TAR Lazio, Sez. III stralcio, 13 settembre 2021, n. 9736

Regolamento di Ateneo sui Dottorati di Ricerca: casi di revoca e sospensione della borsa di studio.

Data Documento: 2021-09-13
Area: Giurisprudenza
Massima

È legittima la disposizione del Regolamento di Ateneo sui Dottorati di Ricerca che preveda che il Collegio dei Docenti, in casi di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero in caso di comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa, possa motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso.
Alla luce di tale disposizione, legittimo è anche il provvedimento con il quale l’Ente universitario sospende il pagamento della borsa di studio, a seguito della mancata consegna della prevista relazione annuale relativa all’attività di ricerca, nonché della mancata partecipazione alle attività formative e ai seminari organizzati presso l’Ente.

Contenuto sentenza

N. 09736/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2013, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ivrea, 34;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Avvocatura Generale dello Stato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, P.Le [#OMISSIS#] Moro, 5;
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per Le Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento di esclusione per decadenza del 6 luglio 2012 dal corso di dottorato di ricerca in scienze merceologiche, XXV ciclo – risarcimento danni; – di tutti gli atti connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 23 luglio 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato ammesso al XXV ciclo del corso di dottorato di ricerca in “Scienze merceologiche”, ottenendo la borsa di studio finanziata dall’Istituto Superiore delle
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) del Ministero dello Sviluppo Economico.
Successivamente l’ISCTI partecipava alla Università ed al tutor del ricorrente che quest’[#OMISSIS#] non aveva consegnato la prevista relazione annuale relativa all’attività di ricerca, così l’Ente provvedeva a sospendere il pagamento della borsa di studio prevista per il secondo anno.
Il medesimo rilievo veniva avanzato anche dal coordinatore del corso di dottorato.
In data 8 [#OMISSIS#] 2012, il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Merceologiche” dell’Università degli Studi “La Sapienza” deliberava di escludere il ricorrente dal III anno del corso di dottorato.
Il provvedimento veniva comunicato all’interessato il giorno 4 giugno 2012.
Seguiva la replica del ricorrente ed un incontro tra quest’[#OMISSIS#] e gli organi universitari.
In data 6 luglio 2012 prot. n. 0042541, il Rettore, con decreto n. 2330, escludeva il dott. [#OMISSIS#] dal corso di Dottorato di ricerca in “Scienze merceologiche” XXV ciclo, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca.
In data 3 agosto 2012 l’ISCTI riceveva, dal ricorrente, la seconda relazione.
Avverso la esclusione, il ricorrente, avanzava ricorso giurisdizionale con contestuale istanza cautelare e richiesta di provvedimento monocratico.
Con decreto cautelare n. 198 del 2013 veniva respinta l’istanza e fissata la [#OMISSIS#] di consiglio.
Alla successiva [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 la istanza cautelare veniva respinta.
Nessun successivo contributo è pervenuto dalle parti.
Osserva il Collegio.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’art. 10, comma 3, del Regolamento di Ateneo sui Dottorati di Ricerca prevede che ” Il Collegio, in casi di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in [#OMISSIS#] di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso”.
Risulta dagli atti di causa che il ricorrente è stato escluso dal Dottorato perché lo stesso, non solo non ha provveduto a rassegnare la prevista relazione di fine anno, ma non ha partecipato alle attività formative e ai seminari organizzati presso l’Ente.
Conseguentemente, considerati tali essenziali inadempimenti posti in essere dal ricorrente, la struttura universitaria ha ritenuto necessario adottare il provvedimento escludente che, pertanto, risulta conforme e legittimo al dato fattuale accertato.
Il Collegio ritiene di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 luglio 2021, tenutasi da remoto ed in video conferenza, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
​Pubblicato il 13/09/2021