Nell’ambito delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori di tipo A la mera indicazione dei titoli posseduti contenuta nel curriculum non può considerarsi utile sostituzione della mancata produzione dei titoli stessi.
È infatti evidente che la produzione dei titoli non possa essere ritenuta equipollente alla loro semplice indicazione, dal momento che la produzione dei titoli è da ritenersi parte essenziale della domanda di partecipazione ai fini della ammissione e della successiva valutazione. La domanda della controinteressata avrebbe quindi dovuto essere esclusa.
Non può considerarsi neppure rilevante la circostanza che la maggior parte dei titoli indicati fosse stata conseguita presso la stessa Amministrazione Universitaria ove si è svolto il concorso.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 7 aprile 2021, n. 899
Reclutamento di ricercatori di tipo A: mera indicazione dei titoli posseduti nel curriculum non può sostituire mancata produzione dei titoli stessi.
N. 00899/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Bragadino, n. 3;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, n.12;
-OMISSIS-, non costituita;
nei confronti
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale n. 6613 del 16 luglio 2020 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 13/D4 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
– del provvedimento di ammissione della Dott.ssa -OMISSIS- alla procedura di valutazione;
– dei verbali n. 1, n. 2, n. 3;
– del Decreto Rettorale n. 5230 del 2 aprile 2019 di nomina della Commissione esaminatrice;
– del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”, approvato con Decreto Rettorale n. 3624/2017 e del Decreto Rettorale n. 5064 del 5 febbraio 2019 nelle parti concernenti la costituzione della commissione esaminatrice;
– di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata della Dott.ssa -OMISSIS- a svolgere l’impegno didattico come ricercatore a tempo determinato;
nonché per la condanna
– dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a disporre l’assegnazione del posto di Ricercatore a tempo determinato oggetto della procedura a favore della ricorrente;
ovvero, in subordine,
– dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a riconvocare la Commissione esaminatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all’attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge, anche di concorso;
in ogni caso,
– dell’Università Cattolica del Sacro Cuore al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi per effetto degli atti impugnati e dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, con riserva di specifica in corso di causa;
– con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176;
Visto l’art. 28 del D.L. 30 aprile 2020, come convertito nella L. 25 giugno 2020 n. 70;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020 e come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. 5064 del 5 febbraio 2019 l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore di tipo A per il settore concorsuale 13/D4 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle
Scienze Attuariali e Finanziarie), presso la Facoltà di Economia.
1.1. L’art. 5 del bando ha disposto che i candidati corredassero la domanda con “(…) 2) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione, nel rispetto del limite massimo eventualmente previsto; 3) l’elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato”.
Quanto alle modalità di produzione dei titoli, il comma 2 del medesimo art. 5 ha stabilito “I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti la conformità all’originale delle copie in carta semplice”.
1.2. L’art. 8 del bando ha articolato la procedura selettiva in due fasi: (i) la prima, di valutazione preliminare curriculare dell’attività dei candidati; (ii) la seconda (orale), di presentazione e discussione pubblica dell’attività scientifica e dei titoli presentati dai concorrenti, nonché di verifica delle competenze linguistiche, all’esito della quale sarebbe stato assegnato un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
Con riferimento alla prima delle suddette fasi, l’art. 8 della lex specialis ha precisato che la Commissione, nella determinazione dei criteri da utilizzare nella valutazione, si sarebbe dovuta attenere ai criteri e parametri, riconosciuti in ambito internazionale individuati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con proprio decreto.
1.3. Alla procedura hanno partecipato otto concorrenti tra cui la Dott.ssa -OMISSIS- e la vincitrice della selezione, Dott.ssa -OMISSIS-.
1.4. Nominata la Commissione con D.R. n. 5230 del 2 aprile 2019, nella seduta preliminare tenutasi in data 3 dicembre 2019 i commissari hanno individuato gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati e hanno ripartito il punteggio attribuibile a ciascuna categoria di titoli e alle pubblicazioni scientifiche.
1.5. Nella seconda seduta del 15 gennaio 2020 la Commissione ha ammesso tutti i candidati alle successive fasi della selezione.
1.6. Successivamente nella seduta del 23 aprile 2020 la Commissione ha valutato i titoli, il curriculum e la produzione scientifica dei candidati.
1.7. Dopo lo svolgimento della discussione dei titoli e della produzione scientifica sono stati attribuiti i punteggi ed è stata formata la graduatoria di merito, che ha visto collocata al primo posto la Dott.ssa -OMISSIS- con un punteggio totale di 92,2 punti, al secondo posto la Dott.ssa -OMISSIS- con 87,4.
1.8. Indi con D.R. n. 663 del 16 luglio 2020 il Rettore ha approvato gli atti della procedura, dichiarando vincitrice l’odierna controinteressata.
2. Avverso l’esito della selezione la Dott.ssa -OMISSIS- ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare.
2.1. Si è costituita in giudizio l’Università, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Con separata memoria ha contestato nel merito la fondatezza del gravame.
2.2. Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso proposto sostenuto da adeguati elementi di fondatezza, avuto particolare riguardo al primo motivo di gravame, avente natura prioritaria ed assorbente.
2.3. In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
2.4. Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020.
3. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione dell’art. 5 del Bando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti: la domanda presentata dalla controinteressata non sarebbe conforme alla previsione di cui all’art. 5 del bando, avendo la candidata omesso di allegare sia i titoli da sottoporre a valutazione (ovvero, in alternativa, le autocertificazioni attestante i titoli posseduti), sia l’elenco dei titoli medesimi, avendo invece prodotto solo l’elenco delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, in relazione alle quali, a differenza di quanto avvenuto per i titoli, avrebbe presentato la necessaria autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La domanda avrebbe dovuto quindi essere esclusa, non potendosi neppure ricorrere al soccorso istruttorio;
II) Violazione dell’art. 8 del Bando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243. Violazione dei criteri di valutazione stabiliti nella riunione preliminare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa: la Commissione, pur avendo individuato nella seduta preliminare i criteri di valutazione della produzione scientifica, mutuandoli dal D.M. 243/2011, prevedendo quindi di valutare “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali”, avrebbe poi disatteso tali i criteri, omettendo qualsivoglia valutazione della consistenza complessiva. Inoltre la Commissione avrebbe errato nel valutare le pubblicazioni della ricorrente, laddove ha ritenuto che le dodici pubblicazioni presentate siano apparse “su riviste non ben collocate nelle liste di riferimento del settore disciplinare”;
III) Violazione di legge (art. 2 del D.M. 243/2011; artt. 1 e 3 L. n. 241/1990). Violazione della lex specialis di concorso (art. 8 del Bando). Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, sviamento: la Commissione non avrebbe espresso alcun “giudizio analitico” ed avrebbe erroneamente sottovalutato l’attività didattica della ricorrente, consistente nella titolarità di ben 7 corsi (di cui due in lingua inglese) oltre che di svariate esperienze come esercitatrice, nonché espletata nell’ambito di “percorsi” per un arco temporale equiparabile a quello in cui si è svolta l’attività di esercitatrice della controinteressata, rendendo ingiustificato e incomprensibile il divario nel punteggio assegnato alle due candidate. Neppure è possibile ricostruire l’iter logico del giudizio della Commissione con riguardo al sotto-elemento di valutazione rappresentato dalla relazione a congressi e convegni nazionali e internazionali;
IV) Violazione di legge (art. 2 del D.M. 243/2011; artt. 1 e 3 L. n. 241/1990). Violazione della lex specialis di concorso (art. 8 del Bando). Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, sviamento: nella determinazione dei criteri di valutazione la Commissione avrebbe omesso di riportare gli elementi di apprezzamento previsti dall’art. 2, lett. c) e i) del D.M 243/2011 sopra citati, circoscrivendo l’attività valutativa ai soli indicatori previsti dalle lettere a), b), f) h) del decreto medesimo (esclusi gli ulteriori indicatori non afferenti al settore), espungendo in tal modo del tutto arbitrariamente gli elementi di valutazione di cui alle lettere c) e i) con l’effetto di penalizzare la ricorrente che vanta una qualificata esperienza presso istituti di formazione italiani e stranieri, nonché premi e riconoscimenti alla sua attività scientifica;
V) Violazione di legge (art. 51 c.p.c.; artt. 1 e 6-bis della L. n. 241/1990). Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa e dei generali principi in materia di pubblici concorsi. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: uno dei componenti la Commissione giudicatrice sarebbe stato Tutor dei due assegni di ricerca di cui ha beneficiato la controinteressata, nonché contributor editor della sua tesi di dottorato;
VI) In via subordinata – Ulteriori profili di violazione di legge (articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012). Violazione dell’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione di ANAC e dell’atto di indirizzo adottato dal Miur il 14 maggio 2018. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria: nell’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che “per l’individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio tra i sorteggiabili per le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale”. Tali disposizioni non sarebbero state recepite nel “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”, approvato con d.r. n. 3624/2017, in applicazione del quale è stata effettuata la nomina della commissione giudicatrice.
4. Come anticipato in sede cautelare, risulta prioritario l’esame del primo mezzo di gravame, di cui si conferma la fondatezza.
5. L’art. 5 del bando prevede che la domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da “1) il curriculum della propria attività scientifica, professionale e didattica, debitamente firmato;
2) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione nel rispetto del limite massimo eventualmente previsto;
3) l’elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato”.
Lo stesso art. 5 precisa che “I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti la conformità all’originale delle copie in carta semplice”.
6. Ora, nel caso di specie risulta che la controinteressata non abbia allegato alla domanda di partecipazione né l’elenco dei titoli, né i titoli stessi, che, appunto, non ha prodotto né in originale, né in copia autenticata né mediante dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000 come richiesto dal bando.
7. Tale circostanza, che risulta dalla documentazione prodotta, non è contestata dall’Università resistente, che, tuttavia, ha dedotto, in sede cautelare, che il bando non imponeva obbligatoriamente la produzione dei titoli ma solo la loro indicazione, a differenza della – separata – produzione delle pubblicazioni. I titoli della dott.ssa -OMISSIS- risulterebbero chiaramente ed analiticamente indicati all’interno del curriculum vitae sottoscritto, dovendosi quindi ritenere l’assenza dell’omissione denunciata dalla ricorrente.
8. La tesi dell’Ateneo resistente non è convincente.
8.1. L’indicazione dei titoli posseduti contenuta nel curriculum non può considerarsi utile sostituzione della mancata produzione dei titoli stessi. Non si tratta di un mero formalismo, considerato che il bando richiedeva la produzione “materiale” dei titoli (in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). E’ evidente che la produzione dei titoli non può essere ritenuta equipollente alla loro semplice indicazione.
La produzione dei titoli è da ritenersi parte essenziale della domanda di partecipazione ai fini della ammissione e della successiva valutazione.
8.2. La domanda della controinteressata avrebbe quindi dovuto essere esclusa.
9. Neppure convince la tesi dell’Università, sviluppata in vista della trattazione nel merito del ricorso, laddove ha argomentato che la maggior parte dei titoli posseduti dalla controinteressata è stata maturata presso l’Università Cattolica ed era, pertanto, già conosciuta dagli uffici, con la conseguenza che i relativi titoli non necessariamente avrebbero dovuto essere prodotti o autocertificati.
9.1. In proposito il Collegio osserva, in termini generali, che tali deduzioni non “coprono” i titoli non maturati presso l’Università Cattolica.
9.2. In concreto poi i documenti già in possesso dell’Università sono rappresentati dal certificato di laurea, dal certificato di dottorato e dal certificato delle attività accademiche e didattiche svolte presso l’Università Cattolica.
9.3. Va osservato che il certificato di laurea non è compreso dal bando tra i titoli valutabili, che sono indicati a pag. 2 del Verbale n. 1 nei seguenti: “a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero; b) attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero; c) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; d) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”.
9.4. Anche a seguire la tesi dell’Università resistente, quindi, il certificato di dottorato e il certificato delle attività accademiche e didattiche svolte presso l’Università Cattolica potrebbero valere in relazione ai titoli sub a) e sub b), limitatamente all’attività didattica svolta presso l’Ateneo resistente ma non potrebbero valere in relazione all’attività didattica svolta presso l’Università Bocconi e l’Università dell’Insubria, pure dichiarate nel curriculum vitae.
In nessun caso, poi, la documentazione afferente i titoli già detenuti dall’Università Cattolica potrebbe valere in relazione ai criteri sub c) e d).
Risulta quindi non giustificato il punteggio pari a 10 per il criterio sub d) attribuito dalla Commissione, posto che i relativi titoli non sono stati prodotti.
Ne deriva, a tutto concedere, che dal punteggio complessivo (pari a 92,2 punti) attribuito alla controinteressata devono essere detratti i 10 punti illegittimamente attribuiti per il criterio sub d), risultando in esito a detta riduzione, la collocazione della ricorrente (che ha conseguito il punteggio complessivo di 87,4) al primo posto della graduatoria.
10. Infine neppure può essere invocato il soccorso istruttorio.
10.1. A margine del rilievo che si tratta di una ipotesi teorica, considerato che, in concreto tale istituto non è stato attivato nella selezione in questione ( e a maggior ragione non si comprende come la Commissione possa aver valutato i titoli di cui al criterio sub d) del verbale n. 1), il soccorso istruttorio non avrebbe potuto legittimamente avere ingresso nella procedura de qua, essendo possibile solo per regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero per completarli (ex plurimis T.A.R. Napoli, sez. VIII, 19 febbraio 2020, n.806).
10.2. Nel caso di specie la Dott.ssa -OMISSIS- non ha presentato delle autocertificazioni irregolari, ma ha totalmente omesso di allegare i titoli o di autocertificarli, disattendendo le chiare previsioni del bando di concorso sul punto.
11. Per le ragioni che precedono il primo mezzo di gravame è fondato, potendosi assorbire le ulteriori censure dedotte.
12. Il ricorso va pertanto accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.
13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti
e i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università Cattolica di Milano a pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e la controinteressata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] Giordano
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/04/2021