TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 agosto 2021, n. 9360

Ricerca scientifica - Assegnazione fondi per la ricerca - valutazioni tecniche

Data Documento: 2021-08-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.7.2010, n. 4243; anche Cons. St., 27.9.2004, n. 6301).

“ Le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura selettiva indetta da un’Università costituiscono espressione di discrezionalità tecnica o meglio costituiscono valutazioni tecniche, che sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza, dell’adeguatezza, della proporzionalità e in relazione all’aspetto più strettamente tecnico.”( T.A.R. Sicilia – Palermo , Sez. I , 11/02/2020 , n. 329).

Contenuto sentenza

N. 09360/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09418/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9418 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Fattori non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della valutazione di non approvazione del Progetto PRIN-2017 Principal Investigator Prof. prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso Alma Mater Studiorum – Università di [#OMISSIS#], contrassegnato col Protocollo 2017 NWJCHM, linea A, per l’area scientifica settore ERC: LS5 – Life Sciences come risultante dalla scheda finale di valutazione del 7 marzo 2019 (doc. 1);
– del verbale finale del Comitato di Selezione (CdS) relativo all’Area LS 5 del 19 luglio 2018 con l’indicazione del punteggio assegnato al suddetto progetto (doc. 2);
– del provvedimento di attribuzione del punteggio di 93/100 al progetto PRIN 2017 di cui in premessa come risultante dalla scheda di valutazione del 7 marzo 2019 (doc. 1);
– di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici, degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti;
con richiesta, altresì di rivalutazione o di assegnazione del punteggio quam minime di 94/100.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 2942020 :
il decreto del MIUR ed il connesso verbale del Comitato di Selezione, citati in epigrafe, con cui sono stati attribuiti punti complessivi 93/100, affinché possa essere riveduta l’attribuzione del punteggio assegnato al Progetto Prin 2017: “Identification of early markers and paths characterizing different phenotype of synucleinopathies (isolated rem behaviour disorder, isola-ted pure autonomic failure, parkinson disease, multiple system atrophy and lewy bodies dementia). The synpath project.” di cui al Protocollo NWJCHM “linea d’intervento Principale” linea A per il settore dell’European Research Council (ERC) identificato con LS 5 (neuroscien-ze) con attribuzione diretta di un totale di almeno 94/100 punti, o con la (ri)remissione del giudizio al MIUR e, dunque, al Comitato di Selezione – questa volta necessariamente in diversa composizione – invitando questi ultimi ad attribuire quam minime il punteggio di 94/100 secondo diritto e giustizia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione il ricorrente impugna glia atti indicati in epigrafe assunti dall’amministrazione nel quadro della selezione per i progetti PRIN 2017 per il settore LS5.
La Sezione ordinava il riesame del provvedimento con Ordinanza cautelare m. 7640/2019, ottemperata dall’Amministrazione con il verbale gravato mediante motivi aggiunti.
Si è costituito il Miur producendo memoria defensionale del 21.9.2020.
Alla pubblica Udienza del 21 ottobre 2020 il gravame è stato ritenuto in decisione.
2. Il ricorso principale è divenuto improcedibile, transitando l’interesse del ricorrente sul vaglio di legittimità del verbale di riesame assunto dalla commissione in esecuzione dell’ordinanza della Sezione n. 7640/2019.
2.1. Con il primo motivo aggiunto il ricorrente contesta l’assunto secondo cui il grant rappresentato dal ricorrente nell’ambito dell’iniziativa Telethon non è stato considerato poiché il ricorrente è stato ritenuto non rivestire il ruolo di principal investigator.
2.2. Il motivo è inammissibile anzitutto poiché il ricorrente non si è dato carico di provare l’incidenza causale, in senso a lui favorevole, del punteggio incrementale conseguibile ed rilegittimante a suo dire disconosciuto, ove gli fosse stato riconosciuto il preteso ruolo di principal investigator o nell’iniziativa Telethon che si duole di aver rivestito (meccanismo processuale assimilabile alla c.d prova di resistenza).
La seconda ragione di inammissibilità, più radicale, deriva dalla circostanza che il censurato mancato riconoscimento del reclamato ruolo di principal investigator non ha costituito l’unica ragione del punteggio come rideterminato, essendo esso fondato su una pluralità di altre ragioni da sole idonee e sorreggere la contestata determinazione; la statuizione di inattaccabilità anche di una soltanto di tali ragioni per via della resistenza al vaglio giurisdizionale della censura svolta contro di essa, fa sì che l’eventuale accoglimento degli altri motivi direzionati contro le ulteriori ragioni su cui pure è fondato il provvedimento negativo impugnato, alcun vantaggio recherebbe al ricorrente. Di talché le censure all’uopo spiegate sono processualmente inammissibili per carenza di interesse.
Rammenta al riguardo la Sezione che nel [#OMISSIS#], come quello all’esame, di provvedimento plurimotivato, è [#OMISSIS#] e risalente l’orientamento del [#OMISSIS#] amministrativo secondo il quale “allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.5.2005, n. 2767; in termini anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 17.3.2006, n. 252; T.A.R Basilicata, Sez. I, 28.6.2010, n. 456). Il che agevolmente si intende poiché, come pure precisato, “l’eventuale loro fondatezza non potrebbe comunque determinare l’accoglimento del gravame e l’annullamento del provvedimento impugnato” (T.A.R. Lazio – Roma, II, 14.5.2008, n. 4127).
Il Consiglio di stato enuncia da tempo il medesimo principio avendo puntualizzato in proposito che
soccorre, al riguardo, il consolidato principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.7.2010, n. 4243; anche Cons. St., 27.9.2004, n. 6301).
Anche la giurisprudenza di prime cure si è posta negli stessi sensi (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 27.9.2013 n. 4450) e ho più di recente ha ribadito che “In [#OMISSIS#] di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 22/10/2015, n. 4972 ).
3.Con il secondo motivo il deducente contesta che gli sia stata attribuita la valutazione di “ottimo” anziché di “eccellente”, la quale [#OMISSIS#] gli avrebbe consentito di conseguire un maggior punteggio.
3.1. Il motivo è all’evidenza inammissibile, impingendo nel merito della discrezionalità tecnica della commissione la contestazione in ordine alla formulazione di un giudizio di “ottimo” in luogo di “eccellente”, giudizi oltretutto tra loro non così distanti come in ipotesi potrebbe essere una valutazione di “ottimo” rispetto ad una di “sufficiente”.
Condivide infatti in tal senso il Collegio l’avviso di recente ribadito dalla giurisprudenza secondo cui “ Le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura selettiva indetta da un’Università costituiscono espressione di discrezionalità tecnica o meglio costituiscono valutazioni tecniche, che sono sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza, dell’adeguatezza, della proporzionalità e in relazione all’aspetto più strettamente tecnico.”( T.A.R. Sicilia – Palermo , Sez. I , 11/02/2020 , n. 329).
4. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo al terzo motivo, con cui si avversa la valutazione operata dal Comitato di selezione relativamente ai premi e ai riconoscimenti internazionali e nazionali conseguiti dal ricorrente.
Deduce in proposito il ricorrente la sussistenza di un vizio del percorso logico giuridico con il quale è stata effettuata la valutazione di tali premi.
4.1. Per contro, a parere del Collegio, l’ascrizione di siffatti giudizi di una commissione o comitato tecnico di selezione all’alveo del merito tecnico delle valutazioni, che come noto, per orientamento [#OMISSIS#] e pacifico della giurisprudenza è insindacabile ove non trasmodi in macroscopici vizi logici o travisamento, è tanto più predicabile nel [#OMISSIS#] di specie, ove si consideri che il ricorrente lamenta che per un solo punto il suo progetto era ed è stato escluso dal finanziamento.
Basti al riguardo evidenziare che il comitato in proposito ha precisato che “per quanto concerne i premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha indicato l’appartenenza a organi direttivi di Associazioni Scientifiche Nazionali e internazionali, ma non ha presentato premi o altre forme di riconoscimento” .
Ciò coincide con quanto peraltro dedotto a pag. 15 del ricorso per motivi aggiunti all’esame. ove il ricorrente invoca la sua partecipazione quale [#OMISSIS#] dell’Accademia Limpe – dismov “associazione scientifica italiana per gli studi sulla malattia di Parkinson; nonché la qualità di [#OMISSIS#] promotore ed organizzatore della conferenza internazionale sulla diagnosi e la cura del “Nocturnal stridors and Dysphagia in Molutple Systems Atropy (2017(2017); nonché quella di [#OMISSIS#] dell’associazione italiana per gli studi del sistema neurovegetativo e dell’associazione neurologica per la ricerca sulla cefalea e del board “Clinical automic research”.
4. Con il quarto mezzo il ricorrente censura l’assenza di referente normativo di settore per l’espletata valutazione comparativa dei progetti, obliterando che l’allegato 3 al bando PRIN 2017 versato in atti, a pag. 2 prevede che “Nell’attribuire il punteggio relativo ai criteri, rispettivamente, della qualità scientifica del progetto e dei riconoscimenti e finanziamenti (…) ciascun Comitato di selezione opera una valutazione comparativa e ripartisce i progetti in 5 fasce che devono comprendere da un minimo del 10% a un [#OMISSIS#] del 25% dei progetti presentati nel settore di riferimento.”
[#OMISSIS#] integrata dal punto b) del verbale di insediamento del comitato si selezione LSC del 25 [#OMISSIS#] 2018.
Ne consegue che l’effettuata comparazione rinviene una sicura ed incontestabile base normativa che affonda le sue radici [#OMISSIS#] riportata [#OMISSIS#] della lex specialis attualizzata al punto b) del verbale di insediamento del comitato si selezione LSC del 25 [#OMISSIS#] 2018.
Il motivo in esame risulta pertanto infondato e va disatteso.
In definitiva, sulla scorta di quanto osservato, il ricorso per motivi aggiunti si profila infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza [#OMISSIS#] misura di cui al dispositivo.
La presente sentenza è depositata in ritardo per recidivato impedimento di salute dell’estensore idoneamente documentato all’Organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Chiara [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/08/2021