TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 25 marzo 2021, n. 3667

Abilitazione scientifica nazionale - Qualificazione commissari - Valutazione analitica delle pubblicazioni - rapporto tra giudizi collegiali e individuali

Data Documento: 2021-03-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Dal richiamo contenuto nell’art. 16, comma 3, lett. h) alla lett. a) del medesimo comma, per quanto riguarda i requisiti dei commissari, non può certo ritenersi la necessità di una valutazione analitica del curriculum dei commissari. Infatti, “l’appartenenza al ruolo dei professori ordinari e l’avvenuto superamento di procedure selettive al massimo livello (conseguimento della docenza universitaria di prima fascia), garantiscono adeguatamente la qualificazione dei futuri commissari, a prescindere dall’analitica valutazione dei singoli titoli pretesi per i candidati” (cfr. Tar Lazio, sez. III, 8 giungo 2016, n.658).

“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo e risultando dunque preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, 11 marzo 2019, n. 3194). Le Commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’ANVUR (sent. 3653/2019 cit.).

In relazione alla valutazione analitica delle pubblicazioni, “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati). Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di maggiore trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa. In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (Tar Lazio sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

In relazione al rapporto tra giudizi collegiali e individuali deve ritenersi che, se è vero che il giudizio collegiale debba costituire la sintesi e non la mera sommatoria dei giudizi individuali, è altrettanto vero che il legislatore ha posto dei precisi criteri per determinare l’abilitazione o meno del candidato fondata sul numero di voti positivi espressi dai componenti della commissione. Pertanto, anche se il giudizio collegiale rispecchia maggiormente uno dei giudizi espressi dalla Commissione, questo non può determinare l’illegittimità della valutazione quando, come nel caso in esame, la maggioranza dei Commissari ha ritenuto la non idoneità del candidato.

 

Contenuto sentenza

N. 03667/2021REG.PROV.COLL.
N. 01796/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia del settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul [#OMISSIS#] del MIUR in data 9 gennaio 2020;
– per quanto di interesse di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi della ricorrente;
– per quanto di interesse del D.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, del D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 e del Decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018 (modificato dal Decreto direttoriale n. 2119 dell’8.8.2018), con il quale è stata bandita la selezione dei Commissari;
– per quanto di interesse del D.M. n. 589 del 8 agosto 2018 sulla “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui [#OMISSIS#] allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
– per quanto di interesse del Decreto Direttoriale n. 2753 del 29.10.2018 di nomina della Commissione del settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
– per quanto di interesse del D.D. MIUR n. 2175 del 9 agosto 2018 di indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia del settore concorsuale
14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Illegittimità del giudizio per illegittimità derivata dal d.P.R. n. 95/2016 e dal d.m. n. 120/16 e dal decreto direttoriale n. 1052/2018 per violazione e falsa applicazione della legge n. 240/2010. Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche. Illegittimità del giudizio derivata dall’illegittimità dei decreti di nomina dei commissari, dei provvedimenti di formazione delle liste dei commissari sorteggiabili e delle procedure di sorteggio. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 del d.m. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione per i candidati di prima fascia, settore concorsuale 14/c2, individuati con verbale n. 1 del 21.11.2018. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà; carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.
Sostiene la ricorrente: che i Commissari non hanno ottenuto dalle Università la positiva valutazione di cui all’art. 6 comma 7; che sia il d.P.R. n. 95/2016 (art. 6 comma 5), sia il d.m. n. 120/2016 (articolo 8) sia il Decreto direttoriale n. 1052/2018 (art. 2 e 6), nel demandare all’ANVUR la valutazione dei Commissari hanno sostanzialmente stabilito – in palese contrasto con la legge n. 240/2010 – la necessità della sola appartenenza al ruolo di professore ordinario e del raggiungimento dei “valori-soglia” degli indicatori (cd. mediane) senza prevedere alcuna valutazione motivata dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche degli stessi; che ha superato tutte le mediane e quindi la Commissione avrebbe dovuto motivare in modo ancor più attento e dettagliato le ragioni della mancata abilitazione, che il giudizio è carente di motivazione.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 23 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Per quanto riguarda la dedotta mancanza delle valutazioni ex art. 6, comma 7, l. 240/2010, si rileva che l’Amministrazione ha depositato le valutazioni dei Commissari da parte dei singoli Atenei, comprovando così il possesso della richiesta valutazione.
La ricorrente, poi contesta che “sia il D.P.R. n. 95/2016 (art. 6 comma 5), sia il D.M. n. 120/2016 (articolo 8) sia il Decreto direttoriale n. 1052/2018 (art. 2 e 6), nel demandare all’ANVUR la valutazione dei Commissari hanno sostanzialmente stabilito – in palese contrasto con la legge n. 240/2010 – la necessità della sola appartenenza al ruolo di professore ordinario e del raggiungimento dei “valori-soglia” degli indicatori (cd. mediane) senza prevedere alcuna valutazione motivata dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche degli stessi”.
L’art. 16, comma 3, lett. h), stabilisce che “h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'[#OMISSIS#] quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”.
Per la lett. a) “l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro”.
In realtà, il richiamo contenuto nell’art. 16, comma 3, lett. h alla lett. a) del medesimo comma, per quanto riguarda i requisiti dei commissari, non può [#OMISSIS#] ritenersi la necessità di una valutazione analitica del curriculum dei commissari.
L’appartenenza al ruolo dei professori ordinari e l’avvenuto superamento di procedure selettive al [#OMISSIS#] livello (conseguimento della docenza universitaria di prima fascia), garantiscono adeguatamente la qualificazione dei futuri commissari, a prescindere dall’analitica valutazione dei singoli titoli pretesi per i candidati” (Tar Lazio, sez. III, 8 giungo 2016, n.658).
Per quanto riguarda poi le censure avverso il giudizio, queste sono infondate.
Il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari …), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”.
L’art. 4 stabilisce che “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché’ la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).
Per conseguire l’abilitazione è necessario, quindi, che il candidato superi due fasi di giudizio: la prima finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, mentre la seconda è diretta alla valutazione di tipo qualitativo della produzione scientifica del candidato.
È poi necessario avere un giudizio positivo di almeno tre Commissari su cinque e i giudizi devono poi essere ricondotti a un unico giudizio collegiale.
Infine, è da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Posti questi principi, il giudizio complessivo riporta “I lavori della candidata non presentano al momento quegli elementi di originalità e di innovatività necessari per l’abilitazione alla prima fascia dell’insegnamento universitario. Le pubblicazioni presentate si muovono nell’ottica di una valutazione puntuale di politiche pubbliche (i [#OMISSIS#] di diffusione digitale del MIUR) e si riscontra una certa ripetitività di [#OMISSIS#], relativi alle due ricerche su cui vertono, che non segnala uno sviluppo significativo del lavoro di ricerca della candidata. Dal punto di vista dell’approfondimento teorico emerge talvolta una certa approssimazione (ad esempio, il concetto di capitale socio-culturale non è mai problematizzato, così come [#OMISSIS#] lettura dei processi comunicativi che è alla base degli studi empirici si fa riferimento ad una pluralità di modelli socializzativi delle nuove generazioni, senza che emerga [#OMISSIS#]̀ una linea argomentativa teorica rigorosa).
Alcuni lavori sono troppo brevi per poter offrire una prospettiva di qualità [#OMISSIS#] produzione scientifica, come i tre contributi in atti di convegno (pubblicazioni n. 11, 12 e 14). Taluni lavori di ricerca presentati nei contributi ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016 non possiedono quel rigore metodologico necessario per essere presi in considerazione [#OMISSIS#] procedura in oggetto: per esempio, nel saggio su La Rivista Rassegna Italiana di Valutazione (pubblicazione n. 9) [#OMISSIS#] la presentazione dei dati che dovrebbe sostenere l’argomentazione; le bibliografie non risultano sempre adeguatamente curate, data l’omissione di testi importanti a cui si fa riferimento nel testo (pubblicazione n. 12) o per l’assenza di riferimenti bibliografici nel testo (pubblicazione n. 7). Una certa trascuratezza metodologica si nota anche [#OMISSIS#] pubblicazione 2, nel cui abstract compaiono riferimenti sia a un’autrice (Nussbaum), sia a un tema (capabilities) che, pur presenti anche tra i riferimenti bibliografici, non sono trattati nel saggio. La presenza internazionale è piuttosto limitata: l’unico articolo internazionale è pubblicato [#OMISSIS#] rivista scientifica The Journal of Media Literacy Education (di [#OMISSIS#] impatto nell’area pedagogica) e gli interventi svolti in convegni internazionali (pubblicazioni n. 11, 12 e 14) appaiono in raccolte di contributi senza selezione con peer review.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la commissione rileva a maggioranza (4/5) che, sebbene risulti accertato, relativamente [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, la candidata presenti pubblicazioni che al momento non dimostrano la piena maturità scientifica, in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate, necessaria per le funzioni di cui alla presente procedura e pertanto non possa essere presa in considerazione ai fini dell’abilitazione alla prima fascia dell’insegnamento universitario
”.
Tale giudizio, reso dalla Commissione, non risulta affetto dalle censure dedotte né può essere ritenuto illogico o irragionevole.
Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale appaiono sufficientemente ampi, accurati e completi, in relazione al parametro della qualità “non elevata” delle pubblicazioni scientifiche.
In primo luogo è da rilevare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo e risultando dunque preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, 11 marzo 2019, n. 3194).
Questa Sezione ha già rilevato che le commissioni, oltre [#OMISSIS#] indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri [#OMISSIS#] e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (sent. 3653/2019 cit.).
Quanto alla dedotta omessa valutazione analitica delle pubblicazioni il collegio ritiene di poter richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa il per il quale “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 [#OMISSIS#] 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati). Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di [#OMISSIS#] trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto [#OMISSIS#] altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa. In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (Tar Lazio sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
In relazione al rapporto tra giudizi collegiali e individuali deve ritenersi che, se è vero che il giudizio collegiale debba costituire la sintesi e non la mera sommatoria dei giudizi individuali, è altrettanto vero che il legislatore ha posto dei precisi criteri per determinare l’abilitazione o meno del candidato fondata sul numero di voti positivi espressi dai componenti della commissione.
Pertanto, anche se il giudizio collegiale rispecchia maggiormente uno dei giudizi espressi dalla Commissione, questo non può determinare l’illegittimità della valutazione quando, come nel [#OMISSIS#] in esame, la maggioranza dei Commissari ha ritenuto la non idoneità del candidato.
Per quanto concerne, infine, la contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle pubblicazioni indicate ai fini della valutazione si rileva che le censure, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneità con argomenti che attengono [#OMISSIS#]̀ al “merito scientifico” che, come detto, l’Organo Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
In sostanza, la Commissione, nell’ambito delle sue competenze tese a valutare l’intero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile da questo [#OMISSIS#], relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico anche alla luce della insoddisfacente collocazione editoriale delle pubblicazioni.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/03/2021