TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 maggio 2021, n. 5667

Abilitazione scientifica nazionale - discrezionalità tecnica - sindacato del giudice amministrativo - motivazione del provvedimento

Data Documento: 2021-05-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi. L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.” In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento.

Il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Contenuto sentenza

N. 05667/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06483/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6483 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] Marcolini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero Universita’ e Ricerca, Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Nel S.C. 12/G2 – Diritto Processuale Penale non costituiti in giudizio; 
Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
ASN
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti di cui in ricorso con i quali non era stata riconosciuta l’idoneità all’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia nel settore 12/G2 diritto processuale penale.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento
È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione all’unanimità non è affetto dalle censure prospettate poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione, anche tenendo conto della qualità del curriculum della ricorrente, dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni, evidenziandosi che il percorso professionale dello stato è ancora in fase di completamento ai fini del perseguimento dell’idoneità a svolgere le funzioni di professore di prima fascia.
In particolare, la commissione mostra di aver valutato analiticamente e sia collegialmente che individualmente le pubblicazioni della ricorrente e di aver ritenuto che in relazione alla qualità e originalità delle pubblicazioni, le stesse non siano tali da consentire di ritenere che il candidato abbia raggiunto la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia. Il giudizio collegiale rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile ed evidenzia dopo un puntuale esame delle due monografie del candidato e dei lavori minori la non piena maturazione del candidato e l’esigenza di un suo maggiore consolidamento nel contesto della ricerca. I giudizi individuali pur distinguibili e autonomi da quello collegiale pervengono, nella sostante, alle medesime conclusioni.
Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti sotto il profilo quantitativo e in realtà anche su originalità e limitatezza nella scelta delle tematiche. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.
In proposito, la giurisprudenza di questa sezione ha precisato che “l’art. 4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri” (5633/2019 T.A.R. Lazio Sez. III bis).
Ulteriormente, in riferimento all’asserito carattere dei giudizi individuali espressi da ciascun commissario, occorre precisare che gli stessi non appaiono completamente sovrapponibili ma permettono di conoscere il personale apprezzamento di ciascuno che, nel caso di specie, non è divergente. Ogni giudizio di ciascun commissario è dotato di una propria motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
Per quanto concerne il rapporto tra il presente giudizio e quello precedente occorre osservare che una volta annullato il primo giudizio reso da una data commissione, la seconda commissione nominata in ottemperanza al dictum giudiziale è libera, nei limiti del giudicato, di esprimere liberamente il proprio giudizio, senza in ciò essere vincolata dalle determinazioni della prima commissione, le quali possono al più essere utilizzate al fine di evidenziare un sintomo di eccesso di potere allorchè emerga una contraddittorietà tra i giudizi espressi da due organi collegiali, circostanza che tuttavia nel caso di specie non emerge, alla luce del puntuale e analitico giudizio fornito dalla seconda commissione nominata. Occorre precisare che il principale effetto derivante da un giudizio di annullamento di un atto per contraddittorietà della motivazione è rappresentato dall’effetto caducatorio dello stesso. L’effetto conformativo si traduce nell’esigenza di non andare in contrasto con quanto oggetto del giudicato, ma nel caso di specie il giudice non si è espresso né ha preso posizione sulla qualità delle pubblicazione, con la conseguenza che su tale aspetto non può ritenersi formato giudicato e non può ritenersi esistente un vincolo per l’amministrazione di attenersi alle valutazioni svolte dal precedente organo, la cui valutazione è stata annullata. In realtà, la commissione nel caso di specie, pur confermando la qualità delle pubblicazioni, in conformità a quanto evidenziato dalla prima commissione, si è espressa nel senso che tale qualità non si fosse tradotta nel possesso di adeguati titoli per l’abilitazione alla prima fascia, superando, anche se in senso non favorevole al ricorrente, la contraddittorietà tra giudizio e decisione stigmatizzata con la sentenza n. 12081/2019 e superando pertanto il relativo vizio in osservanza della decisione del Tar.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento. La natura assorbente delle argomentazioni che precedono esonera dall’esaminare gli ulteriori argomenti sviluppati da parte ricorrente.
3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/05/2021