I requisiti necessari per ottenere l’accreditamento in esame sono previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, per il quale “b) la possibilità di istituire nuove università non statali legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a seguito di proposta corredata da apposita documentazione che sarà specificata nel sito del Ministero da far pervenire, a pena di esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 20 giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli organi ministeriali competenti e dell’ANVUR, sulla base, in particolare, dei seguenti requisiti: – documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori […].
Il provvedimento impugnato con il ricorso originario ha negato l’accreditamento in base al parere dell’ANVUR il quale ha sostanzialmente evidenziato che non si riscontrano adeguati elementi per provare attività di ricerca in capo al soggetto richiedente o ai soggetti promotori. Diversamente, non sembracorretto addurre a supporto dell’istituzione di una nuova Università un elenco di pubblicazioni prodotte da una Università già esistente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 3 marzo 2021, n. 2625
Accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio - Requisito della "documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 15 ottobre 2013, n. 827
N. 02625/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13513/2015 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
sul ricorso numero di registro generale 13513 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc [#OMISSIS#] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di Lieto, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] i , 10;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii, Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Regionale di Coordinamento delle Universita’ Campane, Universita’ degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto n. 564/15 con il quale e’ stato negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio, concernenti la proposta di istituzione di un’universita’ non statale legalmente riconosciuta denominata [#OMISSIS#] universita’ degli studi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Seconda Universita’ degli Studi di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l’annullamento del decreto n. 564 del 7 agosto 2015 del Miur con il quale era negato
l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di un università non statale legalmente riconosciuta.
Con ordinanza cautelare n. 465/2016 emessa in corso di causa, era respinta l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente con specifico riferimento all’attività di ricerca.
Con ordinanza n. 2984/2016, il Consiglio di Stato ordinava all’amministrazione di riesaminare l’istanza di accreditamento alla luce dei motivi di ricorso, ordinando la trasmissione dell’ordinanza al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Tuttavia, l’amministrazione si esprimeva nuovamente in senso negativo e parte ricorrente proponeva motivi aggiunti impugnando il provvedimento di diniego medio tempore adottato dall’amministrazione.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
I requisiti necessari per ottenere l’accreditamento in esame sono previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, per il quale “b) la possibilità di istituire nuove università non statali legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a seguito di proposta corredata da apposita documentazione che [#OMISSIS#]̀ specificata nel [#OMISSIS#] del Ministero da far pervenire, a pena di esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 20 giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli organi ministeriali competenti e dell’ANVUR, sulla base, in particolare, dei seguenti requisiti: – documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; – offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, dei quali almeno uno integralmente in lingua straniera, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio, nelle quali non si ravvisa l’opportunità dell’aumento dell’offerta formativa a livello nazionale relative alle discipline giuridiche, delle scienze politiche, delle scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze agrarie, della medicina veterinaria; … – piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali, prevedendo la verifica annuale dell’attività dell’Università e al [#OMISSIS#] del primo quinquennio la verifica della completa realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell’Università non statale legalmente riconosciuta.
Il provvedimento impugnato con il ricorso originario ha negato l’accreditamento in base al parere dell’ANVUR il quale ha sostanzialmente evidenziato che non si riscontrano adeguati elementi per provare attività di ricerca in capo al soggetto richiedente o ai soggetti promotori e non invece l’attività di ricerca svolta da docenti incardinati presso altri atenei con i quali la ricorrente abbia eventualmente partecipato come partner a progetti di ricerca. Nel dettaglio [#OMISSIS#] motivazione di entrambi i provvedimenti (e in particolare in quello reso in seguito al riesame disposto dal Consiglio di Stato) si precisa che l’attività di ricerca scientifica è riferita [#OMISSIS#] atenei presso cui erano incardinati gli autori delle pubblicazioni elencate nelle controdeduzioni (principalmente Università di [#OMISSIS#]). “Sulla base di tale cosiderazione, oltre al fatto che è il proponente che deve dimostrare una pluriennale attività di ricerca scientifica non sembra dunque corretto addurre a supporto dell’istituzione di una nuova Università un elenco di pubblicazioni prodotte puna Università già esistente…”. Nel dettaglio l’amministrazione osserva ancora, vagliando in modo approfondito la documentazione depositata da parte ricorrente (p. 21 s.) che solo due dei curricula menzionati fanno riferimento a studiosi che possano definirsi dei ricercatori indipendenti e siano scientificamente attivi (altri due non hanno pubblicazioni dal 2009-2010 e gli altri sono incardinati in altre università). La sussistenza del requisito relativo alla documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori rimane indimostrata in quanto l’attività di ricerca svolta dagli studiosi in questione deve essere ricondotta [#OMISSIS#] Atenei presso cui sono incardinati gli autori delle pubblicazioni scientifiche. La ricorrente non evidenzia delle ragioni specifiche in base alle quali superare l’onere probatorio sulla stessa gravante e in particolare le ragioni in base alle quali le pubblicazioni e le attività presentate sarebbero riconducibili all’ente promotore.
Le osservazioni dell’Anvur appaiono condivisibili in quanto la ricorrente non risulta aver fornito adeguati elementi istruttori per provare la riconducibilità dell’attività di ricerca [#OMISSIS#] enti promotori.
In sostanza, l’ANVUR ha accertato la mancanza del requisito “documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori” essenziale per ottenere l’accreditamento così come sancito dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827.
La mancanza di uno dei requisiti necessari per ottenere l’accreditamento esime il Collegio dall’esame dei successivi motivi di ricorso, posto che per ottenere l’accreditamento in esame è necessario il possesso di tutti e tre i requisiti richiesti dal d.m. 827/2013.
La mancanza dei requisiti in oggetto e il carattere vincolato dell’accertamento sulla mancanza di un requisito prescritto dalla legge escludono che da una eventuale violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. n. 241 del 1990 possa trarsi la conclusione dell’annullamento dell’atto, tanto più che la ricorrente ha avuto modo di interloquire e produrre copiosa documentazione a sostegno della sua pretesa.
Rimane in ogni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la possibilità per la ricorrente di formulare una nuova istanza al Miur completa e rispondente ai requisiti previsti dalla legge.
Il ricorso deve quindi essere respinto. Le argomentazioni che precedono hanno carattere assorbente con riferimento ai motivi di ricorso proposti da parte ricorrente.
Stante la particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti, li respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2021