Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454

Procedura di chiamata - Specificazione del settore concorsuale - Predeterminazione dei criteri di valutazione - Tempo di correzione delle prove

Data Documento: 2021-01-14
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce che le Università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia attenendosi al criterio della «specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari». La specificazione dei settori concorsuali non è rimessa alla discrezionalità del singolo Ateneo bensì, ai sensi dell’art. 15 della stessa legge, ad un decreto ministeriale, sentito il Consiglio universitario nazionale. La Commissione giudicatrice era dunque tenuta a valutare la congruenza dei profili curriculari dei candidati rispetto all’intero settore concorsuale oggetto della selezione (il citato settore MED/18), non potendo invece la stessa elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sotto-ambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi. Infatti, «[l]e specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa […] e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti»; in altre parole, la previsione di legge in commento è volta a scongiurare il rischio che la singola Università possa arrivare al punto di tarare il profilo del professore da reclutare sull’impronta dei percorsi scientifici o professionale di un certo candidato, restringendo irragionevolmente la platea dei possibili concorrenti. Ed è proprio ciò che accadrebbe nel caso in esame ove, all’interno di un settore che invece ricomprende una pluralità di attività chirurgiche, si pretenderebbe di focalizzare la selezione, neppure con riferimento a qualsiasi attività trapiantologica, bensì addirittura con riguardo a quella specifica del trapianto del rene.

La contestazione relativa alla mancanza di criteri previamente stabiliti deve sempre essere esaminata, non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.

Non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947). A ciò va aggiunto che, nel settore concorsuale accademico, le pubblicazioni dei candidati stessi sono solitamente già conosciuti nella ristretta comunità di studiosi di cui fanno parte sia i candidati che i componenti della Commissione (non a caso, la diffusione all’interno della comunità scientifica delle pubblicazioni è uno dei criteri di valutazione), cosicché è ben possibile che questi ultimi abbiano maturato il proprio convincimento, anche prima e al di fuori delle riunioni collegiali della Commissione.

Nessuna illegittimità può derivare dal fatto che i commissari del concorso oggetto del presente giudizio abbiano svolto anche il ruolo di componenti della commissione per la chiamata dei professori di seconda fascia per il medesimo settore scientifico-disciplinare, facendo coincidere i giorni e gli orari delle sedute della commissione per entrambe le procedure. Non vi è infatti alcuna disposizione di legge o regolamentare che impedisca ai componenti di una Commissione di svolgere nella medesima data le operazioni relative a due distinte procedure concorsuali, sempreché ovviamente non vi sia alcuna sovrapposizione tra le due attività, come nel caso di specie è evincibile dalla lettura dei verbali relativi alle due selezioni. Si tratta, del resto, di una misura ispirata ad una condivisibile esigenza di concentrazione e di economia di lavoro.

Contenuto sentenza

N. 00454/2021REG.PROV.COLL.
N. 09284/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9284 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], n. 2;

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NAPOLI [#OMISSIS#] II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, n. 30;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Parioli n. 67;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3577 del 2019;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.– I principali fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono così riassumersi:

– con decreto del 21 febbraio 2018, n. 633, il Rettore dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II bandiva n. 28 procedure comparative per la chiamata di altrettanti professori universitari, fra cui quello di cui all’allegata scheda n. 17, per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, nel settore concorsuale 06/C1-Chirurgia Generale MED/18, per le esigenze del Dipartimento di Sanità Pubblica;

– il bando prevedeva che la Commissione dovesse valutare le seguenti attività dei candidati:

i) attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio [#OMISSIS#] studenti, ivi compresa la prova didattica (peso 50%);

ii) attività di ricerca scientifica (peso 40%);

iii) attività gestionali, organizzative e di servizio (peso 5%);

iv) attività clinico-assistenziale (peso 5%);

– alla selezione partecipavano, tra gli altri, i dottori [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#];

– la valutazione si concludeva con l’attribuzione di punteggi lordi e pesati nel seguente ordine:

1) al primo posto, dottor [#OMISSIS#], con punteggio 36 (8,65);

2) al secondo posto, dottor [#OMISSIS#], con punteggio 36 (8,55);

3) al terzo posto, dottor [#OMISSIS#], con punteggio 32 (8,0);

4) al quarto posto, dottor [#OMISSIS#], con punteggio 33 (7,7);

– gli atti della Commissione venivano approvati con decreto rettorale 25 settembre 2018, n. 3653;

– il dottor [#OMISSIS#], quarto classificato, con ricorso integrato da motivi aggiunti, impugnava gli indicati provvedimenti, lamentando a [#OMISSIS#] titolo l’illegittimità dell’individuazione del dott. [#OMISSIS#] quale candidato maggiormente qualificato;

– il dottor [#OMISSIS#], secondo classificato, proponeva ricorso contro i medesimi atti della procedura, lamentando anch’egli l’individuazione del dottor [#OMISSIS#] quale candidato maggiormente qualificato;

– nel medesimo giudizio spiegava ricorso incidentale il dottor [#OMISSIS#], risultato vincitore, al fine di ottenere una migliore valutazione dei propri titoli ed una valutazione deteriore di quelli posseduti dai ricorrenti.

2.– Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 3577 del 2019, dichiarava l’infondatezza dei ricorsi proposti da [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorsi incidentali proposti dal controinteressato.

3.– Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) la statuizione del [#OMISSIS#] di prime cure in merito all’asserita inammissibilità delle censure proposte in relazione ai vizi della procedura concorsuale ed alle valutazioni dei Commissari sarebbe erronea avendo ricorrente fatto valere l’interesse strumentale alla rinnovazione totale o parziale della procedura concorsuale al fine di ottenere il [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] relativo alla chiamata come professore di prima fascia;

2) la sentenza di primo grado sarebbe erronea [#OMISSIS#] parte in cui ritiene che, [#OMISSIS#] selezione del candidato vincitore, vada considerato il settore concorsuale [#OMISSIS#] sua interezza e non le singole discipline ([#OMISSIS#] specie la disciplina dei trapianti nell’ambito del settore di chirurgia generale), come consentito dalla legge (art. 18, comma 1, lettera a, della legge n. 240 del 2010) e dal Regolamento di Ateneo (di cui alla D.R. 17 giugno 2016, n. 2005), e come richiesto [#OMISSIS#] scheda n. 17 allegata al bando, [#OMISSIS#] parte in cui prevede che le funzioni specifiche, l’impegno didattico e scientifico e l’attività clinico assistenziale che il professore dovrà svolgere sono tutte relative al settore della Chirurgia dei Trapianti, con indirizzo specifico verso i trapianti di reni;

3) la sentenza andrebbe altresì riformata [#OMISSIS#] parte in cui ritiene che la specificazione dei giudizi sulle singole pubblicazioni avvenuta dopo la scelta del vincitore costituisca una mera regolarizzazione disposta dal Rettore con nota del 23 luglio 2018, prot. 73418, laddove invece l’attribuzione dei punteggi per le pubblicazioni singolarmente considerate costituirebbe integrerebbe lo svolgimento di una fase valutativa prima omessa; su queste basi sarebbe stato conseguentemente violato il [#OMISSIS#] di conclusione dei lavori;

4) il [#OMISSIS#] di primo grado avrebbe poi erroneamente rigettato le censure relative allo svolgimento della procedura di selezione, e segnatamente: – dal verbale n. 1 emergerebbe che la Commissione non ha definito criteri di massima, essendosi limitata a richiamare quanto indicato nel bando elencando i diversi elementi di valutazione, senza specificare il peso (anche in termini di valore numerico) da attribuirsi alle singole voci di valutazione; – non sarebbero state valutate le attività di dottorato, anche internazionale, regolarmente svolte dal prof. [#OMISSIS#] mentre per il dottor [#OMISSIS#] sarebbero state erroneamente valutate tali attività seppur mai svolte né espressamente dichiarate dallo stesso; – tali elementi, unitamente alle problematiche relative alla valutazione dell’attività didattica in generale, della prova didattica del dottor [#OMISSIS#] e degli anni di insegnamento presso la scuola di specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, sarebbe sufficiente a dimostrare l’oggettiva superiorità dei titoli del prof. [#OMISSIS#] rispetto al dottor [#OMISSIS#], anche ai fini del superamento della prova di resistenza; sotto altro profilo, la Commissione non presenterebbe le specificità richieste [#OMISSIS#] scheda n. 17 allegata al bando, vale a dire esperienza nel campo di trapianti del rene; dall’esame dei verbali del concorso risulterebbe che la Commissione si è riunita in contemporanea per determinare i criteri di massima di due diversi concorsi; emergerebbe poi che i Commissari avrebbero impiegato meno di 5 ore per leggere ben 432 pagine, dedicando quindi soltanto 40 secondi per pagina; anche la valutazione complessiva dei candidati si sarebbe svolta in un lasso di tempo estremamente ridotto (in meno di un’ora), anche da ciò evincendosi la superficialità e la mancanza di approfondimento in ordine alla valutazione degli scritti e dell’attività scientifica dei candidati;

5) il giudizio complessivo attribuito alle pubblicazioni risulterebbe manifestamente illogico, in quanto: l’indice di Hirsch (H-index) non avrebbe potuto costituire un elemento significativo di valutazione; l’attribuzione di un punteggio di 8 al dottor [#OMISSIS#], di 9 al dottor [#OMISSIS#] e di 7 al dottor [#OMISSIS#] sarebbe manifestamente irragionevole avuto riguardo alla valutazione della congruenza dei lavori (per il prof. [#OMISSIS#], su 12 lavori, 6 pubblicazioni sono state valutate totalmente congruenti, 4 parzialmente congruenti e 2 non congruenti; per il dottor [#OMISSIS#] tutte le 12 pubblicazioni sono state considerate parzialmente congruenti; per il dottor [#OMISSIS#] una sola pubblicazione è stata considerata congruente);

6) anche la valutazione dell’attività didattica (l’attribuzione di 9 punti al dottor [#OMISSIS#] e di 8 punti a [#OMISSIS#]) risulterebbe frutto di un difetto di istruttoria e di un travisamento [#OMISSIS#] lettura del curriculum dei candidati, in quanto: il dottor [#OMISSIS#] ha svolto principalmente attività ospedaliera essendo dirigente di struttura complessa dell’ospedale Monaldi, mentre l’attività didattica risulta scarna e limitata ad alcuni corsi di perfezionamento e di specializzazione, mentre il prof. [#OMISSIS#] ha svolto attività di docenza universitaria presso corsi di laurea per ben 23 anni consecutivi; sarebbe del tutto illogico valorizzare, come indicato dal [#OMISSIS#] di primo grado, l’attività svolta presso scuole di specializzazione ed altri enti, considerato da un lato che si tratta di un concorso per docenti presso corsi di laurea universitari, e dall’altro che non vi è una espressa indicazione al riguardo nel bando o nei criteri predeterminati; il [#OMISSIS#] di prime cure avrebbe poi omesso di considerare la censura relativa alla illogicità dell’attribuzione di un punteggio di ottimo alle attività di tutoraggio dei dottorandi di ricerca svolte dal dottor [#OMISSIS#], in quanto tale candidato non ha dichiarato espressamente nel curriculum di essere docente di dottorati di ricerca; anche in relazione al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per le attività di ricerca e didattica la Commissione ha attribuito un giudizio ottimo nonostante tali attività non siano espressamente dichiarate nel curriculum; la Commissione, inoltre, ha attribuito un giudizio favorevole all’attività didattica nonostante il dottor [#OMISSIS#] abbia erroneamente dichiarato di essere stato professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica dell’Università [#OMISSIS#] II di Napoli dall’8 gennaio 2001 a marzo 2018 nonostante tale scuola abbia cessato di esistere nel 2009; illogicamente la Commissione non avrebbe riconosciuto al prof. [#OMISSIS#] gli incarichi di attività didattica svolta nell’ambito del dottorato, gli insegnamenti nelle scuole di specializzazione e le altre docenze; infine, la Commissione [#OMISSIS#] valutazione del dottor [#OMISSIS#] avrebbe valorizzato il fatto che egli sia stato nominato “esperto di chirurgia per il Ministero della Sanità” non tenendo conto che il bando all’art. 12 in relazione ai titoli da valutare nell’ambito delle attività organizzative, gestionali e di servizio, si riferisse «[#OMISSIS#] incarichi di gestione ed [#OMISSIS#] impegni assunti in organi collegiali, […] del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca» e non a quello della Sanità; peraltro, il [#OMISSIS#] di primo grado avrebbe omesso di considerare le censure relative alla prova didattica del dottor [#OMISSIS#], in quanto tale argomento non rientrerebbe nei programmi di studio e di esame degli insegnamenti Med/18 (Chirurgia Generale) nell’ambito dei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia degli Atenei di Verona, Milano – San [#OMISSIS#], Cattolica di Roma (Università di provenienza dei commissari) né tantomeno in quelli dell’Ateneo [#OMISSIS#] II; la Commissione non avrebbe mai preventivamente dichiarato che peso (sia di giudizio che numerico) avrebbe inteso dare alle differenti attività didattiche svolte dai singoli candidati, né tantomeno che valore avrebbe riconosciuto alla “lezione” (prova didattica), sottovalutando del tutto che il punteggio da assegnare alla attività didattica rappresentava il 50% di quello totale.

4.‒ Si è costituito in giudizio anche il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], proponendo appello incidentale, sotto i seguenti aspetti:

i) nel valutare l’attività didattica espletata dal dottor [#OMISSIS#], la Commissione avrebbe illegittimamente ritenuto rilevante l’iniziale ventennio accademico, in relazione alla attività di ricercatore svolta da questi non in favore di laureandi o dottorandi: il giudizio sul dottor [#OMISSIS#] sarebbe dovuto essere non “ottimo” (9 punti lordi e 4,5 pesati) ma [#OMISSIS#]” (8 punti lordi e 4 pesati), con un decremento di 1 punto lordo (0,50 pesati) ed il punteggio totale di (36 – 1=) 35 punti lordi e (8,65 – 0,50 =) 8,15, inferiore a quello (36 punti lordi e 8,55 pesati) dell’appellante;

ii) la valutazione dell’attività di ricerca scientifica del dottor [#OMISSIS#], sarebbe stata operata dalla Commissione in maniera illegittima: nel valutare le pubblicazioni scientifiche di questi, la Commissione avrebbe illegittimamente ritenuto “non valutabili” le pubblicazioni nn. 3 e 4, «in quanto capitolo di libro e non lavoro originale», pur non essendo nessuna delle due pubblicazioni così configurabile; il mancato riconoscimento di due pubblicazioni al ricorrente avrebbe sottratto alla Commissione la possibilità di farsi una valutazione complessiva del candidato [#OMISSIS#] arricchita anche da questa circostanza che avrebbe potuto meritargli il giudizio di eccellente;

iii) la Commissione avrebbe omesso la valutazione di un aspetto tipizzato e previsto dall’art.11 del bando, ovvero la «capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto», invece esaminata per il candidato [#OMISSIS#], peraltro attribuendogli il [#OMISSIS#] punteggio di eccellente; la Commissione avrebbe dovuto prendere atto della notevole capacità del dottor [#OMISSIS#] di attrarre finanziamenti, avendo egli raccolto il finanziamento del CNR per una borsa di studio negli USA, raccolto e gestito fondi per congressi internazionali da lui stesso presieduti, ottenuto il trasferimento a Napoli e la gestione del patrimonio di oltre un milione di euro della International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic disorders (I.F.S.O.)., di cui è ora vicepresidente dell’organo garante del patrimonio;

iv) analoga censura riguarda l’aspetto relativo al “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali”, valutato con “ottimo”, al dottor [#OMISSIS#] e non valutato affatto al dottor [#OMISSIS#], pur avendo quest’[#OMISSIS#] indicato premi e riconoscimenti conseguiti dal candidato;

v) Ancora, il “giudizio comparativo finale” a chiusura del verbale n. 5 mostrerebbe con evidenza lo sviamento di potere nel quale sarebbe incorsa la Commissione, la quale non avrebbe selezionato il candidato maggiormente qualificato per ricoprire il posto messo a concorso, bensì avrebbe inteso tributare un omaggio ad un medico indiscutibilmente stimato: in tale giudizio comparativo, la Commissione si sarebbe ridotta a giustificare la preferenza accordata al dottor [#OMISSIS#] solo con due argomenti, entrambi estranei alla procedura di selezione cui quella stessa valutazione è finalizzata, affermando, per un verso, che il prestigio professionale del dottor [#OMISSIS#] lo qualifichi come “collega di chiara fama” e, per altro verso, che il “patrimonio culturale” del dott. [#OMISSIS#] meriti apprezzamento premiale per le “sue ulteriori potenzialità di sviluppo”;

vi) il bando (alla scheda 17) sarebbe esplicito nel mirare alla selezione di un professore di I fascia che svolga funzioni didattiche, scientifiche ed assistenziali “nel settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti”, a svolgersi “[#OMISSIS#] sede del DAI di Nefrologia, Urologia, Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene., Anestesia e Rianimazione dell’AOU Policlinico [#OMISSIS#] II”: tuttavia, nel curriculum del dott. [#OMISSIS#] non risulterebbe il minimo accenno ad una sua qualificazione o attività pregressa in tema di Chirurgia dei Trapianti, invece presente nelle qualifiche del dott. [#OMISSIS#], il quale avrebbe prodotto diverse pubblicazioni sul tema, nonché il conseguimento di una borsa di studio del CNR per ricerca su trapianti d’organo, ed attività assistenziali ad interventi di trapianto.

5.‒ Si è costituito in giudizio il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], riproponendo ‒ sia mediante memoria, sia mediante appello incidentale, per l’ipotesi il Collegio condividesse l’orientamento secondo cui le statuizioni di improcedibilità non sono assimilabili ad una dichiarazione di assorbimento ‒ le censure e le eccezioni articolate nei due ricorsi incidentali proposti in primo grado, dichiarati improcedibili dal [#OMISSIS#] di prime cure per sopravvenuta carenza di interesse.

6.‒ Si sono costituiti in giudizio, sia pure con memoria di stile, anche il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II.

7.‒ All’udienza del 26 novembre 2020, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.‒ L’appello spiegato dal professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non può essere accolto per i seguenti motivi.

1.1.‒ L’appellante ripropone il motivo di ricorso secondo cui l’individuazione del vincitore sarebbe avvenuta in violazione del bando e del regolamento di ateneo, avendo l’Amministrazione inteso indire un concorso per reclutare un professore ordinario di chirurgia generale con indirizzo specifico verso i trapianti di rene.

In particolare, si sostiene che ‒ sebbene la scheda n. 17 allegata al bando di concorso menzionasse espressamente che la tipologia di impegno didattico e scientifico che il selezionando professore avrebbe poi dovuto svolgere riguardava l’ambito della Chirurgia generale e dei Trapianti nei corsi di laurea magistrale, nonché, per quanto concerne l’attività clinico-assistenziale da proporre all’Azienda Ospedaliera [#OMISSIS#] II, la Chirurgia generale con indirizzo specifico verso i trapianti di rene ‒ il dottor [#OMISSIS#] è risultato vincitore del concorso, pur essendo privo della predetta specializzazione, essendosi sempre occupato prevalentemente di chirurgia laparoscopica, a differenza dell’appellante il quale invece vanterebbe una notevole qualificazione ed esperienza specifica nel campo dei trapianti di rene.

La censura va respinta.

Rileva in primo luogo la lettera della legge.

L’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce che le Università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia attenendosi al criterio della «specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari». La specificazione dei settori concorsuali non è rimessa alla discrezionalità del singolo Ateneo bensì, ai sensi dell’art. 15 della stessa legge, ad un decreto ministeriale, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Alla luce delle predette disposizioni risulta evidente che l’oggetto della procedura concorsuale deve trovare specifica rispondenza nei settori scientifico-disciplinari definiti a livello nazionale.

Nel [#OMISSIS#] di specie, il decreto ministeriale del 30 ottobre 2015, nel ribadire che «i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico disciplinari», indica all’allegato A, quale settore concorsuale, la «chirurgia generale» (06/C1), e come settore scientifico-disciplinare, la «chirurgia generale» (MED/18).

La Commissione giudicatrice era dunque tenuta a valutare la congruenza dei [#OMISSIS#] curriculari dei candidati rispetto all’intero settore concorsuale oggetto della selezione (il citato settore MED/18), non potendo invece la stessa elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sotto-ambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi.

Alla luce del predetto quadro regolativo di fonte primaria, anche le invocate disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Rettore n. 2005 del 2016, recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ‒ secondo cui i consigli di dipartimento possono chiedere al consiglio di amministrazione risorse in termini di punti organico per l’attivazione delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, indicando, per ciascuna procedura, il settore concorsuale oppure uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale, nonché le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, e l’attività clinico-assistenziale, ove prevista, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria [#OMISSIS#] II ‒ non possono essere interpretate nel senso di imporre l’adozione di requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum dei candidati al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ma devono circoscriversi all’assetto organizzativo interno del professore da reclutare.

Come poi correttamente osservato dal [#OMISSIS#] di prime cure, la tesi invocata dall’appellante non trova supporto neppure [#OMISSIS#] formulazione letterale della scheda 17 richiamata nel bando per cui è causa, la quale chiarisce che le attività scientifiche e didattiche devono riguardare il più generale settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti.

L’assunto appena formulato ‒ secondo cui la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso ‒ è avallato, sul versante sistematico, dai principi generali del diritto amministrativo.

Questa Sezione (con sentenza n. 5050 del 2018), con riguardo al medesimo impianto normativo sopra citato, ha statuito che «[l]e specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa […] e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti», aggiungendo che tale opzione ermeneutica «attua un bilanciamento ragionevole dell’invocata autonomia universitaria con la necessità di garantire l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, anch’essa costituzionalmente garantita già ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost».

In altre parole, la previsione di legge in commento è volta a scongiurare il rischio che la singola Università possa arrivare al punto di tarare il profilo del professore da reclutare sull’impronta dei percorsi scientifici o professionale di un [#OMISSIS#] candidato, restringendo irragionevolmente la platea dei possibili concorrenti. Ed è proprio ciò che accadrebbe nel [#OMISSIS#] in esame ove, all’interno di un settore che invece ricomprende una pluralità di attività chirurgiche, si pretenderebbe di focalizzare la selezione, neppure con riferimento a qualsiasi attività trapiantologica, bensì addirittura con riguardo a quella specifica del trapianto del rene.

Ma, oltre al principio di imparzialità delle procedure di reclutamento indette dall’Amministrazione pubblica, viene in rilievo anche il diverso profilo del buon andamento dell’offerta didattica.

Considerato infatti che la selezione per cui è causa è preordinata ad individuare un professore di prima fascia per la cattedra universitaria di chirurgia generale ‒ laddove l’attività medico assistenziale spetta invece ai Policlinici universitari ‒, una caratterizzazione professionale così settoriale della comparazione risulterebbe finanche inadeguata rispetto a esigenze didattiche che coprono un ambito disciplinare assai più ampio dell’attività chirurgica praticata sul piano curricolare da questo o da quel candidato.

1.2.‒ Con ulteriore motivo di gravame, il prof. [#OMISSIS#] lamenta che la commissione avrebbe sforato il [#OMISSIS#] di due mesi stabilito dal bando per concludere i lavori e che il Rettore, con nota prot. n. 73418 del 23 luglio 2018, avrebbe illegittimamente concesso un ulteriore [#OMISSIS#] non per porre [#OMISSIS#] a mere irregolarità, ma per sanare un vizio sostanziale, cioè l’omesso esame delle pubblicazioni.

La censura non può essere accolta.

L’art. 18, commi 1 e 2, del bando, prevede che il [#OMISSIS#] per concludere i lavori concesso alla commissione è di due mesi, [#OMISSIS#] proroga di altri due mesi che può essere concessa dal Rettore per comprovati motivi segnalati dal [#OMISSIS#] della commissione. Va rimarcato, in primo luogo, che la violazione di tale [#OMISSIS#] (che nel [#OMISSIS#] di specie riguarda pochi giorni) non comporta la decadenza automatica dell’investitura della Commissione, né rende gli atti della Commissione di per sé nulli.

Nel [#OMISSIS#] in esame, inoltre, la proroga è disposta dal Rettore ai sensi dell’art. 18, comma 3, del bando, secondo cui: «[n]el [#OMISSIS#] in cui il Rettore riscontri irregolarità [#OMISSIS#] svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un [#OMISSIS#] per provvedere alle eventuali modifiche». Difatti, con la nota del 23 luglio 2018 prot. 73418, il Rettore, dopo avere rilevato che «non è stata effettuata la valutazione analitica delle 12 pubblicazioni Scientifiche, presentate dai candidati (cfr. verbale n. 2)» e che «si è tenuto tonto degli «ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale non previsti dalla scheda di riferimento della procedura e non riportati nel criteri di valutazione (cfr. verbale n. 5)» ha invitato la Commissione a procedere alla regolarizzazione degli atti.

La nota citata ‒ che non ha contestato l’omesso esame delle pubblicazioni, tenuto conto che la Commissione ne aveva necessariamente tenuto conto nel quadro della valutazione globale e sintetica dei candidati che, altrimenti, non sarebbe stato possibile in radice effettuare ‒ invitava la Commissione a procedere alla esteriorizzazione dei propri giudizi sulle singole pubblicazioni dei candidati. Tale attività costituisce una integrazione ‒ in sede procedimentale ‒ della motivazione dell’atto amministrativo, del tutto ammissibile in quanto espressione del generale potere di convalida di cui all’art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, a sua volta ispirato al principio di conservazione degli atti giuridici.

1.3.‒ Il prof. [#OMISSIS#] ripropone anche il motivo di ricorso incentrato sulla asserita eccessiva genericità dei criteri.

Il motivo è anch’esso infondato.

In termini generali, la contestazione relativa alla mancanza di criteri previamente stabiliti deve sempre essere esaminata, non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.

Nel [#OMISSIS#] di specie, come correttamente ritenuto dal [#OMISSIS#] di prime cure, i criteri non appaiono né vaghi e né generici. Il quadro regolativo nel quale si iscrive la procedura in esame ‒ bando, regolamento di ateneo, d.P.R. n. 117 del 2000, e decreto ministeriale 28 luglio 2009 n. 89 ‒ contemplava un’articolata definizione di indicatori e descrittori delle prestazioni e dei parametri di incidenza ponderale ai fini del giudizio finale, idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito. La Commissione ha proceduto alla valorizzazione di ciascun parametro in conformità dei criteri e dei sotto-criteri fissati dalla disciplina concorsuale, adottando un giudizio sintetico poi riparametrato secondo i criteri di incidenza ponderale previsti dal bando.

1.4.‒ L’appellante [#OMISSIS#] contesta la qualificazione, dei componenti della Commissione, perché nessuno di essi ha esperienza nel settore dei trapianti del rene.

La censura cade insieme con le sue premesse ‒ quella per cui la specializzazione dei trapianti del rene fosse un dato preferenziale della procedura selettiva ‒, in quanto come si è detto il concorso riguardava l’intero settore scientifico-disciplinare della chirurgia generale, rispetto al quale non è posta in discussione (dallo stesso appellante) la competenza e la qualificazione professionale dei commissari.

1.5.‒ Anche la lamentata inesistenza di una [#OMISSIS#] attività di valutazione dei candidati, quale si desumerebbe dall’insufficienza del tempo dedicato dalla Commissione alla valutazione dei candidati medesimi è destituita di fondamento.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, [#OMISSIS#] una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di [#OMISSIS#], stabilire quali concorrenti abbiano fruito di [#OMISSIS#] o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).

A ciò va aggiunto che, nel settore concorsuale accademico, le pubblicazioni dei candidati stessi sono solitamente già conosciuti [#OMISSIS#] ristretta comunità di studiosi di cui fanno parte sia i candidati che i componenti della Commissione (non a [#OMISSIS#], la diffusione all’interno della comunità scientifica delle pubblicazioni è uno dei criteri di valutazione), cosicché è ben possibile che questi ultimi abbiano maturato il proprio convincimento, anche prima e al di fuori delle riunioni collegiali della Commissione.

Da [#OMISSIS#], alla luce di quanto si è detto sopra e di quanto si dirà poi nel prosieguo, non è emersa nel presente giudizio alcuna prova che l’ipotetica contrazione temporale abbia condotto a esiti valutativi irragionevoli.

1.6.‒ Nessuna illegittimità può derivare dal fatto che i commissari del concorso oggetto del presente giudizio abbiano svolto anche il ruolo di componenti della commissione per la chiamata dei professori di seconda fascia per il medesimo settore scientifico-disciplinare, facendo coincidere i giorni e gli orari delle sedute della commissione per entrambe le procedure.

Non vi è infatti alcuna disposizione di legge o regolamentare che impedisca ai componenti di una Commissione di svolgere [#OMISSIS#] medesima data le operazioni relative a due distinte procedure concorsuali, sempreché ovviamente non vi sia alcuna sovrapposizione tra le due attività, come nel [#OMISSIS#] di specie è evincibile dalla lettura dei verbali relativi alle due selezioni. Si tratta, del resto, di una misura ispirata ad una condivisibile esigenza di concentrazione e di economia di lavoro.

La possibilità dei i membri della Commissione riunirsi mediante strumenti telematici di lavoro collegiale è poi prevista dal Regolamento di Ateneo (cfr. art. 1, comma 9)

2.‒ Una considerazione a parte merita lo scrutinio delle censure avanzate dall’appellante sul merito delle valutazioni espresse dalla Commissione.

Posto che l’apprezzamento compiuto dalla Commissione viene censurato dall’appellante sotto i [#OMISSIS#] dell’inattendibilità di una valutazione connotata da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, è [#OMISSIS#] fare un’ulteriore precisazione preliminare.

Sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del [#OMISSIS#] amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, [#OMISSIS#] il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale.

Ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui l’oggetto del potere di accertamento della Commissione ‒ la caratura scientifica e professionale dei candidati ‒ viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.

In questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

L’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);

È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal [#OMISSIS#] deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile.

Fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato.

Su queste basi, la valutazione della Commissione è esente dai vizi motivazionali censurati.

2.1.‒ L’attribuzione al controinteressato dottor [#OMISSIS#] di 8 punti per le pubblicazioni (nonostante che tutte e 12 le sue pubblicazioni siano state valutate solo parzialmente congruenti dalla Commissione), laddove invece l’appellante si è visto attribuire solo 7 punti (nonostante la Commissione abbia valutato ben 6 sue pubblicazioni totalmente congruenti, 4 parzialmente congruenti e 2 non congruenti), non appare né irragionevole né illogica.

La valutazione data dalla commissione alla produzione scientifica di ogni candidato si fonda su di una pluralità di criteri (tra cui: originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione, collocazione editoriale, apporto individuale, numero totale delle citazioni), tra i quali quello della congruenza è soltanto uno.

È dunque ben possibile che una pubblicazione, per quanto congruente con le tematiche dello specifico settore concorsuale, sia giudicata complessivamente di minore valore scientifico rispetto ad un’altra parzialmente congruente ma ritenuta migliore sotto tutti gli altri [#OMISSIS#] valutativi.

2.2.‒ L’appellante si duole di aver ricevuto, per l’attività didattica, 8 punti, pur essendo docente universitario da ventitré anni, mentre al dottor [#OMISSIS#] ne sono stati attribuiti 9, a dispetto del fatto che quest’[#OMISSIS#] ha svolto una limitata attività didattica in corsi in ambito universitario di laurea.

Anche tale attribuzione di punteggio non appare né irragionevole né illogica, in quanto il dottor [#OMISSIS#] ha allegato una prestigiosa attività didattica, presso numerose istituzioni universitarie italiane e straniere, nonché presso istituzioni sanitarie di eccellenza nel settore della chirurgia generale (ad esempio il Research Institute against Digestive Cancer di Strasburgo).

Un’interpretazione del bando volta a dare esclusiva rilevanza alla didattica universitaria sarebbe del resto eccessivamente penalizzante, in quanto precluderebbe a professionalità eccellenti, formatesi al di fuori degli ambiti universitari, di accedere ‒ ovviamente previa abilitazione nazionale scientifica nazionale e superamento del concorso ‒ all’insegnamento universitario.

2.3.‒ Residuano una pluralità di obiezioni minori, attraverso le quali l’appellante intende dare un risalto atomistico a singoli punti curriculari che, tuttavia, appaiono al Collegio di per sé inidonei a ribaltare il carattere globale e complessivo del giudizio della Commissione.

Tali contestazioni sono, al pari delle altre, insuscettibili di inficiare la valutazione della Commissione, in quanto:

i) non appare illogico avere attribuito ottimo all’attività di tutoraggio dei dottorandi di ricerca svolta dal dottor [#OMISSIS#] (il bando, all’art. 10, nelle attività di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, considera non solo le attività di relatore per tesi di laurea, ma anche il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti), in quanto questi ha documentato di avere seguito tesi di master post-universitari in varie università (assimilabili ai dottorati) e ha altresì svolto attività di tutoraggio di studenti, di seminari, di esercitazione;

ii) non appare illogico il giudizio ottimo assegnato al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, in quanto il dottor [#OMISSIS#] ha documentato che: nel 2004, gli è stato conferito il premio internazionale Sebetia-ter per la chirurgia (tra i premiati [#OMISSIS#] Ballabio, [#OMISSIS#] Cotrufo, Maximilian Reiser, Luc Montagnier, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]); nel 2009. ha ricevuto un attestato di benemerenza assegnato dalla commissione per meriti scientifici del premio [#OMISSIS#] da Vinci per la scienza e la tecnologia; dal 2011 è membro d’onore della società rumena di chirurgia; dal [#OMISSIS#] del 2012 è membro della European Surgical Association for recognized qualification, achievement and leadership in the art and science of surgery; dal 2016 è membro d’onore del Collegio brasiliano di chirurgia e dallo stesso anno è membro d’onore straniero della Académie de Chirurgie Francaise);

iii) rispetto alla censura secondo cui il dottor [#OMISSIS#] avrebbe erroneamente dichiarato di essere stato professore a contratto della scuola di specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica dell’Università [#OMISSIS#] II di Napoli dall’8 gennaio 2001 a marzo del 2018, il che non è vero perché tale scuola ha cessato di esistere nel 2009, non si vede come questo aspetto (segnatamente, la minore durata di una singola attività di docenza comunque svoltasi per vari anni) possa avere influito sul giudizio globale e complessivo della Commissione;

iv) rispetto all’affermazione dell’appellante secondo cui la Commissione non gli avrebbe riconosciuto gli incarichi di attività didattica svolta nell’ambito del dottorato, gli insegnamenti nelle scuole di specializzazione e le altre docenze, non è dato comprendere quali siano stati i concreti riflessi di tale omessa considerazione sugli esiti della comparazione;

v) la considerazione della nomina di [#OMISSIS#] quale esperto di chirurgia per il Ministero della Sanità non appare illegittimo, in quanto lo stesso bando non sembra precludere la possibilità di valorizzare attività gestionali, organizzative e di servizio diverse da quelle prestate presso atenei nazionali e presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica;

vi) quanto alle contestazioni mosse alla prova pratica svolta dal dottor [#OMISSIS#], è dirimente considerare che la chirurgia mininvasiva è materia rientrante nel settore scientifico-disciplinare della chirurgia generale, oggetto del concorso, delineato dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2015, Allegato B; detta prova, svoltasi il 7 giugno 2018 (verbale n. 4, ore 12:15), ha ricevuto il seguente giudizio: «La prova didattica viene espletata dal candidato con sapiente lucidità metodologica, profonda conoscenza dell’argomento ed estrema chiarezza espositiva […] Il candidato utilizza […] diapositive chiare con schemi di facile comprensione e lettura anche [#OMISSIS#] descrizione di complesse tecniche chirurgiche […] Il giudizio complessivo è eccellente»; poiché, in ordine all’attività didattica in base ai titoli esibiti, lo stesso [#OMISSIS#] aveva ricevuto il 6 giugno (verbale n. 2) il giudizio di ottimo, coerentemente la Commissione (verbale n. 5) ha assegnato 9 punti all’attività didattica del [#OMISSIS#] ([#OMISSIS#] in base ai titoli ed eccellente per la prova pratica).

2.4‒ Anche il motivo di appello che investe il giudizio comparativo finale, è destituito di fondamento.

Quanto all’omissione della valutazione dei singoli commissari, essendo [#OMISSIS#] atti solo una valutazione collegiale, è sufficiente replicare che nessuna [#OMISSIS#] o disposizione del bando impone ai singoli commissari di esprimere un autonomo giudizio su ciascun candidato. La valutazione collegiale è stata nel [#OMISSIS#] di specie [#OMISSIS#] concordemente all’unanimità.

Le due contestazioni di merito mosse al giudizio finale ‒ l’assenza di una lunga militanza accademica e l’assenza di competenza in campo trapiantologico ‒ sono infondate per le ragioni sopra indicate.

3.‒ Anche l’appello del dottor [#OMISSIS#] deve essere respinto.

3.1.‒ Non può essere accolta la doglianza relativa alla ritenuta erronea valorizzazione dell’iniziale ventennio accademico, che secondo l’appellante non avrebbe potuto essere preso in considerazione, in quanto come ricercatore il controinteressato non avrebbe potuto svolgere attività didattica (si assume che, senza la valutazione di questo iniziale ventennio accademico, il dottor [#OMISSIS#] non avrebbe potuto ottenere, come giudizio, ottimo, ma avrebbe meritato [#OMISSIS#]).

Risulta in atti che il controinteressato ha svolto attività di ricercatore dal 14 gennaio 1980 al 1 settembre 1998. Come correttamente sostenuto dal [#OMISSIS#] di prime cure, rivestendo tale qualità, egli ha potuto svolgere attività didattica, anche in relazione alle tesi di laurea e al tutoraggio dei dottorandi. Ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 382 del 1980, vigente ratione temporis: «I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su [#OMISSIS#] di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d’intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d’esame di profitto come cultori della materia».

3.2.‒ Sotto altro profilo, il Collegio non ha elementi per ritenere né irragionevole né illogica:

– la lamentata sottovalutazione valutativa di due pubblicazioni dell’appellante incidentale da parte della Commissione (trattasi degli atti di un congresso e del resoconto di un [#OMISSIS#] clinico), trattandosi di rilievo che impinge [#OMISSIS#] discrezionalità tecnica della stessa;

– l’avere la Commissione formulato, relativamente al sotto-criterio costituito dalla capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile del progetto, il giudizio di eccellente per il controinteressato, senza avere considerato anche la capacità dell’appellante di attrarre finanziamenti, in quanto il Collegio ‒ una volta appurato che il dottor [#OMISSIS#] ha attestato di avere ottenuto svariati finanziamenti nel corso degli ultimi anni per organizzare seminari e corsi ‒ non ha elementi per sovvertire la gerarchia di valori definita dalla Commissione;

– la lamentata omissione valutativa di alcuni premi e riconoscimenti indicati dell’elenco titoli dell’appellante, anche perché non è dato capire quali titoli e riconoscimenti non sarebbero stati valutati e come ciò abbia inciso sul giudizio ottenuto per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica.

3.3.‒ Secondo l’appellante il giudizio comparativo finale sarebbe viziato perché, data la sostanziale equivalenza dei due [#OMISSIS#] curriculari, la preferenza al [#OMISSIS#] sarebbe stata assegnata per ragioni estranee all’ambito valutativo proprio del concorso e alla finalità di individuare il concorrente maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore di chirurgia generale: in particolare, lo sviamento si desumerebbe, da un lato, per il fatto di avere la Commissione individuato il [#OMISSIS#] in quanto chirurgo di chiara fama (qualificazione però rilevante soltanto quale presupposto del reclutamento speciale ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005); dall’altro, per avere premiato il patrimonio culturale del [#OMISSIS#], in quanto portatore di ulteriori potenzialità di sviluppo.

Ad opinione del Collegio non è ravvisabile alcuno sviamento.

Il giudizio conclusivo è coerente rispetto ai giudizi formulati dalla commissione con riguardo ai vari gli aspetti dell’attività didattica e scientifica dei candidati.

Il riferimento alla “chiara fama” intende ‒ con tutta evidenza ‒ soltanto rimarcare che il candidato individuato come vincitore è unanimemente riconosciuto come una figura di eccellenza nell’ambito internazionale della disciplina in questione e che, per questo motivo, può apportare un prezioso contributo didattico e scientifico all’Ateneo.

Non si sono motivi giuridici per dare prevalenza dal dottor [#OMISSIS#] solo perché più giovane.

3.6.‒ Anche [#OMISSIS#], come [#OMISSIS#], contesta al [#OMISSIS#] di non avere esperienza in materia di trapianti, come sarebbe richiesto dal bando e dalla scheda n. 17.

Ai fini del rigetto è sufficiente richiamare le motivazioni esposte sopra in occasione dello scrutinio dell’analoga censura sollevata da [#OMISSIS#].

4.‒ Per le ragioni che precedono, l’appello risulta infondato e va respinto.

4.1.– Può tralasciarsi l’esame delle censure ed eccezioni spiegate dal [#OMISSIS#], rimaste assorbite in primo grado e riproposte nel presente giudizio di appello soltanto in via condizionata.

4.2.– Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il controinteressato e gli appellanti principale e incidentale. Le spese di lite del presente grado [#OMISSIS#] invece compensate nei rapporti con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in quanto costituitisi con memoria di mero stile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:

– respinge gli appelli sollevati dai dottori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#];

– dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’appello incidentale spiegato dal controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

– condanna gli appellanti principale e incidentale, in solido tra loro, a rifondere le spese del secondo grado di lite nei confronti del dottor [#OMISSIS#], che si liquidano in € 7.000,00, oltre accessori;

– compensa le spese di lite nei rapporti con Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in quanto costituitisi con memoria di mero stile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere