N. 06037/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04320/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4320 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Bertolotti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Hernandez, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso Trieste 87;
contro
Università degli Studi Roma Tre, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
– delle deliberazioni del dipartimento di giurisprudenza adottate nella riunione del 25 gennaio 2017, il cui verbale è stato approvato in data 22 febbraio 2017, delibere tutte riguardanti la destinazione di totali 1.80 punti di organico, per l’approvazione di bandi da professore di seconda e prima fascia, e, per quanto possa occorrere, del silenzio rigetto serbato dal Rettore dell’Università sul Ricorso Gerarchico proposto dall’attuale ricorrente con atto notificato via PEC in data 17 febbraio 2017 e poi depositato a mezzo notifica postale spedita lo stesso giorno e ricevuta in data 22 febbraio 2017;
– di ogni altro atto comunque connesso pregresso o complementare;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti
– delle deliberazioni del dipartimento di giurisprudenza adottate nella riunione del 17 maggio 2017, (verbale approvato il 14 giugno con correzioni e comunque inviato l’8 giugno), del 14 giugno 2017 (verbale approvato a luglio con correzioni e comunque inviato il 15 luglio), nonché le deliberazioni adottate nella riunione effettuata il 19 luglio 2017, nella parte in cui si deliberano bandi per la copertura di posti di professore di I fascia e assegni di ricerca, pretermettendo l’insegnamento di diritto commerciale;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti
– della deliberazione di carattere generale sulle chiamate dei professori adottata nella riunione del 25 ottobre 2017 dal dipartimento di giurisprudenza, il cui verbale è stato inviato in bozza in data 22 novembre 2017 ed approvato con modifiche nella riunione del 29 novembre 2017, con cui si è proceduto alle chiamate dei professori vincitori dei concorsi di prima fascia oggetto di impugnativa;
– di ogni altro atto comunque connesso pregresso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma Tre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18 aprile 2017 e depositato il successivo 12 maggio il ricorrente, in qualità di professore confermato di seconda fascia nella materia del diritto commerciale presso l’Università resistente e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale come professore di prima fascia nel suddetto insegnamento, impugnava la delibera del Consiglio di Dipartimento della Facoltà di Giurisprudenza assunta nella riunione del 25 gennaio 2017 con le quali era stati destinati 1.80 punti di organico per l’approvazione di bandi per il reclutamento, tramite procedura esterna ovvero riservata, di alcuni posti di professore di seconda e prima fascia in settori concorsuali non includenti l’insegnamento di diritto commerciale, unitamente al silenzio serbato sul ricorso gerarchico proposto avverso i suddetti atti.
2. Proponeva sei motivi di gravame, di seguito riportati:
1. “Violazione di legge in relazione agli art. 2371 cc, al Regolamento interno dell’Università, Violazione delle norme dello Statuto dell’Università ROMA TRE adottato con DR 1366 del 1/8/2013 pubblicato in GU n.189/2013 – del Codice Etico adottato in attuazione della legge 240/2010 art. 2 co. 4 – Violazione ed errata interpretazione del dlgs. 49/2012, Violazione della legge 241/90 per difetto di motivazione”;
2. “Violazione di legge in relazione al disposto della legge 24/2010. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti e difetto di motivazione”;
3. “Eccesso di potere per Disparità di trattamento, Incorenza ed Illogicità dell’azione amministrativa, Difetto di Istruttoria, Sviamento. Violazione della legge 241/90 – Difetto assoluto di Motivazione”;
4. “Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, Possibile danno erariale”;
5. “Violazione di legge in relazione agli artt. 3-4-9-33-97 Cost.”;
6. “Violazione delle norme dello Statuto dell’Università Roma Tre adottato con DR 1366 del 1/8/2013 pubblicato in GU n.189/2013- del Codice Etico adottato in attuazione della legge 240/2010 art. 2 co. 4 – Omesso intervento del Rettore”.
2.1. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente denunciava una serie di illegittimità procedimentali che avrebbero inficiato la delibera impugnata, tra cui in particolare l’inversione asseritamente non motivata – disposta con il voto favorevole della sola maggioranza dei presenti – del previsto ordine del giorno circa l’approvazione dei bandi di reclutamento in relazione ai punti organico disponibili, che avrebbe portato il punto relativo all’approvazione del bando di chiamata interna ad un posto di professore di prima fascia per l’insegnamento in diritto commerciale (collocato al primo posto dell’ordine del giorno) ad essere posposto rispetto all’approvazione del bando per la materia del diritto privato comparato, in origine inserito al quarto posto dell’ordine del giorno, conducendo per l’effetto all’approvazione del bando esterno ad un posto di professore di prima fascia per la materia del diritto privato comparato (implicante l’accantonamento di 1 punto organico) e alla conseguente impossibilità di mettere in votazione la proposta del bando interno di diritto commerciale in ragione di un asserito esaurimento dei punti organico disponibili.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduceva che la mancata approvazione del bando interno per la procedura di reclutamento di un professore di prima fascia nella materia del diritto commerciale integrerebbe violazione del disposto della L. n. 240/2010 nella parte in cui è prevista – per un periodo transitorio, successivamente prorogato e allo stato vicino alla scadenza – la possibilità di indire, ove necessario, bandi per la progressione di carriera a professore (di prima e seconda fascia) riservati ai docenti incardinati nei ruoli del singolo Ateneo e in possesso delle relative abilitazioni scientifiche.
2.3. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente, evidenziando la natura assorbente delle precedenti censure articolate, lamentava la diminuzione delle proprie chances di progressione di carriera in conseguenza dell’imminente scadenza del termine legislativamente previsto per l’operatività del concorso interno. Evidenziava, inoltre, il contrasto con la normativa dello Statuto universitario (art. 7) in merito all’esigenza di valorizzare l’anzianità nel possesso dell’abilitazione, lamentando di non aver ricevuto alcuna occasione di promozione (a differenza di quanto accaduto per altri colleghi docenti) nonostante la maggiore anzianità di servizio.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, contestava la gestione dei punti organico posta in essere attraverso la delibera impugnata e con i precedenti atti adottati dal Consiglio di Dipartimento nell’ultimo triennio, osservando che l’inquadramento tramite un concorso interno garantirebbe un risparmio di risorse per l’Università risolvendosi in un mero adeguamento stipendiale in relazione al docente interessato, nonché censurava l’operato dell’Ateneo che nel corso dei precedenti anni avrebbe scelto, per quasi la totalità degli insegnamenti, la strada del concorso interno ai fini del reclutamento dei professori universitari.
2.5. Con il quinto motivo di gravame, il ricorrente lamentava di aver subito una illegittima discriminazione, deducendo di essere stato pregiudicato nella sua posizione professionale dalla scelta del Consiglio di Dipartimento di bandire due procedure esterne per insegnamenti – quali il diritto privato comparato e il diritto del lavoro – a discapito della materia del diritto commerciale quale settore disciplinare in maggiore sofferenza.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso, censurava l’omesso intervento del Rettore nonostante la denuncia effettuata dal ricorrente sui fatti riportati.
2.7. Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento della delibera gravata con l’assunzione delle conseguenti iniziative quanto all’indizione di una procedura riservata a professore di prima fascia nel settore disciplinare del diritto commerciale, nonché la condanna dell’Università al risarcimento del danno subito per perdita di chances.
3. Si costituiva in giudizio l’Ateneo intimato per resistere al ricorso.
4. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 29 agosto 2017 e depositato il successivo 21 settembre, il ricorrente impugnava le ulteriori deliberazioni del Consiglio di Dipartimento successivamente intervenute – con le quali veniva approvata l’indizione di bandi, sia esterni sia interni, per insegnamenti relativi ad altri settori disciplinari, senza includere la materia del diritto commerciale – riproponendo le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo.
5. Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 19 gennaio 2018 e depositato il successivo 2 febbraio, il ricorrente impugnava la deliberazione del Consiglio di Dipartimento adottata nella riunione del 25 ottobre 2017 ed approvata nella sua versione definitiva all’esito delle successive due riunioni del Consiglio, con la quale è stato previsto in termini generali il ricorso alla sola procedura esterna di cui all’art. 18 della legge 240/2010 per la chiamata dei professori di prima fascia.
Affidava l’impugnativa a quattro motivi di gravame, di seguito riportati:
1. “Violazione di legge in relazione alla legge 241/90, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed eccesso di potere per sviamento”;
2. “Violazione di legge in relazione al disposto della legge 240/2010, ed in subordine eventuale questione di legittimità costituzionale della medesima legge 240/2010. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti e difetto di motivazione”;
3. “Incompetenza dell’organo deliberante, ex legge 240/2010 e regolamento dell’Università di Roma Tre artt. n. 12-13”;
4. “Eccesso di potere per Incorenza ed Illogicità dell’azione amministrativa, Sviamento. Violazione della legge 241/90 e degli art. 3-97 cost. Difetto assoluto di Motivazione”.
5.1. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente assumeva che la delibera impugnata avrebbe come finalità esclusiva quella di compromettere la sua posizione, escludendo in radice la possibilità di emanare per la materia del diritto commerciale un bando di chiamata riservata ai docenti interni, già rinviato a causa delle precedenti deliberazioni oggetto di impugnazione.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ribadiva la censura relativa alla violazione dell’espresso disposto della Legge n. 240/2010 circa la facoltà per le Università di bandire procedure riservate per docenti già incardinati nel singolo Ateneo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, evidenziando parte ricorrente che tale soluzione sarebbe intesa a valorizzare le competenze interne, contenendo al contempo il dispendio di risorse pubbliche; denunciava altresì la disparità di trattamento rispetto ai docenti in servizio presso altre Università, che potrebbero continuare a beneficiare di procedure di reclutamento indette su base interna.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente deduceva l’incompetenza dell’organo deliberante, assumendo che la delibera – in ragione del suo carattere generale – avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella sua integrale composizione ovvero in quella includente l’intero corpo docenti (ai sensi dell’art. 12, co. 4 e 5, e art. 13, co. 5, Regolamento di Ateneo).
5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamentava l’effetto pregiudizievole prodotto nella sua sfera giuridica, denunciando la compromissione delle sue chances di conseguimento del posto di professore di prima fascia e la disparità di trattamento rispetto alle chances di progressione di carriera riconosciute agli altri docenti del medesimo Ateneo.
5.5. Lamentava, infine, di aver subito un danno da perdita di chances per la mancata indizione del concorso nella materia di cui è docente, chiedendo l’annullamento della delibera gravata ed insistendo nella richiesta di assunzione delle conseguenti iniziative quanto all’indizione di una procedura riservata a professore di prima fascia nel settore disciplinare del diritto commerciale.
6. Con ordinanza n. 5943/2019 la Sezione ordinava all’Università resistente di depositare una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa alla luce delle censure dedotte, reiterando il disposto incombente istruttorio con la successiva ordinanza n. 2774/2020.
7. L’Università depositava in data 13 maggio 2020 la documentata relazione di chiarimenti richiesta.
8. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito, il ricorrente depositava documentazione, memoria e memoria di replica; l’Università depositava memoria; il ricorrente depositava poi note di udienza con richiesta di passaggio della causa in decisione.
9. All’udienza pubblica del 18 novembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.
10. Il ricorso e le due successive impugnative per motivi aggiunti non sono suscettibili di accoglimento.
11. Alla disamina dei motivi di gravame proposti il Collegio ritiene necessario anteporre una breve ricostruzione del quadro legislativo, richiamando altresì i precedenti giurisprudenziali sulla natura dell’attività amministrativa in materia.
11.1. Nell’attuale contesto normativo, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante due distinte modalità: tramite procedura selettiva aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio (art. 18, L. n. 240/2010) ovvero, per un massimo della metà dei posti disponibili, attraverso le procedure di selezione mediante “upgrading” (art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240/2010).
Le disposizioni da ultimo citate consentono alla singola Università, «nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione», di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l’Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professori ordinari (se professori associati).
In particolare, il comma 5 del menzionato articolo 24 riguarda la procedura di valutazione del ricercatore con contratto a termine, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato.
Il comma 6 prevede che la medesima procedura di cui al comma 5 possa essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima (e seconda fascia) relativamente ai professori di seconda fascia (e ai ricercatori a tempo indeterminato) «in servizio nell’Università medesima», limitatamente ad un periodo transitorio decorrente dalla data di entrata in vigore della legge medesima e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo (a seguito della modifica introdotta con D.L. n. 126/2019).
Il legislatore ha affidato all’autonomia regolamentare delle Università l’attuazione delle previsioni contenute all’articolo 24, commi 5 e 6.
Nel caso in esame, riguardante nello specifico il reclutamento dei professori di prima fascia, il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli studi Roma Tre (nel prosieguo indicato in termini abbreviati con la locuzione Regolamento) disciplina puntualmente le singole tipologie di chiamata previste, tra cui “la chiamata all’esito della procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010” e “la chiamata riservata ai professori di seconda fascia … in servizio presso l’Ateneo ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010”.
Il tratto differenziale tra le due modalità alternative di accesso è costituito dal fatto che la prima ha natura concorsuale – quindi aperta a tutti i candidati interessati – mentre la seconda prevede un meccanismo di reclutamento eccezionale riservato ai soli “interni”, ossia al professore (ovvero al ricercatore, per l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 24) già incardinato presso l’Università, in ogni caso richiedente – ove involga la partecipazione di più candidati in possesso dei medesimi requisiti ai fini della progressione interna – lo svolgimento di una procedura selettiva per l’individuazione del candidato ritenuto più meritevole in una logica di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa (sul punto, cfr. ex multis Cons St., sez. VI, sent. 19 dicembre 2018, n. 7155).
11.2. Nel contesto normativo delineato, la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni evidenziato che la scelta del singolo Ateneo tra le previste modalità di accesso al ruolo di professore di prima ovvero di seconda fascia costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, in quanto tale suscettibile di sindacato giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità ovvero della evidente irragionevolezza (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 14 gennaio 2019, n. 334 e TAR Campania, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746).
12. Ciò premesso, nell’affrontare la disamina dei motivi di gravame proposti con il ricorso e le due successive impugnative per motivi aggiunti il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente le censure mosse dal ricorrente, apparendo i profili di doglianza articolati per una parte coincidenti e per la restante parte, in ogni caso, strettamente connessi.
13. In primo luogo, si può procedere ad esaminare unitariamente i motivi formulati con il ricorso e con il primo atto di motivi aggiunti, investendo il gravame proposto alcune delibere del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università resistente, oggetto di censura da parte del ricorrente – in qualità di professore di seconda fascia in diritto commerciale presso lo stesso Ateneo – quanto al medesimo profilo di doglianza, rappresentato nello specifico dall’omessa indizione della procedura di chiamata riservata ai docenti interni per un posto di professore di prima fascia nel settore disciplinare di afferenza del diritto commerciale, riproducendo i motivi di gravame articolati nella prima impugnativa per motivi aggiunti sostanzialmente le stesse censure articolate in ricorso.
14. Al riguardo il Collegio ravvisa in via preliminare l’inammissibilità della prima censura (proposta in ricorso e replicata nel primo atto di motivi aggiunti) nella parte in cui denuncia l’illegittimità procedimentale rappresentata dall’inversione del previsto ordine del giorno, che avrebbe portato il punto relativo all’approvazione del bando di chiamata interna ad un posto di professore di prima fascia per l’insegnamento in diritto commerciale (collocato al primo posto dell’ordine del giorno) ad essere posposto rispetto all’approvazione del bando per la materia del diritto privato comparato, in origine inserito al quarto posto dell’ordine del giorno, conducendo per l’effetto all’approvazione del bando esterno ad un posto di professore di prima fascia per la materia del diritto privato comparato (con l’accantonamento del corrispondente punto di organico) e alla conseguente impossibilità di mettere in votazione la proposta del bando interno di diritto commerciale in ragione di un asserito esaurimento dei punti organico disponibili, poi confermato nelle successive delibere – oggetto di gravame – con cui venivano bandite procedure di reclutamento, sia esterne che interne, per insegnamenti relativi ad altri settori disciplinari, senza includere la materia del diritto commerciale.
Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
Le disposizioni volte a regolare il funzionamento degli organi collegiali, infatti, presidiano in via esclusiva le prerogative riservate ai loro componenti, in capo ai quali soltanto può radicarsi l’interesse a denunciarne la violazione.
Parte ricorrente, pur facendo parte della compagine del Consiglio di Dipartimento nella sua qualità di professore di seconda fascia in servizio presso l’indicato Dipartimento dell’Università resistente, nel caso specifico non intende far valere un interesse al corretto funzionamento dell’organo collegiale, tra l’altro non vantando – in ragione della specifica materia oggetto di deliberazione – alcuna legittimazione alla partecipazione alla relativa riunione, in quanto espressamente riservata ai soli professori di prima fascia in base alle previsioni regolamentari (come riportato anche nel verbale della riunione oggetto di gravame).
La censura appare in ogni caso infondata.
Risulta dalla documentazione versata in atti l’esplicito riferimento – nel corpo del verbale della riunione del 25 gennaio 2017, oggetto di impugnazione – all’ordine seguito nella discussione dei punti in trattazione con l’indicazione della relativa motivazione, espressamente correlata a quanto emerso nella riunione della Commissione di Programmazione del 18 gennaio (e riportato nel relativo verbale, depositato in giudizio): il verbale, infatti, richiama la circostanza rappresentata dallo stretto collegamento tra i punti posti all’ordine del giorno (anche alla luce del criterio proposto fondato sulla disponibilità espressa, per ciascun settore, in merito all’indizione di una procedura di reclutamento aperta anche ai candidati esterni), in quanto tutti riconducibili alla deliberazione complessiva in merito all’utilizzo del residuo di 1,80 punti organico attualmente nelle disponibilità del Dipartimento.
Non risulta, dunque, dalla documentazione disponibile nel presente giudizio che si sia verificata in concreto una illegittima ed immotivata inversione del previsto ordine del giorno della riunione.
15. Passando all’esame delle ulteriori censure proposte, i motivi di doglianza articolati possono ricondursi sostanzialmente a due profili: i) l’asserita violazione del criterio rappresentato dalle esigenze di copertura connesse alle sofferenze didattiche, denunciando parte ricorrente che l’indizione di procedure di chiamata ad opera delle gravate deliberazioni del Consiglio di Dipartimento avrebbe riguardato settori disciplinari con un minor grado di sofferenza rispetto all’insegnamento in diritto commerciale; ii) la denunciata compromissione delle chances di carriera del ricorrente medesimo in termini di progressione interna, riproposta anche in sede di seconda impugnativa per motivi aggiunti.
15.1. Quanto al primo profilo di doglianza indicato, le relative censure sono infondate per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, non risulta – in base alla documentazione versata in atti – che la sofferenza didattica rappresenti il criterio (unico) espressamente posto dal Consiglio di Dipartimento ai fini della formulazione della proposta di reclutamento del personale docente di cui all’articolo 2 del Regolamento di Ateneo.
Sul punto, infatti, risulta allegata al ricorso una tabella recante gli indici di copertura dei diversi settori disciplinari – inclusa la materia del diritto commerciale – aggiornata al 24 novembre 2016, unitamente a un documento recante i criteri illustrativi della suddetta tabella: non risulta tuttavia, in base alla documentazione versata, alcun atto del Dipartimento recante una formale approvazione della tabella riportata.
Tale circostanza appare espressamente dedotta dalla medesima Università: nell’ambito della documentata relazione di chiarimenti depositata in esecuzione del disposto incombente istruttorio (cfr. nota prot. n. 49071/2020), l’Ateneo ha rappresentato che la “Tabella delle sofferenze” evocata in ricorso “non è stata mai adottata dal Dipartimento quale criterio unico ed esclusivo sulla base del quale procedere alla distribuzione delle disponibilità assunzionali assegnate al Dipartimento”, specificando che tale prospetto “è stato redatto per la prima volta dalla Commissione di programmazione della allora facoltà di giurisprudenza nella seduta del 15 settembre 2008 allo scopo di fornire a tutti i docenti il quadro complessivo della compagine del personale docente in relazione ai singoli settori disciplinari ed è stato nel tempo aggiornato al fine di consentire il [#OMISSIS#] monitoraggio del rapporto docenti/settore disciplinare, ma mai ha assunto – né formalmente né in via di fatto – il ruolo di criterio guida esclusivo o prevalente in base al quale orientamento le determinazioni del Consiglio di Dipartimento in merito alle proposte di reclutamento”.
Dall’altro lato, le valutazioni del Dipartimento sulle esigenze didattiche ai fini della formulazione delle proposte di reclutamento dei docenti rappresentano in ogni caso espressione di ampia discrezionalità amministrativa, in quanto tale sindacabile in sede giurisdizionale soltanto nelle ipotesi di macroscopiche illogicità (cfr. al riguardo la sopra richiamata sentenza Cons. St., sez. VI, n. 334/2019).
Va inoltre evidenziato che il verbale gravato in ricorso reca una compiuta motivazione del criterio impiegato – all’esito della discussione e della relativa votazione sul punto in seno al Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai docenti di prima fascia – per l’utilizzo dei punti organico disponibili ai fini della formulazione delle proposte di reclutamento di professori di prima fascia nei settori disciplinari interessati, nello specifico individuato con riguardo alla disponibilità espressa, per ciascun settore, relativamente all’indizione della procedura selettiva aperta, a candidati esterni ed interni ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010.
15.2 Quanto al secondo profilo di doglianza indicato – riguardante la denunciata compromissione delle chances di carriera del ricorrente medesimo in termini di progressione interna – la relativa disamina può essere effettuata congiuntamente all’esame del secondo atto di motivi aggiunti (rivolto avverso la successiva delibera del Consiglio di Dipartimento adottata nella riunione del 25 ottobre 2017) per la coincidenza delle censure sul punto proposte.
16. Il Collegio muove quindi all’esame dei motivi di gravame formulati dal ricorrente con la seconda impugnativa per motivi aggiunti.
16.1. Al riguardo si ritiene opportuno affrontare in via preliminare, per ragioni di priorità sul piano logico-giuridico, la censura concernente la dedotta incompetenza dell’organo nella composizione ristretta ai soli docenti di prima fascia sull’assunto della natura generale della deliberazione assunta, in quanto riguardante il ricorso alla sola procedura selettiva esterna di cui all’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 per le procedure di chiamata dei professori di prima fascia in tutti i settori disciplinari afferenti al Dipartimento.
La censura è infondata: l’oggetto della deliberazione, riguardando le modalità di accesso ai posti di professore ordinario, appare riconducibile all’ambito delle proposte di reclutamento dei docenti di prima fascia, attribuita alla competenza del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta (ai soli professori ordinari).
16.2. Passando all’esame del secondo motivo di doglianza – comune al ricorso e al primo atto di motivi aggiunti e poi riproposto nel secondo atto di motivi aggiunti – il Collegio lo ritiene infondato.
Come evidenziato nella premessa (riportata al precedente punto 11) relativa al quadro normativo e all’orientamento giurisprudenziale in materia, la scelta di ciascun Ateneo in merito alla modalità di reclutamento del personale docente tra le opzioni espressamente previste in via legislativa (il metodo concorsuale aperto, da un lato, e la procedura riservata, dall’altro) rappresenta una scelta di merito, rimessa alla più ampia discrezionalità amministrativa (cfr. ex multis le citate pronunce: Cons. St., sez. VI, sent. 14 gennaio 2019, n. 334 e TAR Campania, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746).
Nel caso di specie, non emergono – alla luce degli atti di causa e della documentazione depositata in giudizio – profili di manifesta illogicità ovvero di evidente irragionevolezza, risultando esplicitate nel contenuto della gravata deliberazione le motivazioni poste alla base della determinazione assunta (all’esito della discussione e della relativa votazione in seno al Consiglio) intendendo la preferenza accordata al metodo concorsuale assicurare, anche in linea con il previsto carattere transitorio dell’opzione relativa alla diversa procedura su base riservata ai sensi della Legge n. 240/2010, “la più ampia partecipazione” possibile, secondo quanto espressamente indicato nel corpo del verbale della riunione, nel dichiarato intento di “accrescere il valore reputazionale del Dipartimento nel quadro nazionale”.
Quanto alla dedotta compromissione delle chances di progressione di carriera per i docenti in servizio presso l’Università, per le ragioni sopra esposte non può l’invocato effetto pregiudizievole ritenersi ascrivibile alla scelta di un’opzione espressamente prevista in via legislativa, quale la procedura di chiamata concorsuale aperta.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di evidenziare che “l’operato del Consiglio di Dipartimento in merito alle scelte programmatorie” può valutarsi “in linea con i principi generali in tema di programmazione del personale nelle pubbliche amministrazioni, i quali richiedono che i bisogni assunzionali siano determinati in funzione delle criticità presenti in ambito organizzativo e delle esigenze di buon andamento degli uffici, e giammai in ragione delle aspettative di carriera del personale interno, pena la violazione dei fondamentali canoni fissati nell’art. 97 della Costituzione” (cfr. la citata sentenza TAR Campania, sez. II, n. 1746/2017).
17. L’accertata infondatezza dei motivi di gravame proposti esclude la ricorrenza dei presupposti necessari per la configurazione di un danno ingiusto suscettibile di risarcimento, non potendo quindi trovare accoglimento l’espressa domanda in tal senso avanzata in ricorso.
18. In conclusione, per le ragioni illustrate il ricorso e i due successivi atti di motivi aggiunti vanno respinti.
19. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della peculiarità della controversia, per compensare integramente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui due atti di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Chiara [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/05/2021