TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 ottobre 2015, n. 11631

Limite per il collocamento a riposto professori ordinari e associati

Data Documento: 2015-10-13
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo.

Contenuto sentenza

N. 11631/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08020/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8020 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Scarelli, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Zechini, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Zechini in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 2; 
contro
Università degli Studi della Tuscia, rappresentata e difesa secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 20 marzo 2014 di collocamento a riposo per limiti di età, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Tuscia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Scarelli, Professore associato dell’Università degli Studi della Tuscia, nato il 16 settembre 1946, con atto del 20 marzo 2014 veniva collocato a riposo per limiti di età, ex art.1, comma 17 della Legge n.230 del 2005, raggiunti anni 68 il 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° novembre 2014.
L’interessato impugnava la cennata determina, censurandola per violazione dell’art.1, commi 17, 19 della Legge n.230 del 2005, dell’art.25 della Legge n.240 del 2010 nonchè per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, della disparità di trattamento, dell’irragionevolezza.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il collocamento a riposo per limiti di età era stato generalizzato a 70 anni e che il biennio di cui all’art.16 del D.Lgs. n.503 del 1992, richiamato nel predetto art.1, comma 17 della Legge n.230 del 2005, era riferito al trattenimento in servizio oltre il limite di età.
L’Università si costituiva in giudizio, deducendo con memoria l’infondatezza nel merito del gravame e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n.5021 del 2014 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Nell’udienza del 17 giugno 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato (cfr. già TAR Lazio, III, n.7244 del 2015).
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.1, comma 17 della Legge n.230 del 2005, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei Professori universitari è fissato al termine dell’anno accademico nel corso del quale si è compiuto il settantesimo anno di età; che inoltre il biennio di cui all’art.16 del D.Lgs. n.503 del 1992 (poi abrogato dall’art.1, comma 1 del D.L. n.90 del 2014, conv. in Legge n.114 del 2014), richiamato nel predetto art.1, comma 17 della Legge n.230 del 2005, era riferito al trattenimento in servizio oltre il limite di età; che il ricorrente, nato il 16 settembre 1946, non aveva compiuto 70 anni di età nel corso dell’anno accademico 2013/2014; che pertanto lo stesso non poteva essere collocato a riposo dal 1° novembre 2014.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.8020/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 giugno e 1° luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)