La riforma dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari del 2010 ha dettato nuove norme in materia di attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze degli Atenei statali, sia per coloro che sono a tempo pieno sia per coloro che sono a tempo definito. Il c. 9 dell’art. 6 della l. n. 240/2010 ribadisce il principio di esclusività, i cc. 10 e 12 individuano le attività compatibili esercitabili liberamente e le attività compatibili esercitabili solo previa autorizzazione del Rettore. Se è vero che la legislazione del 2010 ha modificato la gover- nance degli Atenei attribuendo al Rettore maggiori funzioni è anche vero che il rapporto di lavoro dei docenti universitari (rectius professori e ricercatori) è un rapporto di pubblico impiego che [#OMISSIS#] intriso di principi e di regole propri di esso, seppur con le necessarie particolarità. Persistono lacune normative, interpretazioni permissive e comportamenti stravaganti che la giurisprudenza affronta ciclicamente.
(Abstract a cura dell’Autore)