TAR Campania, Sez. II, 19 febbraio 2021, n. 1087

Compromissione della rappresentatività sindacale: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Data Documento: 2021-02-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle ipotesi in cui un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario preveda l’inquadramento dei futuri vincitori nella categoria BS prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, nonostante all’Azienda Ospedaliera resistente si applichi il diverso CCNL del Comparto dell’Istruzione e ricerca, laddove si lamenta che il bando in questione, nell’individuare un Comparto diverso da quello previsto dall’Accordo Quadro, sottragga illegittimamente alla ricorrente rappresentatività sindacale, il petitum sostanziale del gravame  incentra la giurisdizione a conoscere l’affare contenzioso appartiene al G.O. (cfr., SS.UU. nn. 12830/1997 e 436/2000), in funzione di giudice del lavoro.
D’altro canto, secondo condivisibile giurisprudenza, la giurisdizione in tema di procedimento per condotta antisindacale appartiene sempre al G.O., anche quando il comportamento sia stato tenuto da una P.A., ed anche quando il comportamento addebitato all’Ente si sostanzi in un formale provvedimento amministrativo del quale, insieme ai suoi effetti, sia richiesta l’eliminazione.

Contenuto sentenza

N. 01087/2021 REG.PROV.COLL. N. 02077/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2019, proposto da
Federazione C.I.S.L. Università – Provincia di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario ad Acta per L’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] 11;
Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in data 19.3.2019 n. 348, avente per oggetto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 60 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario – Categoria BS CCNL relativo al personale del Comparto Sanità;
b) di ogni altro atto presupposto, preordinato e conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, della delibera del Direttore Generale della medesima Azienda Ospedaliera, in data 13.2.2019 n. 176 di presa d’atto del DCA n. 10 del 22.1.2019 nonché del DCA in data 22.1.2019 n. 10.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Ad Acta per L’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 17.05.2019 la ricorrente invoca l’annullamento degli atti in epigrafe lamentando:
– INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 40 E 41 D.LGS. 30.3.2001 N. 165. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE, SOTTOSCRITTO IN DATA 13.7.2016; -VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 40 E 41 D.LGS. 30.3.2001 N. 165. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE, SOTTOSCRITTO IN DATA 13.7.2016;
-VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEGLI ARTT. 40 E 41 D.LGS. 30.3.2001 N. 165. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE, SOTTOSCRITTO IN DATA 13.7.2016.
Espone la ricorrente che con delibera in data 19.3.2019 n. 348 il Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 60 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario, che prevede l’inquadramento dei futuri vincitori [#OMISSIS#] categoria BS prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, nonostante all’Azienda Ospedaliera resistente si applichi il diverso CCNL del Comparto dell’Istruzione e ricerca, così come sancito dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13.7.2016 tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali.
La ricorrente si duole che il bando in questione, nell’individuare un Comparto diverso da quello previsto dall’Accordo Quadro del 13.7.2016 sottragga illegittimamente alla ricorrente rappresentatività sindacale.
Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Campania e l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] eccependo l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e comunque l’infondatezza dello spiegato ricorso e, all’udienza pubblica del 16.02.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito [#OMISSIS#] Amministrativo, per essere lo stesso ricompreso [#OMISSIS#] giurisdizione del [#OMISSIS#] Ordinario.
E’ noto come, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, ai fini del riparto della giurisdizione tra [#OMISSIS#] ordinario e [#OMISSIS#] amministrativo ciò che assume determinante rilievo non è tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto piuttosto il petitum sostanziale, il quale va identificato specialmente in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. ad es. Cass. civ., SS.UU., 11 ottobre 2011, n. 20902; 16 novembre 2010, n. 23108).
Tanto premesso, poiché [#OMISSIS#] fattispecie oggetto del presente giudizio il petitum sostanziale del gravame si incentra [#OMISSIS#] compromissione della rappresentatività sindacale conseguente all’asserita erronea individuazione di un Comparto diverso da quello previsto dall’Accordo Quadro del 13.7.2016, la giurisdizione a conoscere l’affare contenzioso appartiene al G.O. (cfr., Cass. Civ. SS.UU. nn. 12830/1997 e 436/2000), in funzione di [#OMISSIS#] del lavoro.
Ed invero, secondo la condivisibile giurisprudenza la giurisdizione in tema di procedimento per condotta antisindacale appartiene sempre al G.O. anche quando il comportamento sia stato tenuto da una P.A., ed anche quando il comportamento addebitato all’Ente si sostanzi in un formale provvedimento amministrativo del quale, insieme ai suoi effetti, sia richiesta l’eliminazione (T.a.r. Toscana, sez. I, 27 [#OMISSIS#] 2013, n. 835).
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O.
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, in considerazione del carattere meramente procedimentale della decisione per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. per essere munito di giurisdizione il G.O. in funzione di [#OMISSIS#] del lavoro, dovendo il giudizio essere riassunto
entro tre mesi da passaggio in decisione della presente sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma c.p.a. Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 celebrata da remoto con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Dell'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/02/2021