Ai sensi dell’art. 111, comma 1, del R.D. n. 1592 del 1933 “Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di “professore onorario” qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni”.
Tuttavia, come già rilevato da questo Consiglio (cfr. Cons. St. parere n. 2203/2015) in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello in esame, è anche necessario far riferimento al tenore dell’art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (recante “Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari”). Invero, il secondo comma di tale articolo, pur rinviando all’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito, ne innova il perimetro applicativo, non circoscrivendolo ai soli professori ordinari, bensì estendendolo all’intera categoria dei professori universitari, ivi compresi i ruoli di associato e professore straordinario.
Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2021, n. 1506
Cmemoronferimento del titolo di Professore emerito
N. 01506/2021REG.PROV.COLL. N. 00291/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2018, proposto da
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, n. 30;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via [#OMISSIS#], n. 6;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 1722/2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art.4, comma1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art.25, comma 2, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – In data 1 gennaio 2006, l’appellato, dopo un lunga carriera presso l’Università del Salento quale docente di Filosofia del Diritto, veniva collocato a riposo.
In data 22 gennaio 2012, il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia proponeva al MIUR il conferimento all’appellante del titolo di professore emerito.
Il MIUR, in data 7 agosto 2012, respingeva la proposta.
Il provvedimento di diniego (n. 3898 del 7 agosto 2012) era così motivato: “Con riferimento alla proposta di conferimento del titolo di ‘emerito’ al Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] … si evidenzia che la stessa non può essere accolta perché, ai sensi dell’art. 111 del T.U. n. 1592 del 1933, il titolo di emerito può essere conferito soltanto ai professori che abbiano prestato. Anche interpretando la [#OMISSIS#] nel senso più favorevole al professore, e quindi considerando i tre anni di straordinariato, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che ha prestato servizio come professore di prima fascia dal 22.11.1986 al 01.11.2006, non raggiunge il richiamato requisito di legge, seppur per pochi giorni”.
1.1 – L’appellante formulava un’istanza di riesame, che veniva rigettata con la nota prot. 15819 del 18 novembre 2016, attraverso il richiamo a quanto già osservato [#OMISSIS#] precedente nota (“con riferimento alla nota di codesta Università del 15 novembre 2016, con la quale si chiede di riesaminare la proposta di conferimento del titolo di Emerito alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato n. 737/13 adunanza del 13 [#OMISSIS#] 2015, si conferma quanto già rilevato [#OMISSIS#] nota direttoriale n. 398 del 7 agosto 2012”).
2 – L’appellante ha impugnato tali atti avanti il T.A.R. per la Puglia, per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 111 R.D. n. 1592 del 1993; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 Legge n. 311 del 1958; difetto di motivazione; b) eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione dell’art. 3 Cost.
A tal fine, ha rappresentato di aver ricoperto il ruolo di professore universitario per 24 anni, di cui 4 in qualità di professore associato, 3 di professore straordinario e circa 17 di professore ordinario.
2.1 – Con la sentenza n. 1722/2017, il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo che, alla luce dell’evoluzione normativa per ottenere il titolo di emerito, sarebbe sufficiente un’anzianità “complessiva” di vent’anni, comprensiva quindi dell’anzianità maturata quale professore associato, requisito che in tal senso il ricorrente possiederebbe, essendo stato nominato in data 28.7.1982 professore associato, successivamente, in data 22.11.1986, professore straordinario, per poi assumere l’incarico di professore ordinario il 18.12.2000.
3 – L’appello proposto dal MIUR avverso tale sentenza non deve trovare accoglimento.
In via preliminare, deve rilevarsi la non pertinenza dei precedenti citati dall’amministrazione (Cons. St. n. 699/2017 e 3318/2017), in quanto gli stessi valorizzano ai fini dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di professore emerito le specifiche disposizioni del Regolamento Universitario, che nel [#OMISSIS#] di specie non viene in considerazione.
La prospettazione di parte appellante deve dunque essere esaminata alla luce delle disposizioni generali che regolano la materia.
3.1 – Secondo parte appellante, l’interpretazione del TAR sarebbe contraria al dettato normativo del Regio Decreto del 1933 che, pur in presenza di altre figure assimilabili al professore associato (professori incaricati), avrebbe previsto che il riconoscimento del titolo potesse essere concessa ai soli professori ordinari.
4 – La prospettazione di parte appellante non può essere condivisa.
Ai sensi dell’art. 111, comma 1, del R.D. n. 1592 del 1933 “Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di “professore onorario” qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni”.
Tuttavia, come già rilevato da questo Consiglio (cfr. Cons. St. parere n. 2203/2015) in un [#OMISSIS#] sostanzialmente sovrapponibile a quello in esame, è anche necessario far riferimento al tenore dell’art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (recante “Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari”).
Invero, il secondo comma di tale articolo, pur rinviando all’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito, sembra innovarne il perimetro applicativo, non circoscrivendolo ai soli professori ordinari, bensì estendendolo all’intera categoria dei professori universitari.
Come argomentato nel precedente citato di questo Consiglio: “Tale interpretazione è pienamente confermata dalla tecnica di formulazione normativa dell’[#OMISSIS#] comma dello stesso art. 15, ove il legislatore tiene a precisare che “[#OMISSIS#] è innovato alle disposizioni del comma [#OMISSIS#] dell’art. 110 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore sopra citato”. Di tal ché, è assolutamente ragionevole argomentare che qualora il legislatore avesse voluto lasciare del tutto immutata anche la disciplina dell’art. 111, avrebbe potuto semplicemente abbinarlo all’art. 110 [#OMISSIS#] previsione appena sopra evocata.
Quindi, un’interpretazione storico-sistematica del dato normativo, induce a considerare innovativa la previsione di cui al citato art. 15, comma 2, nel senso di aver voluto individuare – come prerequisito ai fini dell’attribuzione del titolo di professore emerito – l’aver prestato “almeno venti anni di servizio in qualità di professori”, e non solo quali “professori ordinari”, come in precedenza disposto dall’art. 111”…Gli sviluppi normativi registrati in subiecta materia dopo il 1958, peraltro, hanno confermato – ove ve ne fosse la necessità – la creazione di un unico ruolo di professori, con medesima dignità e prerogative (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 agosto 1985, n. 918, per cui “la figura del professore universitario è unica anche se articolata nelle due fasce, rilevanti soprattutto a fini retribuitivi, dei professori ordinari e dei professori associati caratterizzate dalla > “), confermando implicitamente e tra l’altro l’evoluzione della disciplina in tema di conferimento del titolo di “emerito”.
4.1 – Inoltre, analogamente al [#OMISSIS#] sotteso al precedente citato, anche nel provvedimento in esame il Ministero sembra manifestare sulla questione una posizione non del tutto univoca, con delle evidenti perplessità motivazionali, riferendosi incidentalmente ad una sorta di potenziale terza via interpretativa (“nel senso più favorevole al professore”, si legge nel provvedimento impugnato) che consentirebbe di includere nel ventennio anche il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario, così palesando e confermando anche il difetto di motivazione denunciato dal ricorrente.
5 – Per le ragioni esposte l’appello non deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, avuto riguardo alla non immeditata interpretazione del dato normativo, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/02/2021