Benché le linee guida in materia di studio e disabilità, redatte dallo stesso MIUR, nonché le linee guida della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità, prevedono l’utilizzo di calcolatrice, senza limitarne l’uso alla calcolatrice non scientifica, nonché l’uso delle tabelle e altri strumenti compensativi, prevalgono i divieti di cui all’art. 9, comma 4, D.M. 218/2020, ove si prevede che, per la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, non sia consentito in ogni caso l’uso della calcolatrice scientifica né della tavola periodica degli elementi.
Nel caso concreto, peraltro, il ricorrente ha potuto disporre degli ausili richiesti (tempi aggiuntivi nella misura del 30% e calcolatrice non scientifica), dal momento che, in sede di presentazione della domanda di ammissione alla prova, non aveva richiesto l’uso della calcolatrice scientifica e della tavola degli elementi.
TAR Lazio, Sez. III, 1 marzo 2021, n. 2467
Prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina chirurgia odontoiatria e protesi dentaria. Uso degli strumenti compensativi per candidati DSA.
N. 02467/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09472/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9472 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Campus Bio-Medico di Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Foro Traiano 1a;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
– Della graduatoria del concorso per l’ammissione degli studenti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2021 dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, pubblicata sul [#OMISSIS#] internet www.unicampus.it, [#OMISSIS#] quale il ricorrente risulta collocato oltre l'[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti [#OMISSIS#] parte in cui non considerano l’iscrizione del ricorrente;
– Della graduatoria del concorso per l’ammissione degli studenti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2021 dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, pubblicata sul [#OMISSIS#] internet www.unicampus.it, [#OMISSIS#] parte in cui il ricorrente non risulta ammesso;
– Del Decreto del Rettore a data -OMISSIS-, con cui è stata approvata la graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso;
– Del bando di concorso per l’ammissione degli studenti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2021.
– Del provvedimento del -OMISSIS-l’Università Campus Bio-Medico di Roma contenente l’adeguamento dei termini, causa COVID, per lo svolgimento del concorso;
– Del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- recante la definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua [#OMISSIS#]) A.A. 2020/2021;
– Dei provvedimenti non conosciuti con i quali l’Ateneo ha recepito tale decreto ministeriale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, affetto da Disturbo Specifico dell’Apprendimento consistente in dislessia e discalculia, ha partecipato alla prova preselettiva per essere ammesso
alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma.
L’esito della prova non ha reso possibile l’iscrizione a detta Facoltà e viene impugnato con il presente ricorso sulla scorta di un unico motivo che richiama la violazione di una serie di norme che dispongono la possibilità di utilizzare ausili per compensare gli handicap certificati al ricorrente.
Si sottolinea come l’art. 20 L. 104/1992 preveda che, al momento di sostenere prove d’esame nei concorsi pubblici, sia concesso l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
Lo stesso bando di concorso per l’ammissione degli studenti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2021 dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma aveva una [#OMISSIS#] che prevedeva tale possibilità.
Il ricorrente lamenta che, nonostante avesse segnalato la sua situazione all’atto dell’iscrizione alla prova, gli sia stato consentito solo l’utilizzo della calcolatrice non scientifica, ma non quello della calcolatrice scientifica e della tabella periodica degli elementi.
Le linee [#OMISSIS#] in materia di studio e disabilità, redatte dallo stesso MIUR, nonché le linee [#OMISSIS#] della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità, prevedono tutte l’utilizzo di calcolatrice, senza limitarne l’uso alla calcolatrice non scientifica, nonché l’uso delle tabelle ed altri strumenti compensativi.
Si costituiva in giudizio sia il Ministero dell’Università e della Ricerca co comparsa di stile che l’Università Campus Bio-Medico di Roma che concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Il bando di concorso per l’ammissione degli studenti al primo anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia redatto dall’Università resistente come allegato al Regolamento omonimo, prevede all’art. 2 che “i candidati affetti da DSA, ai sensi della Legge n. 170/2010, che necessitino di particolari condizioni o di speciali ausili per lo svolgimento delle prove d’esame, devono presentare apposita richiesta [#OMISSIS#] domanda di partecipazione online, allegando la relativa certificazione che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all’Università di predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alle prove. L’Università si riserva di verificare quanto certificato dal candidato.”.
Il ricorrente presentava tempestiva domanda facendo presente di essere affetto da Disturbo Specifico dell’Apprendimento, chiedendo di poter disporre di tempo aggiuntivo e di utilizzare la calcolatrice non scientifica.
L’Università accoglieva la richiesta disponendo che il ricorrente avrebbe sostenuto la prova in un’aula riservata con una maggiorazione del tempo di svolgimento della prova del 30% e con uso di calcolatrice non scientifica.
Va pertanto sottolineato come il ricorrente abbia potuto disporre degli ausili richiesti, dal momento che in sede di presentazione della domanda di ammissione alla prova non aveva richiesto l’uso della calcolatrice scientifica e della tavola degli elementi.
Le disposizioni contenute nel bando di ammissione alla prova sono, peraltro, meramente ricognitive di quelle contenute nell’art. 9 D.M. 218/2020.
Vi sono precedenti giurisprudenziali che hanno respinto ricorsi come quello in esame una volta accertato che l’Ateneo ha pienamente soddisfatto la richiesta di strumenti compensativi avanzata dall’odierno appellante (Consiglio di Stato 1024/2020 e TAR Lazio 9835/2018).
Infine non può non rilevarsi che gli strumenti compensativi di cui il ricorrente lamenta la mancata possibilità di utilizzazione, sono vietati dall’art. 9, comma 4, D.M. 218/2020, mentre tra gli strumenti ammessi si precisa che la calcolatrice deve essere non scientifica.
Si ritiene di poter compensare le spese tenuto conto delle condizioni di handicap presenti nel ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/03/2021