Deve essere accolto l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 novembre 2018, n. 16), secondo cui va escluso che il diploma di massofisioterapista costituisca titolo ex se idoneo all’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia o che attribuisca forma alcuna di facilitazione ai fini di detta iscrizione, anche se posseduto unitariamente a titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Infatti, occorre evidenziare come, nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (epoca finale, quest’ultima, ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama il l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall’art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), l’equipollenza non possa valere. L’art. 4 della legge n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente, avendo invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). Pertanto, il consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista “rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta”.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3662
Iscrizione a corsi di laurea a numero chiuso - Diploma di massofisioterapista e iscrizione alla facoltà di fisioterapia - Art. 4 della legge n. 42/1999
N. 03662/2021REG.PROV.COLL.
N. 07880/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7880 del 2018, proposto da
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Gissi [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06710/2018, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame il Ministero e l’Università odierne parti appellanti impugnavano la sentenza n. 6710 del 2018 del Tar Lazio, di accoglimento dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dall’odierno appellato al fine di ottenere l’annullamento dell’atto n.10530 del 6 febbraio 2018, di diniego di ammissione diretta al corso di laurea triennale in fisioterapia, previa considerazione del diploma di massofisioterapista.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso sulla scorta della reputata l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, il Ministero e l’Università appellanti censuravano le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata formulando i seguenti motivi di appello:
– erroneità della sentenza di primo grado, insussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l’accoglimento del ricorso avversario, violazione dell’art. 4, comma primo, l. n. 42 del 1999 e dell’art. 6, comma 3 d. Lgs. n.502 del 1992.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 5407 del 2018 veniva respinta la domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata sulla scorta della seguente motivazione: “nelle more della definizione della questione di fondo da parte dell’Adunanza plenaria (investita dalla sezione con ordinanze 11 giugno 2018, n. 3554 e 25 giugno 2018, n. 3910), non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare”.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2021 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è prima facie fondato, sulla scorta del sopravvenuto orientamento derivante dalla decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, 9 novembre 2018 n. 16.
2. Se in linea di fatto nel caso in esame l’originario ricorrente conseguiva nel 2015 il diploma di massofisioterapista, a seguito di corso triennale con tirocinio e superamento di prove finali, in punto di diritto risulta, pertanto, assorbente, rispetto ai profili accolti in prime cure, quanto evidenziato dal Supremo Consesso, secondo cui va escluso che il diploma di massofisioterapista costituisca titolo ex se idoneo all’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia o che attribuisca forma alcuna di facilitazione ai fini di detta iscrizione, anche se posseduto unitariamente a titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
3. Va data pertanto continuità all’orientamento prevalente, evidenziando come, nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (epoca finale, quest’ultima, ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama il l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall’art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), l’equipollenza non possa valere.
L’art. 4 della legge n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente, avendo invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). Pertanto, il consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista “rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta”.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato e va accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi, a fronte della sopravvenienza del predetto orientamento, per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tarantino, Consigliere
[#OMISSIS#] Maggio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/05/2021