TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 marzo 2021, n. 3783 [Duplicato]

Attribuzione del punteggio finale per il conseguimento del titolo di laurea

Data Documento: 2021-03-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Le modalità di attribuzione del punteggio finale per il conseguimento del titolo di laurea rientrano nell’autonomia didattica degli Atenei e nella discrezionalità ad essi demandata (cfr. D.M. 22 ottobre 2004 n. 270), non sindacabile in sede giurisdizionale a meno che non “sia affetto da vizi di estrema gravita: “illogicità manifesta” o “travisamento del fatto” (Tar Lazio, sez. III bis, 2 ottobre 2020 n. 10056).
Pertanto non appare irragionevole la scelta dell’Ateneo di premiare con un punteggio aggiuntivo soltanto gli studenti che concludono il loro percorso di studi nei sei anni calcolati dalla immatricolazione, ossia dall’avvio della carriera universitaria. Né appare irragionevole che una siffatta delimitazione della fattispecie degli studenti “in corso di studi” ai fini dell’attribuzione del punteggio finale per il conseguimento del titolo di laurea differisca e sia più restrittiva rispetto a quella che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe data ai fini della quantificazione delle tasse universitarie.

Contenuto sentenza

N. 03783/2021 REG.PROV.COLL.
N. 14860/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14860 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina [#OMISSIS#] 290; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
delle determinazioni amministrative con cui è stato calcolato il punteggio base per il voto di laurea della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente impugna la determinazione amministrativa con la quale è stato calcolato dall’Università resistente il punteggio per l’ammissione alla prova finale dell’esame di laurea.
In particolare lamenta la mancata assegnazione di 3 punti previsti in base alla disciplina dell’Ateneo per gli studenti “in corso” che si laureano [#OMISSIS#] prima sessione (giugno, luglio, settembre) e che le avrebbe consentito di ottenere un punteggio di ammissione pari a 113,05 (in luogo dei 110,5 attribuiti) con conseguente possibilità di conseguire la lode in sede di discussione della tesi di laurea.
Espone di essersi iscritta nell’a.a. 2013/2014 al primo anno del corso di laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria (Facoltà di Medicina ed Odontoiatria) dopo aver superato il test di ammissione; passando poi l’anno successivo (a.a. 2014/2015) al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, previo ulteriore test di ammissione e con riconoscimento dei 5 esami sostenuti nel corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria (I anno di corso) e di essersi laureata in corso di studi nel settembre dell’a.a. 2018/2019 conseguendo la votazione finale di 110 senza la lode; tanto in ragione del fatto per il conferimento della lode, sempre in base alla disciplina dell’Ateneo, è necessario aver conseguito un punteggio di preliminare di ammissione di almeno 113.
Pertanto sostiene l’illegittimità della mancata attribuzione dei tre punti per “Violazione art. 7 Decreto Ministro Istruzione Università Ricerca 22.10.2004 n. 2710 (Regolamento sull’autonomia didattica degli atenei). Violazione artt. 25 e 28 Decreto Rettorale 26.6.2018 n. 1672 (Regolamento didattico di ateneo). Violazione artt. 32 e 33 Decreto Rettorale 13.7.2018 n. 1840 (Manifesto generale degli studi 2018/2019). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità e travisamento”: in sintesi l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenerla studente “fuori corso” sulla base della precedente iscrizione ad altro corso di studi in Scienze biologiche (a.a. 2012/2013), per il quale non avrebbe chiesto alcuna convalida o riconoscimento degli studi effettuati.
Si è costituita con atto di stile l’Avvocatura generale dello Stato per le Amministrazioni resistenti.
La ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso con memorie del 13 gennaio 2020.
Con ordinanza del 23 gennaio 2020 n. 407 l’istanza cautelare è stata respinta.
Da [#OMISSIS#] con memoria depositata il 15 gennaio 2021 la ricorrente ha insistito per la rideterminazione del punteggio di ammissione alla laurea, calcolato con i 3 punti previsti per gli studenti “in corso”, e la rivalutazione del voto finale di laurea da parte della commissione su tale presupposto, ai fini dell’attribuzione della lode.
All’udienza del 10 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre rimarcare che le modalità di attribuzione del punteggio finale per il conseguimento del titolo di laurea rientrano nell’autonomia didattica degli Atenei e [#OMISSIS#] discrezionalità ad essi demandata (cfr. D.M. 22 ottobre 2004 n. 270), non sindacabile in sede giurisdizionale a meno che non “sia affetto da vizi di estrema gravita: “illogicità manifesta” o “travisamento del fatto” (Tar Lazio, sez. III bis, 2 ottobre 2020 n. 10056).
Nel [#OMISSIS#] di specie espone la ricorrente che per l’anno in questione l’Università resistente ha fatto riferimento per la determinazione del voto di laurea a parametri fissati già a decorrere dall’a.a. 2011/2012 ed allegati al ricorso e che il mancato rispetto di uno di tali parametri le ha impedito di conseguire la lode in sede di esame finale di laurea.
In particolare nel documento allegato si legge che “a determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono in modo indicativo” parametri tra cui “i punti attribuiti per la durata del corso (in corso/fuori corso): punteggio [#OMISSIS#] tre punti”.
Inoltre in base alla “Tabella riassuntiva dei parametri indicativamente utili per la valutazione della carriera ai fini della determinazione del voto di laurea: I sessione 3 punti entro la sessione estiva (da giugno a settembre); II sessione 2 punti entro la sessione autunnale (da ottobre a novembre);
III sessione 1 punto entro la sessione invernale (gennaio)”.
Posto che la previsione dell’attribuzione del punteggio secondo i parametri riportati nel documento allegato è meramente indicativa, residuando pertanto in capo all’Amministrazione un margine di discrezionalità in ordine alla loro applicazione, la ricorrente, laureatasi nel settembre 2019, lamenta l’illegittimità della mancata attribuzione del punteggio [#OMISSIS#] di tre punti in quanto sarebbe stata determinata esclusivamente dalla errata qualificazione della sua posizione come studente “fuori corso”, poiché immatricolata già nel 2012/2013.
Desume tale conclusione dalla motivazione che le viene fornita, in risposta ad una sua mail di chiarimenti, dal personale delle sedute di laurea, recante la data del 20 settembre 2020 e prodotta in atti.
Ora, rilevato che non vi è comunque l’assoluta certezza che la mancata attribuzione in sede di laurea della lode sia stata dovuta esclusivamente all’individuazione della ricorrente come fuori corso e prima ancora che nel [#OMISSIS#] in cui fosse stata considerata in corso di studi le sarebbero stati attribuiti automaticamente i tre punti agognati, vi è da rilevare che le ragioni esposte [#OMISSIS#] mail di chiarimenti non appaiono comunque illogiche o irrazionali.
Emerge, difatti, dagli atti che la ricorrente ha effettivamente iniziato il suo percorso di studi nell’a.a. 2012/2013 immatricolandosi presso la Facoltà di Scienze biologiche dell’Università “Sapienza”.
Successivamente, dopo aver superato il test di ammissione, ha chiesto il passaggio al diverso corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, per poi nuovamente trasferirsi nell’anno successivo (a.a. 2014/2015) al secondo anno del corso di Medicina e Chirurgia.
All’atto dell’iscrizione alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria nell’a.a. 2013/2014 non risulta che la ricorrente abbia rinunziato formalmente al percorso di studi avviato nel 2012/2013 presso la Facoltà di Scienze biologiche con conseguente annullamento della pregressa carriera universitaria e della relativa immatricolazione.
Le argomentazioni su cui insiste la ricorrente, ossia il fatto di non aver chiesto la convalida di alcun esame sostenuto [#OMISSIS#] il pregresso percorso di studi in Scienze biologiche e di aver terminato il corso di laurea in medicina nei sei anni (vale a dire la durata legale del corso di studi specifico) considerando a tal fine la decorrenza dei sei anni dall’anno accademico (2013/2014) in cui ha chiesto ed ottenuto il passaggio al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, divengono inconferenti dal momento che la mancata rinuncia al pregresso corso di studi comporta che la sua immatricolazione e la relativa carriera universitaria hanno avuto inizio nell’a.a. 2012/2013.
L’assenza di una rinuncia formale al pregresso corso di studi consente il mantenimento e la piena efficacia in termini di carriera universitaria del percorso già avviato con la possibilità per la ricorrente, in qualunque momento, di poter riprendere il pregresso percorso di studi in Scienze biologiche dal secondo anno del corso di studi. Pertanto non appare irragionevole la scelta dell’Ateneo di premiare con un punteggio aggiuntivo soltanto gli studenti che concludono il loro percorso di studi nei sei anni calcolati dalla immatricolazione, ossia dall’avvio della carriera universitaria, fatta salva la possibilità di rinuncia ai pregressi studi e nuova immatricolazione.
Né appare irragionevole che una siffatta delimitazione della fattispecie degli studenti “in corso di studi” ai fini dell’attribuzione del punteggio finale per il conseguimento del titolo di laurea differisca e sia più restrittiva rispetto a quella che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe data ai fini della quantificazione delle tasse universitarie.
V’è da rilevare, peraltro, che la specificazione sui criteri di attribuzione del punteggio ai fini del conseguimento del titolo e, per quel che maggiormente rileva in questa sede, sulla necessità della previa rinuncia formale ai pregressi studi (oltre all’assenza di richiesta della convalida di eventuali esami) per poter rientrare della fattispecie degli studenti “in corso” era stato oggetto di chiarimenti già nel 2015 da parte della Commissione interfacoltà del Corso di laurea in medicina (verbale del 25 novembre 2015), nonché nel 2017 da parte della [#OMISSIS#] di Facoltà (verbale n. 8 del 27 giugno 2017), depositati in un giudizio analogo al presente e conclusosi con la sentenza di questa Sezione n. 12367 del 23 novembre 2020.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.La mancanza di memorie da parte dell’Università resistente consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/03/2021