Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1470

Superamento del sindacato estrinseco o debole sugli atti delle procedure selettive per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo

Data Documento: 2021-02-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo un orientamento oramai consolidato della Sezione, costituisce jus receptum il principio a mente del quale nella procedura comparativa dei candidati a ricoprire posti di docenza, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla pubblica amministrazione rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati. In linea generale, le valutazioni della commissione d’esame nei concorsi o nelle procedure comparative pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della loro ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sia sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Infatti, superata ormai da tempo l’equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Nel caso di specie, i profili di valutazione dei titoli presentati dalla candidata selezionata, ritenuti meritevoli di censura dal giudice di primo grado, oltre ad essere di per sé rilevanti, mostrano un evidente livello di incongruenza rispetto ai criteri di valutazione che la stessa commissione si era data (e per come emergono dalla lettura dei verbali), tanto che la integrazione della motivazione, operata dalla commissione relativamente ai singoli punteggi attribuiti, non riesce a caratterizzare la legittimità della valutazione espressa da quell’organo della procedura selettiva.
Deve perciò ritenersi che il giudizio espresso dal Tribunale amministrativo regionale, nel caso in esame, vada correttamente ricondotto all’interno dei confini di operatività del potere giurisdizionale, senza che possa affiorare alcun profilo di sconfinamento nella sfera del merito, che risulta in generale configurabile soltanto quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, indimostrata nel caso de quo.

Contenuto sentenza

N. 01470/2021REG.PROV.COLL. N. 05609/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5609 del 2018, proposto dall’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Arrigoni e domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;
della signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis, non costituita in giudizio;
nei confronti per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, 15 marzo 2018 n. 737, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza della Sezione 31 agosto 2018 n. 3994, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta dall’università appellante;
Esaminate le note di udienza depositate dalla difesa della parte appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 17 dicembre 2020 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il [#OMISSIS#] del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Si registra il deposito di note di udienza da parte dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Arrigoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello l’Università degli Studi di Milano ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, 15 marzo 2018 n. 737, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 903/2017) a suo tempo proposto dalla signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (odierna appellata) ai fini dell’annullamento degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo fascia II per il settore concorsuale 07/H3 SSD VET/05 presso il dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica, indetta dall’Università degli Studi di Milano, con D.R. n. 5270 del 6
agosto 2014, ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento di Ateneo (D.R. n. 5247 del 18 luglio 2014).
In particolare erano stati impugnati dalla dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]:
– con il ricorso introduttivo, il decreto 20 febbraio 2017 n. 703 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Milano ha dichiarato la regolarità degli atti e vincitrice della suindicata procedura concorsuale la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis (ivi compresi i seguenti verbali della commissione giudicatrice: a) n. 2 e n. 2 bis del 14 e del 15 dicembre 2016 e l’annesso allegato 1; b) n. 3 del 17 gennaio 2017 con il quale la predetta commissione ha formulato le domande da sottoporre ai candidati; c) n. 4 relativo alla prova orale tenutasi in data 19 gennaio 2017 nonché la relazione finale redatta in pari data, tutti pubblicati in data 23 febbraio 2017 sul [#OMISSIS#] di Ateneo), oltre al verbale del Consiglio di Dipartimento con il quale veniva proposto al Consiglio di amministrazione dell’Ateneo di nominare vincitrice la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis;
– con ricorso recante motivi aggiunti, la delibera del Consiglio di amministrazione della Università degli Studi di Milano del 28 marzo 2017 n. 200 ed il verbale del Consiglio di Dipartimento che proponeva al Consiglio di amministrazione la nomina della dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis.
2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato [#OMISSIS#] parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
– l’Università degli Studi di Milano, con decreto rettorale n. 5270 del 6 agosto 2014, indiceva, ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo (D.R. n. 5247/2014), una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo fascia II per il settore concorsuale 07/H3 SSD VET/05 presso il dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica, alla quale partecipavano 3 candidate, le dottoresse [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Roncada, ma quest’[#OMISSIS#] non si presentava alle prove;
– veniva nominata una prima commissione giudicatrice, ma i lavori di quest’[#OMISSIS#] erano annullati dalla stessa amministrazione universitaria (con decreto rettorale 26 giugno 2015 n. 5854) che, quindi, procedeva alla nomina (con decreto rettorale 13 ottobre 2016 n. 3278) di una seconda commissione giudicatrice che, fissati i criteri specifici di valutazione dei titoli e della prova orale (cfr. verbale n. 1 del 22 novembre 2016), procedeva all’esame delle due candidate che si erano effettivamente presentate alla prova (le dottoresse [#OMISSIS#] e Addis);
– il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo dichiarava vincitrice della selezione la dottoressa Addis, con un vantaggio di 1,22 punti sulla dottoressa [#OMISSIS#] (in particolare la dottoressa Addis conseguiva un punteggio finale di 57,66, avendo ottenuto punti 45,66 per la valutazione dei titoli e la dottoressa Addis conseguiva il punteggio finale di 58,88, avendo ottenuto punti 38,88 per i titoli), sicché la dottoressa [#OMISSIS#] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia impugnando (con un ricorso introduttivo seguito da un ricorso recante motivi aggiunti) tutti gli atti della procedura selettiva svolta nonché gli atti di dichiarazione di nomina quale vincitrice adottati dall’Ateneo in favore della dottoressa Addis e la sua chiamata in servizio, chiedendone l’annullamento perché illegittimi per plurimi motivi;
– il TAR per la Lombardia accoglieva il ricorso proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#], reputando fondati i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente relativi alla valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice (e dichiarando inammissibili i motivi che avevano a bersaglio la gestione e lo svolgimento della prova orale), concludendo nel senso che “(…) alla controinteressata sono stati illegittimamente attribuiti 8 punti che, dedotti dal punteggio complessivo alla stessa assegnato (58,88), portano ad un punteggio (50,88) inferiore a quello (57,66) ottenuto dalla ricorrente, che quindi risulta prima graduata” (così, testualmente, a pag. 12 della sentenza qui oggetto di appello). Gli altri motivi dedotti venivano quindi dichiarati assorbiti.
Da quanto sopra deriva l’odierno giudizio di appello proposto dall’Università degli Studi di Milano.
3. – Il predetto Ateneo chiede, ora, la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 737/2018, sostenendo la evidente erroneità delle conclusioni alle quali è [#OMISSIS#] il predetto Tribunale e tracciando sostanzialmente una unica e complessa coordinata contestativa che condurrebbe alla conferma della legittimità dell’operato svolto dall’amministrazione universitaria, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado in seguito alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo sopra richiamata.
In sintesi, dunque, le ragioni dell’appello, con riferimento ai singoli passaggi della sentenza di primo grado, [#OMISSIS#] parte in cui ha, progressivamente, individuato i singoli punteggi erroneamente assegnati dalla commissione giudicatrice ad alcuni dei titoli presentati dalla dottoressa Addis, sono le seguenti:
1) il primo titolo oggetto di contestazione è costituito dall’attribuzione di 4 punti alla candidata Addis per avere svolto le funzioni di responsabile delle attività di laboratorio, docente e tutor per la “International Summer School”. Il Tribunale amministrativo ha erroneamente ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio riconosciuto alla candidata dalla commissione in quanto ha escluso che la suindicata attività meritasse di essere considerata utile per il conseguimento di un punteggio in ragione dei criteri dettati dalla commissione nel verbale n. 1 del 22 novembre 2016; in particolare il primo [#OMISSIS#] ha rilevato l’incongruità della valutazione non essendo l’attività equiparabile a quella di didattica frontale di un corso universitario, oltre al fatto di essere stata organizzata da un soggetto diverso da una università. Ma tale lettura, ingiustificatamente restrittiva offerta dal primo [#OMISSIS#], si scontra con i principi della l. 240/2010 che, al contrario, intende valorizzare e “favorire l’assunzione in qualità di professori di ruolo di persone che si sono formati in ambiente completamente esterno” (così, testualmente, a pag. 6 dell’atto di appello);
2) neppure convincente si presenta la valutazione dell’operato della commissione fatta propria dal TAR per la Lombardia con riferimento all’asserita incongruità, con i criteri di valutazione dei titoli fissati dalla commissione medesima, dell’attribuzione di n. 3 punti in favore della candidata Addis quale correlatore di tesi di laurea. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che sia l’art. 12 del bando della selezione sia i criteri prestabili dalla commissione limitavano la considerabilità, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto, al titolo di relatore di tesi e non di correlatore. L’università appellante, come già ha sostenuto in primo grado, ribadisce che “l’attività di correlatore non è espressamente prevista nel Regolamento per il tutorato dell’Università degli Studi di Milano, e dalla lettura del stesso Regolamento – ma più in generale secondo la comune esperienza e conoscenza – sarebbe notorio che l’attività di tutorato si colloca in un momento antecedente alla tesi di laurea e non nel momento finale del percorso universitario” (così, testualmente, a pag. 7 dell’atto di appello), con la conseguenza che l’attività di correlatore si colloca all’interno dell’attività di tutoraggio;
3) altrettanto errata da parte del primo [#OMISSIS#] si mostra la ritrosia a ritenere comprovato il possesso del requisito che ha consentito l’attribuzione alla candidata Addis del punteggio di 0.5 (per un [#OMISSIS#] di 1 punto) con riferimento al titolo di cui all’art. 13 del bando di selezione. Con il predetto articolo la lex specialis di selezione intendeva valorizzare il conseguimento della titolarità di brevetti nei settori attinenti alla disciplina per la quale era bandita la selezione, ma il TAR per la Lombardia ha ritenuto che il solo deposito della domanda di brevetto non poteva confortare il possesso di tale requisito. Il primo [#OMISSIS#], tuttavia, non ha tenuto in nessuna considerazione quanto indicato dalla commissione nell’attribuire il punteggio alla candidata, alla stessa riconosciuto solo all’esito della verifica che le domande fossero state effettivamente accolte, dimostrando così, saggiamente, di valorizzare una interpretazione sostanziale e non meramente formale della disciplina recata dal bando, come peraltro è ormai frequente in tema di procedure di valutazione, anche in ragione del solco interpretativo tracciato dalle più recenti disposizioni normative;
4) con riguardo poi all’attribuzione di 1 punto per il ruolo di referee di una serie di riviste, anche in questo [#OMISSIS#] il primo [#OMISSIS#] ha errato nel non riconoscere la legittimità dell’assegnazione, alla candidata Addis, del suddetto punteggio da parte della commissione sul presupposto che l’attività di referee non sarebbe riconducibile alla posizione di “membro di editorial board di Riviste internazionali e ruoli direttivi all’interno di società scientifiche”. La stessa commissione aveva avuto modo di motivare il riconoscimento del titolo suddetto ricollegando l’attività svolta dalla candidata al cospicuo numero e all’elevato valore delle riviste internazionali alle quali ella aveva collaborato, esprimendo dunque una valutazione discrezionale della natura e del peso specifico del titolo presentato rispetto alla quale lo scrutinio esercitato dal Tribunale amministrativo ve considerato esorbitante rispetto al potere di indagine del [#OMISSIS#] amministrativo.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, con conseguente richiesta di reiezione del ricorso in quella sede proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#].
4. – Quest’[#OMISSIS#] si è costituita nel presente giudizio di appello contestando analiticamente le avverse prospettazioni e ribadendo la correttezza dell’esame dei motivi di censura dedotti in primo grado per come svolto dal Tribunale amministrativo. Riproponendo i motivi di censura dichiarati assorbiti in primo grado, l’appellata chiedeva la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza della Sezione 31 agosto 2018 n. 3994 è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza oggetto di appello, “tenuto conto dell’esigenza di preservazione della programmazione didattica, predisposta per l’anno accademico 2018/2019 sulla base dell’esito della procedura oggetto del presente giudizio” (così testualmente nell’ordinanza su richiamata).
La parte appellata ha prodotto note d’udienza.
5. – In via preliminare deve essere perimetrato l’oggetto del presente giudizio di appello, concentrato sulla contestata correttezza della valutazione operata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con riguardo a quattro categorie di titoli, presentati dalla dottoressa Addis nell’ambito della procedura selettiva i cui esiti hanno provocato il presente giudizio. Lo scrutinio del Collegio va quindi circoscritto, tenuto conto delle motivi di appello dedotti dall’Università degli Studi di Milano, alla considerabilità, ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito della procedura selettiva in questione, dei seguenti titoli presentati dalla dottoressa Addis:
1) responsabile delle attività di laboratorio, docente e tutor per la International Summer School, al quale furono assegnati dalla commissione 4 punti;
2) correlatore di tesi di laurea, con attribuzione di 3 punti;
3) il deposito di due domande di brevetto, con attribuzione di 0,5 punti;
4) ruolo di referee di una serie di riviste, con riconoscimento di 1 punto.
6. – La commissione di valutazione della selezione, i cui esiti costituiscono l’oggetto del presente contenzioso, con verbale n. 1 del 22 novembre 2016 ebbe a fissare i criteri di valutazione dei titoli. Per quanto è qui di interesse, la commissione dispose testualmente che:
– per la valutazione della didattica “Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento [#OMISSIS#] insegnamenti e ai moduli del SSD VET 05 e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità. Per le attività di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari”;
– per la valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche “Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati: a) autonomia scientifica dei candidati; b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione [#OMISSIS#] stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio; d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale; g) attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.”.
Nel predetto verbale n. 1 erano poi prodotte le regole per l’attribuzione dei punteggi.
Per le attività di ricerca e per pubblicazioni scientifiche un [#OMISSIS#] di 70 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche. Per l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, ove disponibili, un [#OMISSIS#] di 25 punti. Per le attività istituzionali, organizzative e di servizio un [#OMISSIS#] di 5 punti.
Quanto alle modalità di ripartizione dei punteggi per l’attività didattica, le pubblicazioni, l’attività di ricerca, le attività gestionali la Commissione stabiliva (tra gli altri) i seguenti sottocriteri di attribuzione dei punteggi, nel limite dei massimi più sopra indicati:
1) attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 30 ore (per anno) fino ad un [#OMISSIS#] di punti 5;
2) attività didattica svolta presso università straniere fino ad un [#OMISSIS#] di punti 5 per anno;
3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) per anno fino ad un [#OMISSIS#] di punti 5;
4) relatore di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione fino ad un [#OMISSIS#] di punti 5;
5) attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorandi fino ad un [#OMISSIS#] di punti 5.
Per l’attività di ricerca il punteggio [#OMISSIS#] riconoscibile di 17,5 punti era così ripartito:
1) coordinatore di progetti di ricerca competitivi internazionali fino un [#OMISSIS#] di 4 punti;
2) responsabile di unità operativa di progetti di ricerca competitivi internazionali fino un [#OMISSIS#] di 3 punti;
3) coordinatore di progetti di ricerca competitivi nazionali fino un [#OMISSIS#] di 2.5 punti;
4) responsabile di unità operativa di progetti competitivi nazionali fino un [#OMISSIS#] di 2 punti;
5) organizzazione di convegni internazionali [#OMISSIS#] 1 punto;
6) trasferimento tecnologico (spin offstart up e brevetti) [#OMISSIS#] 4 punti;
7) Membro di editorial board di riviste internazionali e ruoli direttivi all’interno di società scientifiche [#OMISSIS#] 1 punto.
7. – Per come si è già più sopra riferito, la commissione ha attribuito alla dottoressa Addis i seguenti punteggi che, tra gli altri, sono stati contestati dalla dottoressa [#OMISSIS#]: 1) responsabile delle attività di laboratorio, docente e tutor per la International Summer School, al quale furono assegnati dalla commissione 4 punti;
2) correlatore di tesi di laurea, con attribuzione di 3 punti;
3) il deposito di due domande di brevetto, con attribuzione di 0,5 punti;
4) ruolo di referee di una serie di riviste, con riconoscimento di 1 punto.
Con riferimento a tali contestazioni la commissione, procedendo esplicitare ulteriormente le ragioni che avevano indotto i singoli commissari ad attribuire alla dottoressa Addis il punteggio utile a collocarsi al primo posto della graduatoria della selezione, successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado da parte della dottoressa [#OMISSIS#], sui quattro titoli in contestazione e sopra (ri)elencati, la medesima commissione aveva chiarito che:
– il corso di “Gel-based proteomics: a practical course” organizzato dalla “International Summer School” di Porto [#OMISSIS#] Ricerche di [#OMISSIS#] (Sassari) consisteva in un corso teorico-pratico della durata di cinque giorni che per la specificità dell’argomento non poteva che essere a laureati in materie scientifico-biologiche;
– quanto all’attività di correlatore, va chiarito che il correlatore è colei o colui che segue il lavoro del tesista assistendolo sia nell’attività di laboratorio sia in quelle di stesura della tesi compreso il lavoro di ricerca bibliografica e quindi può essere senza dubbio configurata quale attività di tutorato;
– quanto all’attribuzione del punteggio per i due brevetti depositati, nel database dei brevetti europei reperibile all’indirizzo internet “https://www.epo.orQ/index.html” è verificabile che ambedue i brevetti presentati dalla candidata Addis hanno conseguito la titolarità di brevetto.
8. – Va rammentato, in punto di diritto, con orientamento oramai consolidato della Sezione (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2019 n. 2625), che
– costituisce jus receptum il principio a mente del quale [#OMISSIS#] procedura comparativa dei candidati a ricoprire posti di docenza, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla pubblica amministrazione rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati;
– in linea generale, le valutazioni della commissione d’esame nei concorsi o nelle procedure comparative pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo, sia sotto il profilo della loro ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sia sotto l’aspetto più strettamente tecnico; – infatti, superata ormai da tempo l’equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr., sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI , 6 [#OMISSIS#] 2014 n. 2295);
[#OMISSIS#] quanto sopra, nel [#OMISSIS#] di specie, i [#OMISSIS#] di valutazione dei titoli presentati dalla dottoressa Addis, ritenuti meritevoli di censura dal [#OMISSIS#] di primo grado, oltre ad essere di per sé rilevanti, mostrano un evidente livello di incongruenza rispetto ai criteri di valutazione che la stessa commissione si era data (e per come emergono dalla lettura del più volte richiamato verbale n. 1), tanto che la integrazione della motivazione, operata dalla commissione relativamente ai singoli punteggi attribuiti, non riesce a caratterizzare la legittimità della valutazione espressa da quell’organo della procedura selettiva.
Conseguentemente, deve ritenersi che il giudizio espresso dal Tribunale amministrativo regionale, nel [#OMISSIS#] qui in esame, va correttamente ricondotto all’interno dei confini di operatività del potere giurisdizionale, senza che possa affiorare alcun profilo di sconfinamento [#OMISSIS#] sfera del merito, che risulta in generale configurabile soltanto quando l’indagine svolta dal [#OMISSIS#] amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, indimostrata nel [#OMISSIS#] de quo.
9. – Passando ad un esame più specifico dei singoli punti oggetto di contestazione [#OMISSIS#] presente sede di appello, per quanto concerne il primo titolo in questione, quale responsabile delle attività di laboratorio, docente e tutor per la International Summer School, al quale furono assegnati dalla commissione 4 punti, soi presenta evidente come l’attività in questione, sebbene descritta con più approfonditi contorni nell’atto recante motivazioni integrative dei punteggi attribuiti ai titoli, per come predisposto in seguito alla impugnazione degli atti della procedura selettiva dalla commissione giudicatrice, non si rinviene alcuna correlazione, neppure apparente, tra detta attività e quelle descritte nei criteri di valutazione elencati dal verbale n. 1. In particolare si presenta all’evidenza che l’attività di docenza al di fuori dell’attività accademica, per avere rilevanza [#OMISSIS#] selezione in questione, avrebbe dovuto avere quali destinatari soggetti già laureati. Nel [#OMISSIS#] di specie la circostanza che, ad avviso della commissione abbia affermato che “il corso di “Gel-based proteomics: a practical course” organizzato dalla “International Summer School” di Porto [#OMISSIS#] Ricerche di [#OMISSIS#] (Sassari) consisteva in un corso teorico-pratico della durata di cinque giorni che per la specificità dell’argomento non poteva che essere a laureati in materie scientifico-biologiche”, non costituisce comprova circa la qualificazione del percorso scolastico dei partecipanti al corso indicato, in assenza di dimostrazione documentale di tale elemento, che pure la candidata avrebbe potuto inserire all’atto della partecipazione alla selezione a conforto della rilevanza dell’attività svolta. Ne deriva che l’affermazione della commissione, sopra riprodotta, non oltrepassa la soglia della supposizione, non essendovi prove idonee che possano confortare la effettività dei contenuti del titolo presentato e soprattutto la corrispondenza degli stessi con i criteri fissati dalla commissione valutatrice.
D’altronde nel verbale n. 1, tra i sottocriteri per l’assegnazione dei punteggi entro i massimi indicati, si legge espressamente che il punteggio complessivo di 25 punti è stato ripartito come segue (per l’attività didattica):
a) attività didattica frontale, nei corsi di laurea triennale, a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 30 ore (fino a un [#OMISSIS#] di punti 5);
b) attività didattica svolta presso università straniere (fino a un [#OMISSIS#] di punti 5);
c) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) per anno, (fino a un [#OMISSIS#] di punti 5).
Ne deriva che in assenza di elementi utili a ricondurre il titolo presentata dalla dottoressa Addis nell’ambito delle tre tipologie più sopra puntualmente tratteggiate, il punteggio assegnato (di 4 punto) appare essere stato riconosciuto all’esito di una verifica inappropriata della corrispondenza tra il contenuto del titolo e i criteri di assegnazione dei punteggi.
10. – Anche con riferimento all’attribuzione di 3 punti per il titolo di correlatore di tesi di laurea detta corrispondenza non sussiste.
Nel più volte richiamato verbale n. 1 si legge che sarà considerato quale titolo valutabile avere svolto l’attività:
a) di relatore di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione (fino ad un [#OMISSIS#] di punti 5);
b) di tutorato degli studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorandi (fino ad un [#OMISSIS#] di punti 5).
In nessuno dei due casi è contemplata la “figura” del correlatore.
La commissione ha ritenuto di chiarire (nell’atto integrativo della motivazione, più sopra richiamato) che “il correlatore è colei o colui che segue il lavoro del tesista assistendolo sia nell’attività di laboratorio sia in quelle di stesura della tesi compreso il lavoro di ricerca bibliografica e quindi può essere senza dubbio configurata quale attività di tutorato”.
Nel vocabolario “Treccani” l’espressione “correlatore” ha il significato di “Chi funge da relatore insieme con altro o altri relatori: il relatore e il correlatore di una tesi di laurea.”. In effetti e nel comune sentire il “correlatore” non è un “tutor del percorso di laurea” ma è un soggetto che opera in occasione della discussione della tesi di laurea e quindi non assume una dimensione di supporto e sostegno ad un percorso di apprendimento quale “tutor della tesi”. Mentre con i sottocriteri stilati dalla commissione della selezione qui in esame si voleva assegnare un punteggio all’attività di tutoraggio degli studenti svolta [#OMISSIS#] l’intero percorso di studi, che dunque si arricchisce con un requisito di costanza temporale nell’opera di supporto al singolo studente, l’attività di correlatore è limitata all’[#OMISSIS#] studentesco per il solo obiettivo della stesura della tesi e quindi detta attività si presenta molto più limitata rispetto a quella di “tutor”.
11. – La commissione ha poi ritenuto di attribuire un punteggio al titolo con il quale la candidata Addis dichiarava, all’atto della partecipazione alla selezione, di avere presentato due brevetti europei, senza ovviamente, all’epoca, avere conseguito la titolarità dei brevetti. La commissione successivamente ha chiarito che la ragione dell’attribuzione del punteggio per i due brevetti depositati va ricercata [#OMISSIS#] circostanza che “nel database dei brevetti europei reperibile all’indirizzo internet “https://www.epo.orQ/index.html” è verificabile che ambedue i brevetti presentati dalla candidata Addis hanno conseguito la titolarità di brevetto”.
Tuttavia tra i criteri indicati nel verbale n. 1 è indicato quello relativo al “(…) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; (…)”. Appare evidente che il richiamato criterio non contempla la mera presentazione del brevetto, ma la titolarità dello stesso, circostanza che conduce ad affermare, con tutta evidenza, non avendo la commissione indicato [#OMISSIS#] di ulteriore [#OMISSIS#] fissazione di tale criterio di valutazione del titolo in questione, che la mera presentazione del brevetto non avrebbe potuto essere presa in considerazione, neppure nel [#OMISSIS#] in cui in seguito ne fosse seguita la titolarità, atteso che quest’[#OMISSIS#], per essere utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, avrebbe dovuto essere posseduta entro la data di scadenza del [#OMISSIS#] per la presentazione delle domande e dei titoli valutabili, fatto che [#OMISSIS#] specie non si è verificato.
Da [#OMISSIS#] neppure può considerarsi valutabile l’attività di referee, in quanto non espressamente contemplata tra i criteri. Non può ovviamente essere posto in dubbio l’elevato numero e valore scientifico delle pubblicazioni prodotte dalla dottoressa Addis, purtuttavia un punteggio aggiuntivo per l’attività di referee non poteva essere assegnato, giacché non è stata considerata dalla commissione al fine della sua valutazione.
La commissione, tra i criteri valutabili, aveva individuato quello di “membro di editorial board di Riviste internazionali e ruoli direttivi all’interno di società scientifiche”, che per [#OMISSIS#] può sovrapporsi o comunque avvicinarsi ai contenuti di un’attività di referaggio, atteso che quest’[#OMISSIS#] si compendia in una valutazione di uno scritto di un terzo proposto per la pubblicazione in una rivista scientifica e quindi non in una “produzione scientifica”.
12. – Ritenuti quindi fondati i motivi dedotti in grado di appello, il relativo gravame (n. R.g. 5609/2018) va respinto potendosi, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, 15 marzo 2018 n. 737 e la reiezione del ricorso (R.g. n. 903/2017) proposto in primo grado.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e [#OMISSIS#] imputate a carico dell’Università degli Studi di Milano e in favore della signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], potendosi liquidare [#OMISSIS#] misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge. La mancata costituzione in giudizio della signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis esenta dal disporre in merito alle spese del grado di appello con riferimento a quest’[#OMISSIS#].
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 5609/2018, come in epigrafe propost