TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 13376

Prova di accesso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria: prova legittimamente annullata per impossibilità di associare il foglio risposte alla scheda anagrafica per mancanza dell’etichetta sul foglio risposte.

Data Documento: 2020-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ legittimo l’annullamento della prova del candidato che sbaglia ad apporre le etichette alla documentazione dell’esame, dal momento in cui l’inconveniente da cui consegue la mancata correzione del compito è di sua esclusiva rsponsabilità, trattandosi di operazione che deve essere svolta in autonomia, per evitare che persone diverse dal candidato conoscano il numero stampigliato sulle due etichette (ed è per questa stessa ragione che la postazione con le etichette deve essere posta a congrua distanza).
Dal momento in cui l’inconveniente che si è verificato per la mancata apposizione dell’etichetta sulla scheda anagrafica non può essere attribuito a persona diversa da quella del ricorrente, il provvedimento di annullamento della prova è stato legittimamente assunto.

Contenuto sentenza

N. 13376/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08514/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8514 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] 121;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
del provvedimento, ignoti data e numero, pubblicato sulla pagina della ricorrente nell’area riservata ai candidati del portale Universitaly, a cura del CINECA per conto del M.U.R., in data 25.09.2020, con il quale l’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, in relazione al Concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’Anno Accademico 2020-2021, ha disposto: “La prova della candidata è stata annullata con la seguente motivazione: Prova annullata dall’Ateneo”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla prova di accesso per l’ammissione – A.A. 2020/2021 – ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed
Odontoiatria e Protesi Dentaria che sosteneva presso la sede in [#OMISSIS#] dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”.
Dopo la pubblicazione dei punteggi conseguiti dai candidati, la ricorrente verificava di non essere inserita nel [#OMISSIS#] che riportava l’esito della prova. Successivamente sulla propria pagina nell’area riservata [#OMISSIS#] studenti del portale Universitaly, veniva segnalato che la sua era stata annullata con perché era risultato impossibile associare il foglio risposte ad una scheda anagrafica per mancanza dell’etichetta sul foglio risposte.
Nell’unico motivo di ricorso si contesta innanzitutto la mancanza di una motivazione perché il portale non spiegava il motivo della mancata correzione, ma invitava solo a rivolgersi alla segreteria.
Inoltre veniva contestato che secondo il Bando, l’annullamento di una prova poteva avvenire solamente per i motivi indicati dall’art. 10 tra i quali non vi era la mancanza dell’etichetta. Solamente la sussistenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 10 poteva giustificare la mancata correzione della prova.
Infine la ricorrente sottolinea come, ai sensi dell’art. 9 del Bando, l’intera fase di conclusione e consegna avvenga su invito e sotto la supervisione e controllo della Commissione; da [#OMISSIS#] il Bando dispone, il potere di annullamento della prova è attribuito alla sola Commissione e quindi non può esservi un annullamento quando essa ha cessato di operare.
Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Le modalità di correzione della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria avviene attraverso un lettore ottico che esamina tutte le schede compilate dai vari concorrenti presenti presso le sedi messe a disposizione dalle varie facoltà universitarie, presso la sede del CINECA a [#OMISSIS#] e che, dopo la correzione, associa il codice a barre del modulo risposte e quello della corrispondente scheda anagrafica.
Nel momento in cui venisse a mancare, come nel [#OMISSIS#] di specie, il codice a barre sulla scheda anagrafica non sarebbe possibile operare un’associazione tra l’elaborato ed il candidato che lo ha realizzato.
Quindi tutte le osservazioni circa la tassatività delle cause di esclusione non sono pertinenti poiché si tratta di ipotesi che hanno lo scopo di garantire la genuinità della prova e comunque l’uso dell’avverbio “altresì” dimostra che vi possono essere ulteriori cause di esclusione.
Parimenti infondata è la censura circa la mancanza di motivazione dal momento che la ricorrente è stata messa in condizione di conoscere perfettamente la causa della mancata correzione della sua prova ed ha potuto proporre un articolato ricorso.
La contestazione più pertinente risulta essere quella che afferma che la supervisione della Commissione al momento della consegna della prova, avrebbe dovuto evitare il verificarsi dell’inconveniente.
Essa è, però, parimenti infondata.
L’art. 9 del Bando a proposito della conclusione della prova dispone che: “il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, predisposta dalla Commissione e posta a congrua distanza dalla stessa, e viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere obbligatoriamente, sulla scheda anagrafica debitamente compilata, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza del codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo di risposte. A conclusione di queste operazioni, Il candidato deve inserire la scheda anagrafica nei contenitore sigillato presente [#OMISSIS#] postazione dedicata e recarsi [#OMISSIS#] postazione della Commissione ove inserisce il modulo dl risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto.”.
Pertanto la fase dell’apposizione delle etichette, che è quella in cui si è verificato l’inconveniente che ha determinato la mancata correzione del compito della ricorrente, era di esclusiva responsabilità della concorrente, cui erano state fornite istruzioni, ma che doveva svolgere in autonomia l’operazione anche perché si voleva evitare che persone diverse dal candidato conoscessero il numero stampigliato sulle due etichette ed è per questa ragione che la postazione con le etichette era posta a congrua distanza.
Pertanto l’inconveniente che si è verificato per la mancata apposizione dell’etichetta sulla scheda anagrafica della ricorrente non può essere attribuito a persona diversa da lei stessa ed il provvedimento impugnato è stato legittimamente assunto.
In considerazione della particolarità della vicenda appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/12/2020