N. 01545/2021REG.PROV.COLL.
N. 04607/2020 REG.RIC.
N. 04613/2020 REG.RIC.
N. 04614/2020 REG.RIC.
N. 04609/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4607 del 2020, proposto da
Associazione Civen in liquidazione, Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari di [#OMISSIS#], I.U.A.V. di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 349;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 5;
sul ricorso numero di registro generale 4613 del 2020, proposto da
Associazione Civen in liquidazione, Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari di [#OMISSIS#], I.U.A.V. di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 349;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 5;
sul ricorso numero di registro generale 4614 del 2020, proposto da
Associazione Civen in liquidazione, Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari di [#OMISSIS#], I.U.A.V. di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 349;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 5;
sul ricorso numero di registro generale 4609 del 2020, proposto da
Associazione Civen in liquidazione, Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari di [#OMISSIS#], I.U.A.V. di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 349;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 5;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4607 del 2020:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I, n. 317 del 2020, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 4613 del 2020:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I, n. 319 del 2020, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 4614 del 2020:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I, n. 320 del 2020, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 4609 del 2020:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I, n. 318 del 2020, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza del giorno 21 gennaio 2021, tenuta con le modalità di cui [#OMISSIS#] artt. 25 d.-l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sono presenti in collegamento da remoto gli avvocati [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione Civen in liquidazione, l’Università degli Studi di Padova, l’Università Ca’ Foscari di [#OMISSIS#], lo I.U.A.V. di [#OMISSIS#] (già Istituto Universitario di Architettura di [#OMISSIS#]) e l’Università degli Studi di Verona hanno impugnato il decreto n. 102 del 6 [#OMISSIS#] 2015 a firma del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione Veneto avente ad oggetto «Economie ex Delibera CIPE 3 [#OMISSIS#] 2002, n. 36 “Ripartizione delle risorse intervenienti nelle aree depresse – Triennio 2002 – 2004 (Legge Finanziaria 2002)”. Revoca contributo», che ha disposto la revoca del contributo regionale di importo pari ad euro 934.000,00 per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione nell’ambito del Distretto Veneto delle Nanotecnologie.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha in parte dichiarato inammissibile e per il resto ha respinto il ricorso con sentenza, I, 30 marzo 2020, n. 317, appellata dagli istanti per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza in punto di inammissibilità del ricorso anche ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); errore revocatorio ai sensi dell’art. 106, [#OMISSIS#] comma, Cod. proc. amm.;
II) erroneità della sentenza là dove ritiene legittimo il provvedimento di revoca impugnato in primo grado per la presunta tardività della rendicontazione delle spese; difetto di motivazione; violazione del principio di proporzionalità;
III) violazione e falsa applicazione della convenzione sottoscritta il 12 novembre 2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, illogicità, sproporzione e manifesta irragionevolezza, erroneità della motivazione; violazione del principio di affidamento.
Gli stessi hanno, altresì, impugnato il decreto n. 222 del 12 ottobre 2015 a firma del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione Veneto avente ad oggetto “Delibera CIPE 27 [#OMISSIS#] 2005, n. 35. II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro nel settore della Ricerca, approvato con DGR n. 4073 del 19 dicembre 2006 e sottoscritto in data 20 dicembre 2006 dalla Regione Veneto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Università e della Ricerca. Revoca del contributo”, che ha disposto la revoca del contributo regionale di importo pari ad euro 2.500.000,00 per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione nell’ambito del Distretto Veneto delle Nanotecnologie.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha in parte dichiarato inammissibile e per il resto ha respinto il ricorso con sentenza, I, 30 marzo 2020, n. 319, appellata dagli istanti per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza in punto di inammissibilità del ricorso anche ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); errore revocatorio ai sensi dell’art. 106, [#OMISSIS#] comma, Cod. proc. amm.;
II) sulla erronea dichiarazione di infondatezza del ricorso in relazione alla censurata violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990 e del principio del contraddittorio nonché per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990 e s.m.i.;
III) erroneità della sentenza là dove ritiene legittimo il provvedimento di revoca impugnato in primo grado per la presunta tardività della rendicontazione delle spese; difetto di motivazione; violazione del principio di proporzionalità;
IV) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 Regolamento CE n. 1083 del 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999) sul principio di stabilità delle operazioni e dell’art. 7 del manuale di rendicontazione 30 settembre 2005 sul divieto quinquennale di alienazione dei beni;
V) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione della convenzione sottoscritta il 23 luglio 2008 e del manuale di rendicontazione 2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, illogicità, sproporzione, manifesta irragionevolezza ed erroneità della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con altra manifestazione della stessa autorità.
Gli istanti hanno anche impugnato il decreto n. 221 del 12 ottobre 2015 a firma del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione Veneto avente ad oggetto “Delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3. III Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro nel settore della Ricerca, approvato con DGR n. 3794 del 27 novembre 2007 e sottoscritto in data 29 novembre 2007. Revoca del contributo”, che ha disposto la revoca del contributo regionale di importo pari ad euro 2.000.000,00 per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione nell’ambito del Distretto Veneto delle Nanotecnologie.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha in parte dichiarato inammissibile e per il resto ha respinto il ricorso con sentenza, I, 30 marzo 2020, n. 320, appellata dagli istanti per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza in punto di inammissibilità del ricorso anche ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); errore revocatorio ai sensi dell’art. 106, [#OMISSIS#] comma, Cod. proc. amm.;
II) sulla erronea dichiarazione di infondatezza del ricorso in relazione alla censurata violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990 e del principio del contraddittorio nonché per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies l. 241 del 1990 e s.m.i.;
III) erroneità della sentenza là dove ritiene legittimo il provvedimento di revoca impugnato in primo grado per la presunta tardività della rendicontazione delle spese; difetto di motivazione; violazione del principio di proporzionalità;
IV) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 Regolamento CE n. 1083 del 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999) sul principio di stabilità delle operazioni e dell’art. 7 del manuale di rendicontazione 30 settembre 2005 sul divieto quinquennale di alienazione dei beni;
V) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione della convenzione sottoscritta il 23 luglio 2008 e del manuale di rendicontazione 2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, illogicità, sproporzione, manifesta irragionevolezza ed erroneità della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con altra manifestazione della stessa autorità.
Gli istanti hanno, infine, impugnato il decreto n. 220 del 12 ottobre 2015 a firma del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione Veneto avente ad oggetto «POR FESR, 2007 – 2013 “Competitività regionale e occupazione”, codice azione 2°111: DGR n. 2732 del 16 novembre 2010. Revoca del contributo concesso all’Associazione CIVEN, ora in liquidazione, per la realizzazione del Progetto PIN (codice SMUPR 4149)», che ha disposto la revoca del contributo regionale di importo pari ad euro 2.999.250,00 per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione nell’ambito del Distretto Veneto delle Nanotecnologie.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso con sentenza, I, 30 marzo 2020, n. 318, appellata dagli istanti per i seguenti motivi di diritto:
I) sulla erronea dichiarazione di infondatezza del ricorso in relazione alla censurata violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del principio del contraddittorio nonché per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies l. 241 del 1990 e s.m.i.;
II) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 Regolamento CE n. 1083 del 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999); erroneità della sentenza per aver considerato il comodato d’uso a favore di Veneto Nanotech una violazione del principio di stabilità delle operazioni e causa legittima di revoca del contributo;
III) erroneità della sentenza in punto di asserita “autosufficienza” di ciascuno dei motivi di revoca; omesso esame degli ulteriori motivi di censura fatti valere da parte ricorrente;
IV) erroneità della sentenza sulla violazione e falsa applicazione del disciplinare sottoscritto in data 1 febbraio 2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, illogicità, sproporzione, manifesta irragionevolezza ed erroneità della motivazione;
V) erroneità della sentenza sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, illogicità, manifesta irragionevolezza e per erroneità della motivazione.
Si è costituita per resistere [#OMISSIS#] appelli la Regione Veneto.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza del 21 gennaio 2021, tenuta con le modalità di cui [#OMISSIS#] artt. 25 d.-l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 28 del 2020 come da verbale, gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene, in via preliminare, di riunire i quattro appelli in considerazione della connessione soggettiva e funzionale fra gli stessi.
Il Civen (Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie) ha premesso di essere un’associazione senza fini di lucro fondata nel marzo del 2003 dall’Università degli Studi di Padova e dall’Università Ca’ Foscari di [#OMISSIS#] alla quale successivamente hanno [#OMISSIS#] anche lo I.U.A.V. di [#OMISSIS#] e l’Università degli Studi di Verona, che ha svolto – essendo oggi in liquidazione – le attività di ricerca e formazione nell’ambito del primo distretto tecnologico italiano sulle nanotecnologie applicate ai materiali (Veneto Nanotech), di assoluta eccellenza a livello europeo.
Sin dalla costituzione di tale distretto, mediante la sottoscrizione, il 17 dicembre 2002, del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica (MIUR), Regione Veneto, Università di Padova, [#OMISSIS#] e Verona, Camere di Commercio di Padova e [#OMISSIS#], Federazione Industriali del Veneto, Veneto Innovazione s.p.a. e numerosi altri enti e imprese, è stato sancito l’impegno della Regione a “contribuire al finanziamento per l’attivazione e la gestione di infrastrutture per la ricerca e la sperimentazione industriale delle nanotecnologie; contribuire al finanziamento di iniziative di promozione delle opportunità offerte dalle nanotecnologie per l’innovazione dei processi industriali di aziende esistenti e per la creazione di nuove imprese” e l’impegno delle Università a “indirizzare stabilmente, secondo gli obiettivi del distretto (Veneto Nanotech) una quota significativa della propria ricerca anche presso le strutture del distretto”.
Il Protocollo d’intesa è stato seguito dall’Accordo di programmazione negoziata sottoscritto il 17 marzo 2004 tra Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica (MIUR) e la Regione Veneto per l’attuazione dei filoni d’intervento previsti dal Protocollo d’intesa tra le medesime Amministrazioni e altri soggetti, con cui sono stati assunti specifici impegni per la realizzazione del distretto tecnologico veneto delle nanotecnologie.
Con riferimento al ricorso n. 4607 del 2020, con delibera del C.I.P.E. del 3 [#OMISSIS#] 2002, n. 36 – avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse – Triennio 2002 – 2004 (Legge finanziaria 2002)” – sono state ripartite le risorse tra amministrazioni centrali, Regioni del Centro-Nord e Regioni del Sud, destinate ad aree depresse per il triennio 2002 – 2004, nei settori della ricerca. In particolare, l’Allegato 3 della suddetta delibera ha destinato euro 6.861.000,00 ai settori della ricerca e della formazione [#OMISSIS#] Regione Veneto, mantenendo il vincolo di destinazione.
In attuazione di ciò, la Regione Veneto, con d.G.R. n. 2656 del 2 settembre 2003 ha approvato il progetto di ricerca e sperimentazione nelle nanotecnologie applicate ai materiali denominato “Sviluppo di trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche plasma su polimeri biodegradabili” e il progetto di formazione denominato “International Master in Nanotechnologies” presentati da Civen e ha assunto il relativo impegno di spesa a valere sui fondi ex delibera C.I.P.E. n. 36 del 2002.
Con successiva d.G.R. n. 2028 del 3 agosto 2010, la Regione Veneto ha approvato la riprogrammazione delle risorse stanziate dal C.I.P.E. con la delibera n. 36 del 2002, già impegnate con la precedente delibera n. 2656 del 2003 e, in continuità con i precedenti interventi di ricerca e di formazione a favore di Civen, ha attribuito ai progetti “Sviluppo di trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche plasma su polimeri biodegradabili” e “International Master in Nanotechnologies” risorse rispettivamente per euro 624.400,00 ed euro 309.600,00, per un totale di euro 934.000,00.
Con la medesima delibera n. 2028 del 2010, la [#OMISSIS#] Regionale ha approvato la Convenzione, relativa alla realizzazione dei progetti “Sviluppo di trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche plasma su polimeri biodegradabili” e “International Master in Nanotechnologies”, sottoscritta il 12 novembre 2010 tra la Regione medesima e Civen.
Per effetto della suddetta Convenzione, Civen si impegnava a: “- garantire che le risorse destinate siano impegnate entro il 31 dicembre 2010, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, a pena di revoca della parte di finanziamento non impegnata; – sostenere tutte le spese entro il 30 giugno 2011 e rendicontarle entro e non oltre il 30 giugno 2012, unitamente alla relazione finale degli interventi. Tali date sono prorogabili, attraverso apposita richiesta del CIVEN e tempestiva segnalazione in sede di monitoraggio, per un periodo [#OMISSIS#] di ulteriori 180 giorni; – predisporre ed inviare, con cadenza almeno semestrale ed entro e non oltre 30 giorni dalla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, alla Regione del Veneto, Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione, relazioni sullo stato di avanzamento tecnico – scientifico e amministrativo dei progetti, contenenti una descrizione dell’attività svolta, dei risultati intermedi conseguiti e dell’avanzamento delle correlate spese sostenute; – rendicontare alla Regione Veneto tra le spese dei progetti solo i costi di struttura strettamente necessari alla sua realizzazione, ed in quota parte rispetto al peso dei progetti stessi sull’intera attività del CIVEN; – rispettare i [#OMISSIS#] di spesa previsti negli allegati progetti al fine di poter concorrere all’assegnazione del cosiddetto accantonamento premiale secondo le modalità previste dalle delibere CIPE; – garantire una stretta correlazione delle attività di ricerca a quanto previsto dall’Accordo di Programmazione Negoziata sottoscritto il 17 marzo 2004 tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MUR) e la Regione Veneto” (art. 4).
Inoltre, [#OMISSIS#] convenzione venivano puntualmente disciplinati gli obblighi di informazione, conservazione della documentazione e di accesso ai locali ed alla documentazione (art. 5).
L’erogazione dei contributi veniva ripartita in una prima tranche pari “al 40% dei contributi complessivi da erogare dopo la sottoscrizione della Convenzione, previa autocertificazione di aver avviato le attività oggetto del contributo e garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; un’ulteriore quota del 30% dei contributi complessivi, previa garanzia fideiussoria, a seguito della presentazione di una dichiarazione che attesti di aver sostenuto il 30% della spesa complessiva dei progetti; un’ulteriore quota del 20% dei contributi complessivi, previa garanzia fideiussoria, a seguito della presentazione di una dichiarazione che attesti di aver sostenuto il 60% della spesa complessiva dei progetti; il saldo residuo eventuale dopo l’approvazione del rendiconto finale di spesa presentato e accompagnato da una dettagliata relazione conclusiva” (art. 10).
All’art. 13 della convenzione (Penalità e revoca dei contributi con obbligo di restituzione) era previsto che in sede di rendicontazione la Regione Veneto potesse applicare penalità nel [#OMISSIS#] di riscontrate rilevanti difformità del progetto non previamente autorizzate, o di riscontrate irregolarità nei documenti giustificativi e/o spese non ammissibili, e che la [#OMISSIS#] regionale potesse procedere alla revoca, totale o parziale, dei contributi, con conseguente obbligo di restituzione.
In attuazione della suddetta convenzione, la Regione Veneto, con decreto n. 52 del 22 [#OMISSIS#] 2012, ha disposto l’impegno e la liquidazione a favore di Civen delle somme di euro 373.600,00 e di euro 280.200,00 per un totale di euro 653.800,00 quale primo e secondo acconto pari, rispettivamente, al 40% ed al 30% dell’intera somma per la realizzazione degli interventi approvati, così come previsto dall’art. 10 della convenzione, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata in data 11 [#OMISSIS#] 2012, non erogando il saldo pari ad euro 280.200,00.
Civen ha completato i progetti e ha inviato la rendicontazione e la relazione finale in data 28 [#OMISSIS#] 2014, senza che la Regione abbia mai provveduto ad erogare il saldo del contributo.
Il direttore della Sezione ricerca e innovazione della Regione Veneto ha comunicato con nota n. 118696 del 19 marzo 2015 l’avvio del procedimento di revoca del contributo “C.I.P.E. 36/2002”.
Con decreto n. 102 del 6 [#OMISSIS#] 2015 la Regione ha disposto la revoca del contributo – già interamente speso da Civen (contraendo un debito con le banche per la parte non erogata dalla Regione) – di euro 934.000,00, ordinando la restituzione dell’importo erogato pari a euro 653.800,00 maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, pari ad euro 33.108,54, per un totale di euro 686.908,54.
Il provvedimento è stato adottato per le seguenti motivazioni:
– mancata rendicontazione delle spese entro il [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del 30 giugno 2012 oltre che per mancato pagamento delle spese relative al progetto entro il 31 dicembre 2011;
-imputazione di costi non pertinenti o non necessari, oltre che assenza del criterio di imputazione pro quota e delle altre modalità di imputazione dei costi;
-gravi irregolarità alla luce della rendicontazione di spese di personale in violazione del manuale di rendicontazione;
– gravi irregolarità nell’attuazione del progetto e [#OMISSIS#] rendicontazione delle spese alla luce della differenza tra l’importo indicato [#OMISSIS#] relazione semestrale e quello poi effettivamente rendicontato;
-gravi irregolarità conseguenti alla omissione di informazioni rilevanti sul possibile effettivo importo del contributo da erogare.
Con riferimento al ricorso n. 4613 del 2020, con delibera C.I.P.E. del 27 [#OMISSIS#] 2005, n. 35 – avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/1998, periodo 2005 – 2008 (Legge Finanziaria 2005)” – sono state assegnate alla Regione Veneto risorse per euro 6.505.020,00 per settori della ricerca e della società dell’informazione, demandando alla Regione di definire il riparto del suddetto contributo.
In attuazione di ciò, la Regione Veneto, con d.G.R. n. 890 del 28 marzo 2006, ha ripartito la somma di cui sopra, assegnando, tra l’altro, euro 1.300.000,00 all’ “International Master in Nanotecnologies” ed euro 1.200.000,00 al settore della ricerca e sperimentazione nelle nanotecnologie.
Con successiva d.G.R. n. 4073 del 19 dicembre 2006 la Regione Veneto, a fronte dei quattro progetti presentati da Civen, ha definitivamente stabilito, variando la precedente ripartizione di cui alla d.G.R.
n. 890 del 2006, che le risorse dedicate alle nanotecnologie dovessero essere fissate in euro 1.764.000,00 a favore dei quattro progetti di ricerca ed in euro 736.000,00 per le due edizioni del Master; il tutto per un totale di euro 2.500.000,00 secondo il seguente criterio di riparto:
“- tecniche innovative per migliorare le proprietà di cuoio e tessuti: euro 1.058.264,00;
– sintesi di rivestimenti nanostrutturati ad elevate proprietà tribologiche e stabilità termica: euro 148.959,50;
– sintesi di superfici antiriflettenti con morfologia “ad occhio di farfalla”: euro 208.136,50;
– sviluppo di rivestimenti nanostrutturati tramite la tecnica “cold spray”: euro 348.640,00;
– international Master in nanotechnologies: euro 736.000,00.
TOTALE euro 2.500.000,00”.
Con successiva delibera n. 2017 del 3 luglio 2007, la [#OMISSIS#] Regionale ha approvato la convenzione, relativa alla realizzazione dei quattro progetti di ricerca e dell’“International Master in Nanotecnologies”, sottoscritta il 19 luglio 2007 tra la Regione medesima e l’associazione Civen, in base alla quale Civen assumeva specifici obblighi e termini relativamente alla realizzazione del progetto, quali:
“- garantire che le risorse destinate siano impegnate entro il 31 dicembre 2008, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, a pena di revoca della parte di finanziamento non impegnata; – sostenere tutte le spese entro il 30 giugno 2010 e rendicontarle entro e non oltre il 30 settembre 2010, unitamente alla relazione finale degli interventi. Tali date sono prorogabili, attraverso apposita richiesta del CIVEN e tempestiva segnalazione in sede di monitoraggio, per un periodo [#OMISSIS#] di ulteriori 180 giorni; – predisporre ed inviare, con cadenza almeno semestrale ed entro e non oltre 30 giorni dalla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anni, alla Regione del Veneto, Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione, relazioni sullo stato di avanzamento tecnico – scientifico e amministrativo dei progetti, contenenti una descrizione dell’attività svolta, dei risultati intermedi conseguiti e dell’avanzamento delle correlate spese sostenute; – rendicontare alla Regione Veneto tra le spese dei progetti solo i costi di struttura strettamente necessari alla sua realizzazione, ed in quota parte rispetto al peso dei progetti stessi sull’intera attività del CIVEN; – rispettare i [#OMISSIS#] di spesa previsti negli allegati progetti al fine di poter concorrere all’assegnazione del cosiddetto accantonamento premiale secondo le modalità previste dalle delibere CIPE; – garantire una stretta correlazione delle attività di ricerca a quanto previsto dall’Accordo di Programmazione Negoziata sottoscritto il 17 marzo 2004 tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MUR) e la Regione Veneto” (art. 4);
Inoltre, [#OMISSIS#] convenzione venivano puntualmente disciplinati gli obblighi di informazione, conservazione della documentazione e di accesso ai locali ed alla documentazione (art. 5).
L’erogazione dei contributi veniva ripartita in una prima tranche pari “al 40% dei contributi complessivi da erogare dopo la sottoscrizione della Convenzione, previa autocertificazione di aver avviato le attività oggetto del contributo e garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; un’ulteriore quota del 30% dei contributi complessivi, previa garanzia fideiussoria; un’ulteriore quota del 20% dei contributi complessivi, previa garanzia fideiussoria; il saldo residuo eventuale dopo l’approvazione del rendiconto finale di spesa presentato e accompagnato da una dettagliata relazione conclusiva”. Si prevedeva inoltre che al raggiungimento del 70% della spesa sostenuta, Civen avrebbe dovuto presentare una rendicontazione intermedia consistente in una dettagliata ed idonea documentazione comprovante le azioni realizzate ed i pagamenti effettuati (art. 9).
All’art. 12 della convenzione (Revoca dei contributi e obbligo di restituzione) era poi previsto che la [#OMISSIS#] regionale potesse procedere alla revoca, totale o parziale, dei contributi, con conseguente obbligo di restituzione.
In attuazione della suddetta convenzione, la Regione Veneto, con decreto n. 225 del 2007, erogava a Civen la somma di euro 1.000.000,00 quale prima tranche pari al 40% della somma complessiva; con decreto n. 87 del 2008 l’ulteriore somma di euro 750.000,00 pari al 30% dell’importo complessivo e con decreto n. 132 del 2009 la somma di euro 500.000,00 pari al 20% del totale dovuto, non erogando tuttavia mai il saldo pari a euro 250.000,00.
Civen ha completato i progetti e ha inviato la rendicontazione e la relazione finale in data 7 aprile 2014, senza che la Regione abbia mai provveduto ad erogare il saldo del contributo.
Il direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione Veneto ha comunicato con nota n. 380901 dell’11 settembre 2014 l’avvio del procedimento di revoca del contributo “C.I.P.E. 35/2005”.
Con decreto n. 470 del 30 dicembre 2014 la Regione ha disposto la revoca del contributo di euro 2.500.000,00, ordinando la restituzione dell’importo erogato pari a euro 2.250.000,00 maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, pari ad euro 289.071,92, per un totale di euro 2.539.071,92.
Il provvedimento è stato adottato per le seguenti motivazioni:
– mancata rendicontazione delle spese entro il [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del 21 marzo 2011, oltre che per mancato pagamento delle spese relative al progetto entro il [#OMISSIS#] del 31 dicembre 2010;
– gravi irregolarità nell’attuazione del progetto rappresentate dalla violazione del vincolo di inalienabilità e dall’omissione di informazioni rilevanti sul possibile effettivo importo del contributo da erogare;
– violazione della convenzione sotto il profilo della imputazione di costi non reali o non pertinenti e in violazione dei criteri e delle modalità di imputazione dei costi.
Civen, unitamente alle quattro Università del Veneto che la compongono, hanno impugnato tale revoca avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, che ha accolto il ricorso con sentenza, I, 21 agosto 2015, n. 942.
Nonostante la proposizione dell’appello, la Regione Veneto ha emesso un nuovo provvedimento di revoca del contributo in questione, il decreto n. 222 del 12 ottobre 2015.
Con riferimento al ricorso n. 4614 del 2020, con delibera C.I.P.E. del 22 marzo 2006, n. 3 – avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/1998, periodo 2006 – 2009 (Legge Finanziaria 2006)” – sono state asseg