In presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato” (T.A.R., Lazio – Roma, Sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126) e così anche le opzioni sul portale dal candidato e non registrate per un problema informatico dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un’esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l’oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Si è affermato al riguardo che “tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica” (cfr. Tar Lazio, Roma Sez. III bis, 18 febbraio 2011, n. 1546).
TAR Lazio, Sez. III, 27 settembre 2021, n. 9925
Accesso a corsi universitari-Domanda di iscrizione telematica-Esclusione dalla prova a causa dei problemi tecnici della piattaforma informatica
N. 09925/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06659/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6659 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento e/o atto di esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2020/2021, la quale si svolgerà il 3 settembre 2020, [#OMISSIS#] Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza del giorno 14 aprile 2021 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione il ricorrente, aspirante alla prova di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2020/2021, indetta [#OMISSIS#] Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 e prevista per il 3 settembre 2020, ha impugnato del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla prova suddetta per l’a.a. 2020/2021, che si sarebbe svolta il 3 settembre 2020, il Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 che le aveva disposte con i relativi allegati ed il Bando dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II quanto alle modalità informatiche di iscrizione alla prova di concorso secondo la procedura presente nel portale Universitaly, nonché di ogni altro atto che gli l’espletamento della prova di accesso all’indicato corso di laurea.
Il ricorrente [#OMISSIS#] specifico lamenta che il sistema che serviva il portate Universitaly, evidentemente a causa di un malfunzionamento informatico, non aveva acquisito l’elenco delle preferenze espresse per i corsi e la sede del test che si sarebbero dovute espletare il 3 settembre 2020.
1.1. Con decreto cautelare n.5444/2020 del 24 agosto 2020, accolta la domanda cautelare, il ricorrente veniva ammesso con riserva alla prova di accesso al corso di laurea di medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2020/2021, provvedimento dipoi confermato in esito all’udienza cautelare del 12.10.2020 con ordinanza n.6360/2020.
La causa, passava per la trattazione del merito all’Udienza del 14 aprile 2021, con la costituzione di stile del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. Con il ricorso introduttivo, in estrema sintesi, il ricorrente lamenta l’illegittimità della sua esclusione dalle prove selettive per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2020/2021, indette con Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 e prevista per il 3 settembre 2020, che violerebbe i principi del “favor partecipationis” e del legittimo affidamento (motivo 1), il principio del soccorso istruttorio (motivo 2), e anche la normativa sul c.d. numero chiuso – legge n.264/1999 – che [#OMISSIS#] come unico limite all’immatricolazione la sola selezione mediante prova ammissione, onde non sarebbe consentito all’amministrazione introdurre ulteriori vincoli, nemmeno formali (motivo 3).
2.1 [#OMISSIS#] sua prospettazione il ricorrente afferma di aver provveduto ad effettuare la scelta della sede al portale Universitaly in data 3 luglio 2020, registrandosi al portale e attivando la pagina personale, seguendo tutte le indicazioni contenute nell’allegato 2 del suindicato D.M., effettuando le scelta delle sedi e provvedendo, come [#OMISSIS#] adempimento, al successivo pagamento del contributo per la partecipazione al test, pari ad Euro 100,00 come previsto dall’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, per la quale concorreva. Solo il 10 agosto, accedendo alla pagina personale, verificava l’assenza delle preferenze e della sede del test, onde inviava email al Cineca per ottenere chiarimenti e, ottenuto in risposta che risultavano attivate le sedi (che pure ribadiva di aver selezionato e [#OMISSIS#]), ritenendo si fosse trattato di un problema tecnico relativo al salvataggio, chiedeva di poter integrare la lista di concorso. Sennonché l’amministrazione non consentiva alcuna integrazione e, anzi, ne collegava l’impossibilità a sostenere i test di accesso.
[#OMISSIS#] che il mancato perfezionamento delle scelte non gli era imputabile, ma era dipeso da un problema tecnico del portale, in data 12 agosto 2020 il ricorrente comunicava all’amministrazione l’elenco delle scelte e integrava la domanda di concorso e, nel silenzio dell’Amministrazione, proponeva l’odierno ricorso.
3. Ebbene, in relazione a fattispecie analoghe a quella del presente giudizio, questa Sezione ha già in più occasioni precisato che in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato” (T.A.R., Lazio – Roma, Sez. III, 8 [#OMISSIS#] 2018, n. 5126) e così anche le opzioni sul portale dal candidato e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un’esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l’oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente.
Sio è affermato al riguardo che “Tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l’azione amministrativa [#OMISSIS#] particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica” (cfr. Tar Lazio, Roma Sez. III bis, 18 febbraio 2011, n. 1546).
3.1. Nel [#OMISSIS#] all’esame, d’altra parte non può ignorarsi che il ricorrente è immediatamente intervenuto per risolvere il disguido, chiedendo di poter comunque integrare la scelta della sede, come poi, in effetti, ha fatto, rendendosi sotto questo profilo parte diligente che non può essere penalizzata dalla rigidità ed incontrollabilità da parte degli utenti del sistema informatico e dei suoi malfunzionamenti, e che, anzi, ripone il suo legittimo affidamento sul corretto funzionamento del sistema informatico e della piattaforma web fornita dalla stessa amministrazione che ha anche l’obbligo e l’onere di manutenerlo e controllare l’esistenza di anomalie o problemi di funzionamento.
4. In definitiva, sulla scorta di quanto osservato la domanda del ricorrente è fondata e la sua ammissione alla prova di accesso al corso di laurea di medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2020/2021, disposta con provvedimento monocratico n.5444 del 24.08.2021, dipoi confermato in esito all’udienza cautelare del 12.10.2020 con ordinanza n. 6360/2020, deve essere confermata ed il ricorso accolto con compensazione delle spese di lite per eccezionali motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 aprile 2021 in videoconferenza da remoto ex art. 25, d.l. n. 137/2020 conv. con L. n. 176/2020, con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/09/2021