TAR Lazio, Sez. III, 2 settembre 2021, n. 9501

Abilitazione scientifica nazionale - Mancanza di coerenza con le tematiche del settore concorsuale per il taglio prevalentemente comparatistico della produzione scientifica

Data Documento: 2021-09-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo il Collegio, in sede di abilitazione scientifica nazionale, la non pertinenza della produzione scientifica al settore scientifico disciplinare non si può dedurre automaticamente dal “taglio prevalentemente comparatistico” delle pubblicazioni e degli interessi scientifici del candidato, non comprendendosi perchè tale circostanza, piuttosto che un arricchimento della produzione scientifica, costituisca invece un elemento per escluderne tout court l’attinenza al settore concorsuale.

Contenuto sentenza

N. 09501/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02330/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi, 32; 
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – S.C. 10/H11 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti della Prof.ssa [#OMISSIS#] dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese, nominata con D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 ottobre 2018, n. 2945, e pubblicato [#OMISSIS#] pagina Risultati del [#OMISSIS#] internet: https://abilitazione.miur.it// in data 10 gennaio 2020;
di tutti gli atti della suddetta procedura, [#OMISSIS#] parte in cui risultano lesivi degli interessi della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nei limiti di cui al presente ricorso, e, in particolare, del verbale n. 1 del 20 novembre 2018 della Commissione, recante i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati alla procedura, dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di I fascia e della relazione finale dei lavori e, ove occorrer possa, del D.M. 7 giugno 2016, n. 120;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi della Prof.ssa [#OMISSIS#];
nonché per la condanna
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito “Ministero”) all’adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione della Prof.ssa [#OMISSIS#] ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha presentato la propria candidatura [#OMISSIS#] procedura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto, a maggioranza di tre componenti su cinque, la non idoneità della ricorrente, la quale ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà della motivazione avendo la Commissione formato il «Giudizio» sulla produzione scientifica sulla base di criteri non chiari e/o non individuabili ex ante e, comunque, senza l’utilizzo dei criteri previsti dal Decreto. – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti ed arbitrarietà della considerazione della Commissione circa la non attinenza della produzione della candidata al Settore Concorsuale 10/H1 – Ingiustizia manifesta.
Il giudizio della Commissione risulterebbe viziato in quanto reso in patente violazione degli obblighi motivazionali dell’atto amministrativo e in assenza di una predeterminazione specifica dei criteri. Il giudizio di «non abilitato» reso nei confronti della ricorrente sarebbe affidato unicamente alla valutazione della produzione scientifica sotto il profilo della attinenza delle pubblicazioni al settore scientifico relativamente al quale la candidata ha inteso concorrere per conseguire l’abilitazione a Professore di I fascia, senza che alcuna motivazione su tale determinante aspetto sia esplicitata dalla Commissione.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Eccesso di potere per carenza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Commissione espresso un giudizio negativo sulla base della valutazione espressa da una minoranza dei commissari – Eccesso di potere per carenza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Commissione espresso il giudizio collegiale sulla produzione scientifica in difetto di adeguata sintesi con i giudizi dei singoli commissari e, in ogni [#OMISSIS#], in termini comunque positivi. – Ingiustizia manifesta.
Il giudizio di non abilitato reso nei confronti della Prof.ssa [#OMISSIS#] appare dipendere da un profilo – quello dell’attinenza al settore scientifico-disciplinare – rilevato esclusivamente da due (professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) dei cinque commissari. Pertanto il giudizio non solo mancherebbe di un supporto logico e argomentativo, ma soprattutto non costituirebbe la sintesi delle diverse valutazioni espresse dai Commissari.
1.2 L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con mero atto di stile.
1.3 All’udienza del 22 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3) , può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale , ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.
2.1 Nel [#OMISSIS#] di specie, la ricorrente è stata valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, “atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono 2 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 589/2018” ed è risultata in possesso di almeno tre titoli (quattro su otto per l’esattezza) tra quelli individuati e definiti dalla Commissione.
La Commissione ha poi espresso un giudizio sulle pubblicazioni scientifiche così articolato: “ai fini degli indicatori, la candidata presenta n. 24 pubblicazioni; ai fini della valutazione (ex art. 7 DM 120/2016), la candidata presenta n. 15 pubblicazioni: 2 edizioni critiche (n. 5, 6), 2 monografie (n. 13, 15), 9 contributi in volume (n. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14), 2 articoli in rivista (n. 4, 12). La produzione scientifica appare continua sotto il profilo temporale, in sedi editoriali nazionali e internazionali. Gli interessi scientifici sono di taglio prevalentemente comparatistico, come testimoniano la monografia «Calderón in [#OMISSIS#]. Ispanismo ed italianismo nel teatro francese del XVII secolo» (n. 15/2000), i contributi che riguardano i vari rifacimenti di «Le Comte d’Essex. Histoire anglaise» (n. 9/2010), gli adattamenti e le riscritture francesi di alcune opere teatrali italiane tra Sei e Settecento (n. 1/2016, n. 8/2010, n. 11/2008), gli adattamenti di Calderón e di altri drammaturghi [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#] (n. 12/2006, n. 3/2015, n. 4/2014, n. 10/2008). Oltre alle edizioni critiche di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di Antoine Le Métel d’Ouville, di [#OMISSIS#] Corneille (n. 5/2014, n. 6/2013, n. 13/2006), si segnalano l’analisi tematica di un’opera di Prévost (n. 14/2001), lo studio del romanzo (n. 7/2012) e della novella (n. 2/2015) nel passaggio dal primo al secondo Seicento. Anche se, complessivamente, la produzione della candidata rivela interessanti competenze, il suo profilo non risulta sostanzialmente attinente al settore 10/H1. Si auspica pertanto in futuro un [#OMISSIS#] investimento della candidata in questo SC. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame, la Commissione, a maggioranza di 3/5 dei componenti, ritiene che la candidata non possa ancora assolvere alle funzioni di professore di I fascia nel SC 10/H1.
Il giudizio collegiale conclude per la non idoneità della ricorrente alle funzioni di professore di prima fascia, recependo l’esito negativo dei giudizi di tre commissari su cinque.
E’ [#OMISSIS#] da subito sottolineare come la piana lettura della riportata valutazione sulle pubblicazioni consente di far emergere un unico aspetto negativamente valutato dalla Commissione, ossia la non pertinenza del profilo con il settore 10/H1, mentre con riferimento [#OMISSIS#] altri criteri di valutazione dettati dalla normativa sopra richiamata ed in particolare anche ai “requisiti di originalità, rigore metodologico e innovatività in ordine alle tematiche trattate”, il giudizio non riporta alcuna considerazione, se non limitatamente alla continuità (sotto il profilo temporale, e per sedi nazionali e internazionali) valutata positivamente e alle “interessanti competenze”.
Si tratta di un aspetto, quello della non pertinenza che emerge unicamente nei giudizi di due Commissari (professori [#OMISSIS#] e Marchesi), come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso, e che peraltro appare sostanzialmente immotivato poiché la Commissione si limita al riguardo a fare un breve accenno al “taglio prevalentemente comparatistico” degli interessi scientifici della candidata.
Al riguardo colgono, dunque nel segno, entrambi i motivi di ricorso, i quali presentano [#OMISSIS#] di stretta attinenza, tali da consentirne una trattazione unitaria.
Il giudizio finale si presenta privo di motivazione laddove conclude per la non idoneità a fronte di una solamente asserita “non pertinenza” rispetto al settore concorsuale di riferimento ed inoltre non appare costituire la corretta sintesi di tutte le posizioni espresse dai diversi Commissari.
I singoli giudizi individuali, di cui il giudizio collegiale dovrebbe costituire la sintesi e che dovrebbero consentire una migliore e più ampia lettura del giudizio finale, da un lato valorizzano in termini positivi gli studi “anche” comparatistici della candidata (professoressa Bruera), dall’altro sembrano motivare l’esito negativo del giudizio sulla mancanza di un apporto innovativo (professoressa Henrot) piuttosto che sulla natura comparatistica di alcuni studi, soltanto i due richiamati giudizi (dei professori [#OMISSIS#] e Marchesi) fanno invece riferimento a tale aspetto per ritenere la non idoneità della candidata per il settore concorsuale cui ambisce.
Peraltro siffatti giudizi, [#OMISSIS#] loro estrema sinteticità, non consentono neppure di comprendere per quale ragione il taglio comparatistico, piuttosto che un arricchimento della produzione scientifica, costituisca invece un elemento per escluderne tout court l’attinenza al settore concorsuale.
2.3 Come si è visto in base all’art. 6 comma 1 lett. b) del richiamato D.M. la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che, oltre ad ottenere una valutazione positiva sull’impatto della produzione scientifica e ad essere in possesso di almeno tre titoli, presentano pubblicazioni valutate “in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’allegato B”, in base al quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
Tuttavia nel [#OMISSIS#] di specie la Commissione nel giudizio finale motiva l’esito negativo della valutazione unicamente in ragione della non pertinenza rispetto al settore concorsuale, di cui tuttavia non sono neppure esplicitate le ragioni per cui l’aspetto comparatistico della produzione scientifica ne escluda automaticamente la riconducibilità al settore concorsuale in questione.
Inoltre gli altri criteri previsti dalla normativa o non sono richiamati o sono meramente accennati, conseguendone altresì un ulteriore difetto di motivazione.
Infine, nota ancor più di rilievo ai fini della ritenuta illegittimità, è il fatto che il giudizio finale si presenti come riproduttivo della posizione in ordine alla “non pertinenza” rappresentata da due soli Commissari su cinque, conseguendone pertanto la carenza del carattere della collegialità del giudizio finale, intesa quale sintesi dei diversi giudizi individuali.
Fondati, pertanto, risultano sia il primo che il secondo motivo di ricorso.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto con riferimento all’azione demolitoria nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di I fascia nel settore 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata dovrà quindi essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il [#OMISSIS#] di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/09/2021