorrente per le pubblicazioni in questione.
Anche l’altra ragione addotta a fondamento del gravato giudizio (la produzione scientifica della professoressa De Cicco non è stata ritenuta complessivamente particolarmente intensa) risulta essere oscura ed apodittica.
Se con tale espressione la Commissione ha inteso far riferimento alla non continuità temporale della produzione scientifica della candidata è evidente che in assenza di ulteriori elementi la suddetta tesi risulta essere indimostrata.
Se invece il suddetto organo ha inteso far riferimento all’aspetto meramente quantitativo delle pubblicazioni nel senso di produzione scientifica numericamente limitata, la conclusione non cambia stante l’assenza di ulteriori elementi in grado di avvalorare tale affermazione.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la doglianza trasversalmente formulata nei singoli motivi di doglianza e prospettante il difetto di motivazione è suscettibile di favorevole esame, con conseguente annullamento del gravato giudizio, con assorbimento delle altre censure dedotte e con obbligo del resistente Ministero di individuare, entro 30 gg dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, una nuova Commissione, la quale dovrà procedere ad una nuova valutazione della ricorrente, adottando il formale provvedimento e comunicandolo all’interessata, entro i successivi 45 gg, decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra assegnato al Ministero. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.8601 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei
termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila0) Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Piemonte, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE [#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/11/2020