L’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 [afferente alle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47] emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la ratio del citato art. 75 è quella di semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante.
Da ciò discende che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazione.
Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni e non chiede alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante.
Deve essere tuttavia rilevato che la giurisprudenza evidenzia ulteriormente che il richiamato art. 75 si riferisce ai “benefici (…) conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sicché, per l’applicazione della previsione, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell’amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l’attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso” (C. di St. n. 4303/2020).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 aprile 2021, n. 4806
Procedure chiamata professori ordinari e dichiarazioni non veritiere.
N. 04806/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07684/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7684 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli 180;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi, 32;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
previa sospensiva
– del D.R. Sapienza Università di Roma, n. 1815 del 15.07.2020, recante approvazione degli atti della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto da Professore ordinario di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, Settore Scientifico Disciplinare MED/28, Settore Concorsuale 06/F1; – della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali di Sapienza Università di Roma del 20.07.2020 con la quale è stato chiamato quale professore di prima fascia il prof. -OMISSIS-;
– del parere positivo del Consiglio di Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali di Sapienza Università di Roma del 20.07.2020, in ordine alla chiamata del Prof. -OMISSIS- quale professore di prima fascia;
– di ogni altro atto a questi annesso, connesso e consequenziale, ivi compresi i Verbali della Commissione nn. 1, 2 e 3 con relativi Allegati, la Relazione Finale della Commissione giudicatrice ed l’eventuale ed allo stato non conosciuto provvedimento formale di nomina e chiamata del Prof. -OMISSIS-.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 1122020 :
per l’annullamento, in parte qua, degli atti della procedura avviata dalla Università degli Studi di Roma La Sapienza per la chiamata di un Professore ordinario di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, Settore Scientifico Disciplinare MED/28, Settore Concorsuale 06/F1, già impugnati dal ricorrente principale, [#OMISSIS#] sola parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla procedura del Prof. -OMISSIS- stante la non veridicità delle dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, in particolare, del D.R. Sapienza – Università di Roma, n. 1815 del 15.07.2020, recante approvazione degli atti della procedura e dei Verbali nn. 1, 2 e 3 con relativi Allegati e della Relazione Finale della Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
Con bando adottato con D.R. n. 198/2020 del 17 gennaio 2020, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza ha indetto la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I° Fascia presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali della Sapienza – Università di Roma.
Con D.R. n. 982/2020 del 26 marzo 2020 è stata nominata la Commissione, la quale preso atto dell’elenco dei candidati che avevano presentato domanda per la partecipazione alla procedura, in data 1 luglio 2020, ha effettuato la valutazione collegiale comparativa complessiva dei candidati.
All’esito della valutazione, il prof. -OMISSIS- è stato dichiarato vincitore della procedura e, con D.R. 15 luglio 2020 n. 1815 sono stati approvati gli atti della procedura.
Con ricorso notificato in data 30 settembre 2020, il Prof. -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti della procedura.
A sostegno delle proprie ragioni, ha formulato i motivi di diritto come di seguito sintetizzati:
– violazione e falsa applicazione della legge 240/2010, eccesso di potere, manifesta ingiustizia. In particolare, il candidato vincitore avrebbe presentato “un’illustrazione dei suoi pretesi titoli mendace sotto molteplici aspetti (brevetti, progetti di ricerca, appartenenza a società scientifiche ed a editorial board di riviste), come tali non meritevoli di alcuna valutazione da parte dei Commissari in quanto dallo stesso non posseduti”;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge 240/2010, eccesso di potere, manifesta ingiustizia, atteso che la Commissione avrebbe proceduto “alla individuazione di criteri per la valutazione dei candidati, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Bando, tali da alterare la par condicio tra i concorrenti”;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge 240/2010, in quanto il profilo professionale del -OMISSIS-sarebbe stato ingiustamente pretermesso.
Si sono costituiti l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il controinteressato prof. -OMISSIS-, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza n. 11817 dell’11 novembre 2020, la causa è stata rinviata all’udienza del 14 aprile 2021.
Nelle more della discussione, il 27 novembre 2020, il prof. -OMISSIS- ha notificato ricorso incidentale. Con l’unico motivo, ha censurato la violazione degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deducendo la non veridicità di quanto dichiarato con la domanda di partecipazione da parte del Prof. -OMISSIS-, nonché l’illegittimità degli atti della procedura [#OMISSIS#] parte in cui non ne hanno disposto l’esclusione, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla carenza di interesse alla coltivazione del ricorso principale non potendo il ricorrente vantare in ogni [#OMISSIS#] alcuna pretesa sull’esito della procedura da cui avrebbe comunque dovuto essere escluso.
Tutte le parti hanno depositato scritti difensionali a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza del 14 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ritiene il collegio di scrutinare per primo il ricorso incidentale – che il prof. -OMISSIS- assume essere paralizzante – e di procedere poi con l’esame del ricorso introduttivo del giudizio.
3. Il ricorso incidentale è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Con l’unica censura, il prof. -OMISSIS- assume che le circostanze dichiarate dal Prof. -OMISSIS-non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, atteso che: “quanto al titolo sub 85, il Prof. -OMISSIS-non risulta tra gli Specialty Chief editors, né tra gli Associated editors né tra i Review editors della rivista; quanto al progetto di ricerca sub 110, il Principal Investigator del progetto non è il Prof. -OMISSIS-, bensì il Prof. -OMISSIS-; quanto al premio sub 115 – Research Grant “Biochemical characterization of dental pulp stem cells and effect of methylacrylate monomers on cell differentiation” [European Society of Endodontics – ESE] [PI-Principal Investigator], risulta dal [#OMISSIS#] istituzionale della società European Society of Endodontics che il premio è stato vinto dal Prof. -OMISSIS- e, in ogni [#OMISSIS#], il Principal Investigator non il Prof. -OMISSIS-”.
4. Le deduzioni del prof. -OMISSIS- sono per tabulas smentite dalla documentazione versata in atti.
In particolare, quanto alla dichiarazione di far parte dell’Editorial Board del Frontiers in Otolaryngology-Head and Neck Surgery Journal – FOHNS, è stata prodotta la comunicazione ufficiale dell’11 settembre 2017, recante notizia dell’inserimento nel predetto comitato editoriale. Tale qualità, risulta essere a tutt’oggi confermata dalla pagina internet ufficiale della rivista, anch’essa versata in atti.
In relazione al progetto di ricerca “Test di fatica su strumenti endodontici”, il -OMISSIS-aveva all’epoca ricevuto una finanziamento dall’azienda VDW Ltd. La sua posizione di preminenza è avvalorata anche dalla dichiarazione dello stesso Prof. -OMISSIS- del 3 dicembre 2020.
Infine, la lettera di conferimento del premio per il progetto di ricerca “Biochemical characterization of dental pulp stem cells and effect of methylacrylate monomers on cell differentiation” (anch’essa versata in atti) è indirizzata al Prof. -OMISSIS-in qualità di Principal Investigator del progetto di ricerca.
5. Per le ragioni su esposte, il ricorso incidentale proposto dal prof. -OMISSIS- deve essere dichiarato infondato.
6. Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio, che è fondato nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.
7. Con il primo motivo, in sintesi, il prof. -OMISSIS-deduce che il candidato vincitore avrebbe presentato “un’illustrazione dei suoi pretesi titoli mendace sotto molteplici aspetti (brevetti, progetti di ricerca, appartenenza a società scientifiche ed a editorial board di riviste), come tali non meritevoli di alcuna valutazione da parte dei Commissari in quanto dallo stesso non posseduti”.
Ed in particolare: avrebbe dichiarato il possesso di n. 2 brevetti (Brevetto “Sistema di precisione per Osteotomia Implantare Guidata da [#OMISSIS#] Chirurgica con sfruttamento della tolleranza da accoppiamento tra [#OMISSIS#] e ghiera [#OMISSIS#]-[#OMISSIS#]”; Brevetto “Metodo e Dispositivo per Impianto protesi orale: Sapienza bridge”) mai effettivamente conseguiti; avrebbe dichiarato di aver partecipato a n. 6 progetti che però non sarebbero giunti a positiva valutazione e quindi non sarebbero stati mai conseguiti e finanziati; la Commissione avrebbe erroneamente valutato come “Premio”, il progetto di ricerca denominato “Progetto Awards – L’utilizzo dell’endoscopio 3D [#OMISSIS#] chirurgia del basicranio anteriore [2014]” mai [#OMISSIS#] a positiva valutazione e quindi mai conseguito e finanziato; avrebbe dichiarato di essere socio della International Association for Dental Research – IADR, ma avrebbe perso tale qualifica nell’anno 2001, e di essere componente dell’Editorial Board della rivista European Journal of Inflammation (Dentistry Section), ma il suo nominativo non comparirebbe nell’elenco stilato dal [#OMISSIS#] istituzionale della rivista.
Il prof. -OMISSIS- si difende rilevando che: i brevetti menzionati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione sarebbero stati regolarmente depositati e registrati, essendo venuto a mancare solamente il pagamento degli oneri di registrazione; la Commissione, in conformità alle clausole del Bando, avrebbe selezionato le ricerche utili ai fini del proprio giudizio “indipendentemente dal finanziamento”; avrebbe effettivamente conseguito il premio “International Team of Implantology – ITI Large Grant [2017]” per l’importo di euro 225.000,00; l’omessa menzione della perdita di qualità di socio dell’International Association for Dental Research – IADR nell’anno 2001, sarebbe da considerarsi un’incongruenza marginale, e comunque avrebbe continuato negli anni a collaborare assiduamente con la Società.
L’Avvocatura Generale si è limitata a depositare in atti una Relazione della Commissione di concorso del 22 ottobre 2020 che sul punto riferisce che “ai fini della stesura del profilo curriculare dei candidati, la Commissione si è basata su quanto dichiarato dai candidati nel curriculum e nelle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.”. 8. Osserva innanzitutto il Collegio che l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che “[#OMISSIS#] restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 [afferente alle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47] emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la ratio del citato art. 75 è quella di semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante.
Da ciò discende che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazione (ex multis, di recente, C. di St. n. 4303/2020; n. 5761/2019).
Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni e non chiede alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante (C. di St. n. 1172/2017).
Deve essere tuttavia rilevato che la giurisprudenza evidenzia ulteriormente che il richiamato art. 75 si riferisce ai “benefici … conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sicché, per l’applicazione della previsione, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell’amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l’attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso” (cfr. C. di St. n. 4303/2020).
[#OMISSIS#] stesso senso si è espressa anche la Cassazione Civile che ha affermato che “in tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione [#OMISSIS#] graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio” (da [#OMISSIS#]: Cassaz. Civ. n. 22673/2020).
9. Evidenziato il contesto normativo e giurisprudenziale che regola la fattispecie de qua, è necessario procedere ad un esame puntuale dei fatti di causa.
Orbene, con nota dell’8 ottobre 2020, il direttore dell’Area Risorse Umane dell’Università ha chiesto al direttore dell’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico di confermare quanto dichiarato dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] relativamente alla titolarità di brevetti e alla partecipazione a progetti di ricerca in ordine alla presentazione, alla positiva conclusione e all’effettivo finanziamento.
In riscontro, il successivo 26 ottobre l’ufficio competente ha rilevato in ordine ai brevetti che, seppure non sono stati depositati a titolarità Sapienza e pertanto non figurano nel Portafoglio brevettuale Sapienza, sono invece presenti in banche dati brevettuali internazionali, dove il prof. -OMISSIS- risulta fra gli inventori ma non anche il titolare dei depositi. Con riferimento alla “Partecipazione a progetti di ricerca e attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali”, l’Area Supporto alla Ricerca ha evidenziato che, dei sei progetti contestati dall’odierno ricorrente, quattro “sono stati presentati nell’ambito dei Bandi di Ateneo, ma che nessuno di essi è stato finanziato”. Per un [#OMISSIS#] progetto “pur essendo presente sulla piattaforma dedicata al bando la candidatura, essa non è stata completata e, conseguentemente il progetto non è stato valutato né finanziato”. Infine un altro progetto “è stato presentato ma non selezionato dalla Commissione Europea”.
E’ emerso dunque per tabulas che:
– i due brevetti oggetto di contestazione sono presenti in banche dati brevettuali internazionali, dove il prof. -OMISSIS- risulta fra gli inventori ma non anche il titolare dei depositi;
– i sei progetti indicati dal ricorrente risultano non effettivamente finanziati;
– il resistente non era più socio dell’International Association for Dental Research – IADR dal 2001;
– il premio “International Team of Implantology – ITI Large Grant [2017]” per l’importo di euro 225.000,00 è stato effettivamente conseguito dal prof. -OMISSIS-.
Ancora, dalla Relazione della Commissione circa il giudizio espresso in merito al Prof. -OMISSIS- si evince che la qualità di socio era “uno degli elementi premianti”, del pari alla partecipazione a progetti di ricerca per cui sono stati ottenuti finanziamenti competitivi su bandi di rilevanza internazionale e nazionale, ritenuta “maggiormente rappresentata rispetto [#OMISSIS#] altri candidati”.
10. A fronte di tali incongruenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente accertato all’esito della verifica effettuata dall’Amministrazione, alla luce delle norme e della giurisprudenza sopra evidenziate, ritiene il Collegio che la Commissione debba procedere a rinnovare la valutazione del curriculum vitae del prof. -OMISSIS-, onde accertare se, in assenza delle stesse, sarebbe comunque risultato vincitore della procedura valutativa de qua.
11. Cosicché, assorbiti i motivi non esaminati – [#OMISSIS#] restando la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nell’effettuare la rivalutazione del curriculum vitae del professore – OMISSIS- – il Collegio annulla in parte qua gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, nei limiti e per le ragioni di cui si è detto.
11. In conclusione:
– il ricorso incidentale deve essere respinto perché infondato.
– il ricorso introduttivo del giudizio è accolto in parte, per le ragioni e nei limiti sopra evidenziati.
9. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
– respinge il ricorso incidentale;
– accoglie, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale. Per l’effetto annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 aprile 2021tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del D.L. n. 18 del 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore Chiara [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/04/2021