DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
IL [#OMISSIS#] DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 [#OMISSIS#] 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 [#OMISSIS#] 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [#OMISSIS#] 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche»;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione [#OMISSIS#] della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus in materia di istruzione scolastica, universita’, trasporti e attivita’ sociali;
Considerata la necessita’ di disporre misure urgenti a seguito dell’attacco informatico subito dai sistemi della Regione Lazio tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata [#OMISSIS#] riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’istruzione, del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e del Ministro della salute;
EMANA il seguente decreto-legge:
ART.1 (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)
1. Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunita’ e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l’attivita’ scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attivita’ didattiche e curriculari delle universita’ sono svolte prioritariamente in presenza.
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, [#OMISSIS#] di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita’, le seguenti misure minime di sicurezza: a) e’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita’ sportive; b) e’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [#OMISSIS#] che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) e’ fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee [#OMISSIS#] e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 [#OMISSIS#] 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee [#OMISSIS#] possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attivita’ didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validita’. Le universita’ possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attivita’ didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validita’.
4. Fino al 31 dicembre 2021, [#OMISSIS#] di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti [#OMISSIS#] popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita’ sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, [#OMISSIS#] sempre garantita la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali.
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonche’ dalle linee [#OMISSIS#] e dai protocolli di cui al comma 3.
6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente:
“ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario). 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, [#OMISSIS#] di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e’ considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal [#OMISSIS#] giorno di assenza il rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonche’ delle scuole paritarie e delle universita’ sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita’ di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita’ individuate dalle universita’. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 [#OMISSIS#] 2020, n. 35. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 [#OMISSIS#] 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”. 7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche’ alle attivita’ delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita’. 8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita’ di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine e’ autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, e’ autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 [#OMISSIS#] 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 11. Il Ministero dell’istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di [#OMISSIS#] per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilita’ di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 [#OMISSIS#] 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 12. Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di [#OMISSIS#].
ART. 2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-ter, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, e’ inserito il seguente: “ART. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, [#OMISSIS#] di cessazione dello stato di emergenza, e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi [#OMISSIS#] Stretto di [#OMISSIS#]; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche’ i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
4.-La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 [#OMISSIS#] 2020, n. 35. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 [#OMISSIS#] 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.
[…]
ART.10 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e [#OMISSIS#]’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, [#OMISSIS#]’ inserito [#OMISSIS#] Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 agosto 2021 [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri [#OMISSIS#], Ministro dell’istruzione [#OMISSIS#], Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili [#OMISSIS#], Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: [#OMISSIS#]