Dalla vicenda giurisdizionale commentata risulta che la struttura aperta dei contratti di ricerca comporta che, in generale, non si assiste a una limitazione nella scelta del partner e, conseguentemente, non essendovi il presupposto della possibile restrizione della concorrenza, viene meno anche ogni esigenza di tutela della stessa (ossia, di procedure a evidenza pubblica). Nel commento alla sentenza l’Autore distingue i casi in cui, in generale, non è necessario ricorrere ai principi in tema di tutela della concorrenza e ai successivi strumenti di garanzia (tutte le volte in cui l’attività può essere svolta per altri soggetti alle stesse o similari condizioni), da quelli in cui tale condizione non verificandosi, e venendo meno il carattere aperto del contratto, è opportuno individuare degli strumenti di non troppa complessità che possano essere utilizzati per rispettare i principi in materia.
(Dall’abstract a cura dell’Autore)