Non deve essere sospesa cautelarmente l’esclusione dalla partecipazione al test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria del concorrente sprovvisto della certificazione verde a nulla rilevando che avesse prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test.
TAR Emilia Romagna, Bologna, ord. 27 ottobre 2021, n. 496
Covid-19 – Green pass – Test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria – Candidato privo di green pass - Certificazione priva di QR code attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test – Esclusione
N. 00496/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00752/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#], ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento di esclusione alla partecipazione al test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria Anno Accademico 2021/2022, del 03.09.2021;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum e del Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al test per la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo di [#OMISSIS#] per mancanza di “Certificazione verde” avendo comunque prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test;
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che:
– ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2;
– la certificazione verde COVID -19 attesta, tra l’altro, la condizione dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'[#OMISSIS#] anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9 c. 2 lett. c) del citato decreto);
– ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.”;
– nelle Linee [#OMISSIS#] MUR del 16 agosto 2021 pubblicate sul [#OMISSIS#] web il 25 agosto 2021 (parti integranti del bando per l’ammissione al corso in esame) vi è un espresso richiamo alla suindicata normativa primaria e secondaria in tema di obbligo di certificazione verde e relative modalità di controllo;
Considerato che in base al suindicato quadro normativo di riferimento – sinteticamente richiamato – l’autenticità e la validità delle prescritte certificazioni verdi risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code, si che l’impugnata esclusione appare “prima facie” immune dalle doglianze dedotte;
Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'[#OMISSIS#]-Romagna [#OMISSIS#] (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/10/2021