Il lavoro affronta il problema della scelta del socio privato negli spin off universitari. Un problema oggetto di un parere reso dall’ANAC al C.N.R., che chiede se, ai fini della costituzione delle società spin off, trovi applicazione l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016. La norma impone alle amministrazioni pubbliche di scegliere i soci privati con procedura ad evidenza pubblica, e l’ANAC la ritiene applicabile tutte le volte in cui l’amministrazione pubblica costituisca, unitamente a soggetti privati, una società per le finalità di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016. La decisione dell’ANAC suscita perplessità, anche alla luce della richiesta di parere con la quale il C.N.R. dubita che gli spin off universitari rientrino nell’ambito applicativo dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, in quanto l’art. 4, do po aver previsto i limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono costituire società aventi per oggetto attività di beni e servizi, al comma 8 che fa «salva la possibilità di costituire, ai sensi dell’art. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin-off o start-upuniversitari previste dall’art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca». Dopo avere analizzato la particolarità del fenomeno degli spin off universitario, il lavoro giunge alla conclusione che la procedura di scelta del contraente negli spin off universitari vada impostata in termini diversi rispetto a quanto previsto dall’art. 7, comma, 5 del d.lgs. 175 del 2011.
(Abstract a cura dell’Autore)