N. 01154/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13278/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13278 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Commissione D’Esame non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 9 settembre 2019, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l’acceso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 10/H1 “Lingua, Letteratura e Cultura Francese” di cui al Decreto Direttoriale n. 2175 del 09.08.2018 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca emesso a [#OMISSIS#] dell’art.16 della L.240/2010, nonché a [#OMISSIS#] del D.p.r. del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari.
– nonché per l’annullamento dello stesso verbale di non abilitazione e dell’elenco di estremi sconosciuti degli abilitati [#OMISSIS#] parte in cui non comprende il ricorrente.
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
– ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché del Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 1 20, nonché del Decreto Direttoriale n. 2175 del 09.08.2018 e al decreto direttoriale n. 2945 del 30.10.2018.
– delle delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e C.M. Miur n.754 dell’11 gennaio 2013 [#OMISSIS#] parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere chi ricorre”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia del settore concorsuale 10/H1 –
Lingua, Letteratura e cultura francese.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’impianto normativo di riferimento di cui al la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 ; Decreto del Miur n. 602 de l 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 Pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155 ; art. 16 comma 3, lettera a) b) e c) della l. 240/2010; artt. 4, 6 commi 4 e 5 del d.p.r. n.222/2011; d.d. n.222 del 20 luglio 2012 delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e c.m. Miur n.754 dell’11 gennaio 2013. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.P.R. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità contraddittorietà e ingiustizia manifesta. 2. Violazione e falsa applicazione dell’impianto normativo di riferimento di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120Pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155; art. 16 comma 3, lettera a) b) e c) della l. 240/2010; artt. 4, 6 commi 4 e 5 del d.P.R. n.222/2011; d.d. n.222 del 20 luglio 2012 delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e c.m. Miur n.754 dell’11 gennaio 2013. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.P.R. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dei princìpi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché’ dei princìpi generali inerenti lo svolgimento delle prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 3, 57 e 97 della Cost. Carenza di motivazione e istruttoria. Violazione del principio dell’affidamento. Parziale e limitata motivazione in relazione ai criteri da utilizzare. Evidente svalutazione sostanziale dei parametri di valutazione. Assenza di un parere pro veritate.
Sostiene la ricorrente: che il provvedimento non è adeguatamente motivato; che l’esito negativo si è formato non a seguito di una discussione tra i membri della Commissione, ma da una semplice manifestazione di giudizio, priva di motivazione, effettuata da un singolo commissario e poi collazionata ex post; che ha superato i valori soglia; che aveva già ottenuto l’abilitazione nel 2012 (sulla medesima fascia e nel medesimo settore) con giudizi tutti pienamente positivi e successivamente a tale idoneità ha ampliato la propria produzione scientifica con pubblicazioni anche di rilievo internazionale, che [#OMISSIS#] valutazione negativa offerta individualmente dai tre membri della Commissione non si rinviene una coerente ed esaustiva attestazione riguardante lo svolgimento della valutazione delle pubblicazioni.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari …), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”.
L’art. 4 stabilisce che “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché’ la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).
Per conseguire l’abilitazione è necessario, quindi, che il candidato superi due fasi di giudizio: la prima finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, mentre la seconda è diretta alla valutazione di tipo qualitativo della produzione scientifica del candidato.
È poi necessario avere un giudizio positivo di almeno tre Commissari su cinque e i giudizi devono poi essere ricondotti a un unico giudizio collegiale.
Infine, è da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Posti questi principi, il giudizio complessivo riporta “La produzione scientifica appare continua sotto il profilo temporale, coerente con il SC 10/H1, in particolare con il SSD L-LIN/03, e in collocazioni editoriali nazionali e internazionali talora di rilievo. I contributi presentati vertono sulla letteratura del Seicento – “La Maison des Jeux” di Charles Sorel (1, 2, 4, 5); “La Princesse de Clèves” di Madame de La Fayette (3), scrittura [#OMISSIS#] (7) -; del Settecento – Alain-René Lesage (9); del Novecento – Henri Meschonnic (6, 8). Anche se alcuni spunti della produzione scientifica appaiono interessanti e le edizioni critiche raggiungano risultati talvolta apprezzabili, si ritiene che la produzione scientifica nel suo complesso non contribuisca in modo significativo al progresso della disciplina. Scarsi sono gli investimenti teorico-metodologici dei contributi dedicati alla letteratura del Seicento e del Settecento, che risultano nel complesso compilativi e descrittivi. I risultati scientifici raggiunti dalle due monografie su Henri Meschonnic non sempre riescono ad avere carattere di innovatività; in particolare la monografia del 2016 rivela lacune teoriche che si riflettono vistosamente sull’analisi empirica condotta e che non consentono alla candidata di fornire un adeguato approfondimento analitico dell’oggetto d’indagine. Nonostante l’ampio spettro di indagine critica, i risultati della ricerca non sono pienamente soddisfacenti, mettono spesso in luce un utilizzo superficiale del dato empirico e non sempre sono sorretti da un adeguato rigore metodologico e critico.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione a maggioranza di 3/5 dei Commissari ritiene che, sebbene per la stessa risulti accertato, in merito [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di 3 valori soglia su 3 e il possesso di almeno 3 titoli, la candidata presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca. I risultati poco significativi raggiunti fanno ritenere che la candidata NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”.
Tale giudizio, reso dalla Commissione, non risulta affetto dalle censure dedotte né può essere ritenuto illogico o irragionevole.
Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale appaiono sufficientemente ampi, accurati e completi, in relazione al parametro della qualità “non elevata” delle pubblicazioni scientifiche.
È anzitutto da rilevare che nessun valore può avere il fatto che di aver già ottenuto l’abilitazione nel 2012 (sulla medesima fascia e nel medesimo settore) con giudizi tutti pienamente positivi, posto che le Commissioni sono costituite da professori diversi i quali ben possono avere giudizi differenti. D’altronde, qualora si ritenesse che l’aver già conseguito l’abilitazione in una tornata precedente comporti la sostanziale necessità che i giudizi si conformino a quanto già valutato, non avrebbe alcun senso la normativa che dispone la scadenza dell’abilitazione e la necessità di partecipare a una nuova procedura abilitativa.
È poi da rilevare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo e risultando dunque preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, 11 marzo 2019, n. 3194).
Questa Sezione ha già rilevato che le commissioni, oltre [#OMISSIS#] indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri [#OMISSIS#] e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (sent. 3653/2019 cit.).
Quanto alla dedotta omessa valutazione analitica delle pubblicazioni il collegio ritiene di poter richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa il per il quale “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 [#OMISSIS#] 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati). Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di [#OMISSIS#] trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto [#OMISSIS#] altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa. In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (Tar Lazio sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
In relazione al rapporto tra giudizi collegiali e individuali deve ritenersi che, se è vero che il giudizio collegiale debba costituire la sintesi e non la mera sommatoria dei giudizi individuali, è altrettanto vero che il legislatore ha posto dei precisi criteri per determinare l’abilitazione o meno del candidato fondata sul numero di voti positivi espressi dai componenti della commissione.
Pertanto, anche se il giudizio collegiale rispecchia maggiormente uno dei giudizi espressi dalla Commissione, questo non può determinare l’illegittimità della valutazione quando, come nel [#OMISSIS#] in esame, la maggioranza dei Commissari ha ritenuto la non idoneità del candidato.
Per quanto concerne, infine, la contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle pubblicazioni indicate ai fini della valutazione si rileva che le censure, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneità con argomenti che attengono però al “merito scientifico” che, come detto, l’Organo Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
In sostanza, la Commissione, nell’ambito delle sue competenze tese a valutare l’intero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile da questo [#OMISSIS#], relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico anche alla luce della insoddisfacente collocazione editoriale delle pubblicazioni.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 28/01/2021