Il giudizio negativo sulle pubblicazioni, quanto alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale rispetto a cui è necessario che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Nel caso concreto, però, anche se la carenza di originalità e di rigore metodologico delle pubblicazioni risulta essere alquanto apoditticamente affermata e non concretamente dimostrata, tuttavia, per quanto concerne l’assenza del requisito della continuità temporale nonché la scarsa rilevanza delle riviste ove sono stati pubblicati i lavori della ricorrente, la Commissione ha addotto elementi precisi e rigorosi, genericamente contestati dalla ricorrente, in grado di giustificare la logicità di tale valutazione.
Il contestato giudizio assolve quindi all’obbligo motivazione imposto.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 24 novembre 2020, n. 12516
Abilitazione scientifica. Obbligo di motivazione, valutazione titoli e pubblicazioni.
N. 12516/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2019 proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentata e difesa dal prof. avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione che ha ritenuto di non abilitare la ricorrente come Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto unanimamente di non abilitare la dottoressa [#OMISSIS#], ricercatore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, come Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza, irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà della motivazione, avendo la Commissione formato il «Giudizio» sui soli [#OMISSIS#] della discontinuità e collocazione editoriale della produzione scientifica. – Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Commissione giudicato l’apporto dei lavori in collaborazione senza l’applicazione dei criteri di cui al verbale n. 1 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatti avendo la Commissione ritenuto discontinua la produzione scientifica senza esaminare l’elenco completo delle pubblicazioni del candidato. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza, irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà della motivazione, avendo la Commissione ritenuto la collocazione editoriale «scarsa». – Ingiustizia manifesta;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, disparità di trattamento e travisamento dei fatti non avendo la Commissione considerato i titoli del ricorrente.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla udienza del 17 novembre 2020 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che la ricorrente aveva raggiunto due dei tre i valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici [#OMISSIS#] produzione scientifica globale e risultava in possesso di 3 titoli tra i sei individuati dalla Commissione, ha ritenuto con voto unanime che “La candidata ha presentato 12 pubblicazioni scientifiche, tutte su riviste indicizzate su PubMed a carattere internazionale, tutte definibili come articoli scientifici in extenso, contenenti dati originali. Le pubblicazioni presentate appaiono coerenti con le tematiche pertinenti alle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Si tratta in parte di pubblicazioni su ricerche cliniche con obiettivi fisiopatologici, o diagnostici, o di efficacia terapeutica, ed in altri casi di pubblicazioni derivanti da studi sperimentali con ricaduta traslazionale. Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione; inoltre, in 2 di esse il nome della candidata non appare tra gli autori, ma [#OMISSIS#] appendice quale investigatore del trial clinico. Come testimoniato dal ruolo di primo, secondo, [#OMISSIS#] autore, o autore corrispondente, la candidata ha fornito un contributo individuale alle pubblicazioni di tipo Modesto. Sulla base dei criteri definiti dalla Commissione relativi al riscontro nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca, la qualità della produzione scientifica dei lavori nei quali la candidata compare come autore è Buona. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate (tutte su riviste che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare) valutabili con indici bibliometrici, e tenuto conto anche del valore di Impact Factor delle riviste, è Scarsa. Le pubblicazioni presentate coprono un arco temporale dal 2006 al 2013, con discontinuità negli ultimi 5 anni. Con riguardo alle caratteristiche di originalità, rigore metodologico, ed innovatività (riferite all’epoca di pubblicazione), le pubblicazioni presentate non appaiono rilevanti all’interno del settore concorsuale, ed il ruolo della candidata è marginale [#OMISSIS#] maggioranza delle pubblicazioni riportate. Complessivamente, le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità non tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati, e non sono valutate in grado di conseguire impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello nazionale. In sintesi: la candidata • supera 2/3 indicatori bibliometrici [#OMISSIS#] produzione scientifica globale; • soddisfa 3/6 dei criteri per titoli [#OMISSIS#] declaratoria della Commissione; • non presenta pubblicazioni complessivamente considerate di qualità “elevata” come definita ai sensi dell’art 7, D.M. n. 120/2016. Alla luce delle valutazioni di cui sopra, e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione all’unanimità ritiene che la stessa non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca, come emerge dai risultati della ricerca in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. Conseguentemente, si ritiene che la candidata non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”
In sostanza, alla luce di quanto complessivamente riportato nel giudizio de quo, il mancato riconoscimento dell’abilitazione a professore di seconda fascia è stato giustificato in quanto:
I) l’attività scientifica della ricorrente aveva palesato una cesura temporale negli ultimi 5 anni, dato che l’[#OMISSIS#] pubblicazione presentata risaliva al 2013;
II) la collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è stata ritenuta scarsa alla luce del valore di Impact Factor delle riviste;
III) con riferimento alle caratteristiche di originalità, di rigore metodologico e innovatività le pubblicazioni presentate non apparivano rilevanti all’interno del settore concorsuale.
In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò doverosamente precisato, il Collegio sottolinea che il contestato giudizio, contrariamente a quanto prospettato nel primo ed articolato motivo di doglianza, assolve a tale obbligo motivazionale, atteso che anche se la carenza di originalità e di rigore metodologico delle pubblicazioni risulta essere alquanto apoditticamente affermata e non concretamente dimostrata, tuttavia, per quanto concerne l’assenza del requisito della continuità temporale nonché la scarsa rilevanza delle riviste ove sono stati pubblicati i lavori della ricorrente, la Commissione ha addotto elementi precisi e rigorosi, genericamente contestati dalla ricorrente, in grado di giustificare la logicità di tale valutazione
Palesemente inammissibile per carenza di interesse è l’altra censura dedotta con cui è stato fatto presente che la commissione non avrebbe valutato alcuni titoli presentati dalla dott.ssa [#OMISSIS#], dato che tale elemento non ha assunto alcuna rilevanza nell’adozione del contestato giudizio negativo essendo stato riconosciuto alla ricorrente il numero minimo dei titoli (tre) richiesti dalla disciplina in materia.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/11/2020