TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 novembre 2020, n. 12361

Provvedimenti della Pontificia Università Lateranense (P.U.L.) e giurisdizione del Giudice amministrativo.

Data Documento: 2020-11-23
Area: Giurisprudenza
Massima

In punto di giurisdizione, deve ritenersi che l’art. 16 L. 20/05/1985, n. 222, dispone che “Agli effetti delle leggi civili si considerano … b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”, ragion per cui, la Pontificia Università Lateranense (P.U.L.) resistente, relativamente all’insegnamento universitario, rientra nel novero di tali ipotesi, e specificamente nelle attività di “istruzione, educazione c cultura”.
Ciò anche alla luce di un consolidato orientamento delle Sezioni Unite che, sullo specifico punto, hanno statuito che “La Pontificia Università Lateranense rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non è un soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli «enti centrali della Chiesa cattolica», esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 11 del Trattato lateranense del 11 febbraio 1929” (Cass. civ., SS.UU., Ord., 18/09/2017, n. 21541).
Analogamente, si deve ritenere che l’immunità garantita dall’art.11 del Trattato lateranense non sia invocabile, stante la non annoverabilità tra gli “enti centrali della Chiesa Cattolica” esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano”, come già stabilito anche con riferimento alla Pontificia Università Gregoriana” (Cass. civ., SS.UU., Ord., 19/01/2007, n. 1133)”.

Contenuto sentenza

N. 12361/2020 REG.PROV.COLL. N. 07869/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7869 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] del Fante n. 10;
contro
Pontificia Università Lateranense non costituito in giudizio;
P.U.L. Pontificia Università Lateranense, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Annullamento – previa sospensiva – del provvedimento di rigetto frapposto alla domanda di ammissione al ciclo di dottorato in “diritto civile”, condanna dell’Ateneo all’accoglimento dell’istanza formulata dal ricorrente in tal senso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di P.U.L. Pontificia Università Lateranense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 novembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in punto di giurisdizione che la L. 20/05/1985, n. 222 dispone all’articolo 16 come segue: “[#OMISSIS#] effetti delle leggi civili si considerano … b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni [#OMISSIS#], le attività commerciali o a scopo di lucro”, ragion per cui la resistente relativamente all’insegnamento universitario, rientra nel novero di tali ipotesi, e specificamente nelle attività di “istruzione, educazione c cultura”; Rammentato che le Sezioni Unite hanno sullo specifico punto statuito che “La Pontificia Università Lateranense rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non è un soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli «enti centrali della Chiesa cattolica», esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 11 del Trattato lateranense del 11 febbraio 1929” (Cass. civ., SS.UU., Ord., 18/09/2017, n. 21541); “L’immunità garantita dall’art.11 del Trattato lateranense non è invocabile dal Pontificio Collegio Americano del Nord, non annoverabile tra gli “enti centrali della Chiesa Cattolica” esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano” (Cass. civ., SS.UU., 01/08/2011, n. 16847); “L’immunità garantita dall’art. 11 del Trattato lateranense non è invocabile dalla Pontificia Università Gregoriana” (Cass. siv., SS.UU., Ord., 19/01/2007, n. 1133)”;
Ritenuto pertanto che sulla controversia il [#OMISSIS#] amministrativo è fornito di giurisdizione;
Considerato nel merito che gli atti gravati confliggono con il Decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla GURI del 7 ottobre 2009, n. 233), che nell’operare una ricognizione dei vari titoli accademici, e disciplinare le “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali” stabilisce a pp. 1 e 6 della Tabella allegata al Decreto richiamato, che le lauree «vecchio ordinamento», quelle specialistiche (22/S giurisprudenza), così come la laurea magistrale LMG/01 in giurisprudenza sono a tutti gli effetti equipollenti ed equivalenti ;
Reputato pertanto che il ricorrente, titolare di titolo accademico conseguito nel vigore del precedente ordinamento coma laurea specialistica in giurisprudenza, ha titolo ad essere ammesso al dottorato di ricerca ambìto in quanto la sua laurea è ad ogni effetto equivalente alla laurea magistrale e che conseguentemente il ricorso è fondato e va accolto con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Valutato che le spese di lite debbano seguire la soccombenza [#OMISSIS#] misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto
Annulla il provvedimento impugnato disponendo l’ammissione del ricorrente al corso di dottorato di ricerca in diritto civile presso la P.U.L.
Condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in e 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 novembre 2020 tenuta in videoconferenza da remoto ex art. 21, d.l. n. 137 del 2020, con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore Chiara [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/11/2020