TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 dicembre 2020, n. 13812

Ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina, Chirurgia, odontoiatria e Protesi dentaria anno 2020/21, errore nel deposito in urna da parte del candidato.

Data Documento: 2020-12-21
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di esame d’ammissione, nel caso di errato collocamento nelle urne divise tra schede anagrafiche ed elaborato della documentazione, qualora il candidato si renda conto dell’errore, correttamente non si può consentire al candidato di aprire l’urna in cui è stato inserito erroneamente l’elaborato, ma non vi era alcun motivo di non segnalare l’anomala situazione nel verbale delle operazioni compiute, in maniera che quando le urne fossero giunte presso la sede del CINECA fosse chiaro che uno dei compiti da correggere era contenuto nell’urna sbagliata.
D’altronde il ricorrente aveva correttamente inserito le targhette adesive sia sulla scheda anagrafica che sul modulo risposte e ciò avrebbe consentito di correggere il compito senza violare alcuna norma sostanziale dal momento che la correzione avviene mediante lettore ottico e quindi anche l’avvenuto abbinamento del modulo risposte con la scheda anagrafica non avrebbe alterato la genuinità della correzione dell’elaborato
Deve pertanto procedersi alla correzione dell’elaborato del ricorrente, con conseguente suo inserimento in graduatoria.

Contenuto sentenza

N. 13812/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08929/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8929 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Perugia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
della comunicazione relativa alla prova del ricorrente, risultante dal [#OMISSIS#] accesso programmato.cineca.it, del 25.09.2020 con esito “Prova annullata dall’ateneo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Università”; della comunicazione dell’Università (Ufficio Procedure Selettive e Supporto Amministrativo) del 07.10.2020, con la motivazione dell’annullamento della prova “il candidato ha consegnato il foglio delle risposte [#OMISSIS#] scatola delle schede anagrafiche” e il conseguente mancato inserimento in graduatoria; del verbale della Commissione “Verbale lettura schede anagrafiche” del 23 settembre 2020 con il quale la scheda anagrafica del ricorrente viene caricata sul [#OMISSIS#] Cineca come ”scheda non associabile”;
della graduatoria unica per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed odontoiatria e Protesi dentaria nell’anno 2020/21 pubblicata in data 29.09.2020 e i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, [#OMISSIS#] parte in cui il ricorrente non è stato inserito [#OMISSIS#] stessa;
dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della procedura di apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche consegnate ai candidati e comunque relativi all’espletamento della prova selettiva presso l’Ateneo di Perugia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura di ammissione al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria disciplinata la cui prova selettiva si è svolta il 3.9.2020. A conclusione della stessa il candidato doveva consegnare alla commissione la scheda anagrafica ed il
proprio elaborato Modulo risposte, ma per errore riponeva il proprio modulo
risposte nel contenitore delle schede anagrafiche.
Resosi immediatamente conto dell’accaduto ed avendo con sé la scheda anagrafica chiedeva al Responsabile d’aula come poter rimediare all’errore, chiedendo di verificare l’accaduto per
poter invertire il deposito dei documenti.
La richiesta non veniva esaudito ed al ricorrente era consigliato di deporre anche la scheda anagrafica nel contenitore dove per errore aveva depositato il modulo risposte.
L’errore sul contenitore dove sarebbe dovuto essere riposto il modulo risposte comportava la mancata correzione dell’elaborato.
Nell’unico motivo di diritto viene evidenziato come il disguido che si è verificato non costituisce, ai sensi del Decreto Rettoriale 1143/2020, in esecuzione di quanto indicato nel D.M. 2018 del 16.6.2020, causa di annullamento della prova di esame.
Inoltre al di là dell’errore nel posizionamento del modulo una volta aperta l’urna delle schede anagrafiche ben poteva il compito essere corretto senza violare nessun principio che presiede al corretto svolgimento delle prove di esame.
Infatti avendo correttamente il ricorrente apposto le etichette sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte con la verifica della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta, la presenza dell’elaborato nel contenitore delle schede anagrafiche non è suscettibile
di incidere e/o violare i canoni di correttezza e anonimato della prova, in quanto non c’è possibilità di riconoscimento o contraffazione dell’elaborato e in ogni [#OMISSIS#] il procedimento di associazione poteva essere sempre effettuato seguendo l’ordinario procedimento.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti per chiedere il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
[#OMISSIS#] memoria dell’Università si legge che i commissari di aula hanno correttamente agito nel non consentire l’apertura dell’urna delle schede anagrafiche per recuperare il modulo risposte del ricorrente erroneamente inseritovi, richiamando il punto 9 delle “Informazioni preliminari e istruzioni ai candidati” delle Linee [#OMISSIS#] che stabiliscono come ciascun candidato “(…) provvederà personalmente (senza poter chiedere l’intervento di alcun componente della commissione /responsabile d’aula) (…) ad inserire la scheda anagrafica nell’urna presente [#OMISSIS#] postazione dedicata. Non sarà mai possibile procedere all’apertura dell’urna per recuperare in alcun modo il modulo risposte che il candidato abbia eventualmente inserito per errore in luogo della scheda anagrafica”. L’osservazione è corretta, ma non vi era motivo di non segnalare l’anomala situazione nel verbale delle operazioni compiute in maniera che quando le urne fossero giunte presso la sede del CINECA fosse chiaro che uno dei compiti da correggere era contenuto nell’urna sbagliata.
D’altronde il ricorrente aveva correttamente inserito le targhette adesive sia sulla scheda anagrafica che sul modulo risposte e ciò avrebbe consentito di correggere il compito senza violare alcuna [#OMISSIS#] sostanziale dal momento che la correzione avviene mediante lettore ottico e quindi anche l’avvenuto abbinamento del modulo risposte con la scheda anagrafica non avrebbe alterato la genuinità della correzione dell’elaborato.
Se appare giustificato il divieto di aprire le urne destinate a ricevere i moduli risposte e le schede anagrafiche, non sembra ragionevole che un disguido, che non comporta nessuna alterazione sostanziale delle modalità di correzione della prova, diventi motivo di annullamento della prova quando dalla correzione della stessa nessun danno può derivare per altri soggetti partecipanti alla selezione
D’altronde le cause di esclusione dalla prova sono quelle richiamate nel ricorso ed indicate nell’art. 9 del Decreto Rettoriale 1143/2020 che non possono attagliarsi al [#OMISSIS#] di specie cosicchè vi sarebbe in sostanza un ampliamento delle cause di esclusione che per loro natura devono essere interpretate in senso letterale trattandosi di norme di natura sanzionatoria.
Dovrà pertanto procedersi alla correzione dell’elaborato del ricorrente con conseguente suo inserimento in graduatoria.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di
cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 21/12/2020