N. 11437/2021 REG.PROV.COLL.
N. 14452/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14452 del 2018, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Università degli Studi di Chieti – “G. D'[#OMISSIS#]”, Università degli Studi di del Molise, Università degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio [#OMISSIS#], Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii”, Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Policlinico, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Polo Pontino, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” S. [#OMISSIS#], Università degli Studi di Roma – “Tor Vergata”, Università degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Torino Sede di Orbassano, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Varese “Insubria”, Università degli Studi di Vercelli “[#OMISSIS#]”, Università degli Studi di Verona non costituiti in giudizio;
Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Universita’ degli Studi Bari, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum, Universita’ degli Studi Brescia, Universita’ degli Studi Cagliari, Universita’ degli Studi Catania, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, Universita’ degli Studi Molise, Universita’ degli Studi G D'[#OMISSIS#] – Chieti, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], Universita’ degli Studi Genova, Universita’ degli Studi L’Aquila, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], Universita’ degli Studi Milano, Universita’ degli Studi Milano Bicocca, Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii, Universita’ degli Studi di Modena e Reggio [#OMISSIS#], Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, Universita’ degli Studi Palermo, Universita’ degli Studi Parma, Universita’ degli Studi Pavia, Universita’ degli Studi Perugia, Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, Universita’ Politecnica delle Marche – Ancona, Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata, Universita’ degli Studi Sassari, Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#] – Fisciano, Universita’ degli Studi Siena, Universita’ degli Studi Torino, Universita’ degli Studi Trieste, Universita’ degli Studi Udine, Universita’ degli Studi dell’Insubria – Varese, Universita’ del [#OMISSIS#] Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Padova, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 6;
Universita’ di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ciuccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l’a.a. 2018/2019, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
B) della graduatoria unica nazionale, ancora in corso di definizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
C) della graduatoria unica pubblicata in data -OMISSIS-ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
D) dei punteggi pubblicati in data -OMISSIS-ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
E) dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2018/2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo de quo, C.U.N.);
F) delle disposizioni interministeriali del 2018, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018-2019”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
G) del Decreto Ministeriale del -OMISSIS– Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
H) del decreto Ministeriale del -OMISSIS– Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua [#OMISSIS#] a.a. 2018-2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
I) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al ministero per i corsi in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
J) del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS– Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2018/2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
K) del Decreto Interministeriale n. -OMISSIS– Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
L) del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2018/2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
M) del provvedimento della predetta Commissione con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2018/2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/omenzionati;
N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso l’ateneo indicato in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
O) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Università e Ricerca e di Universita’ degli Studi Bari e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum e di Universita’ degli Studi Brescia e di Universita’ degli Studi Cagliari e di Universita’ degli Studi Catania e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e di Universita’ degli Studi Molise e di Universita’ degli Studi G D'[#OMISSIS#] – Chieti e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi Genova e di Universita’ degli Studi L’Aquila e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi Milano e di Universita’ degli Studi Milano Bicocca e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Universita’ degli Studi di Modena e Reggio [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli e di Università degli Studi di Padova e di Universita’ degli Studi Palermo e di Universita’ degli Studi Parma e di Universita’ degli Studi Pavia e di Universita’ degli Studi Perugia e di Universita’ di Pisa e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Universita’ Politecnica delle Marche – Ancona e di Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita’ degli Studi Sassari e di Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#] – Fisciano e di Universita’ degli Studi Siena e di Universita’ degli Studi Torino e di Universita’ degli Studi Trieste e di Universita’ degli Studi Udine e di Universita’ degli Studi dell’Insubria – Varese e di Universita’ del [#OMISSIS#] Orientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnavano con il ricorso in trattazione gli atti indicati in epigrafe contestando una serie di [#OMISSIS#] attinenti alla determinazione dei posti da mettere a concorso ( il terzo ed il quarto) ed allo svolgimento della preselezione ( il primo, il secondo ed il [#OMISSIS#] ).
La difesa erariale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituivano anche l’Università di Pisa e di Padova con memorie rispettivamente del 1 febbraio 2019 e del 29 gennaio 2019 eccependo in limine il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso “cumulativo” mancandone i presupposti oltre a concludere per il rigetto del ricorso.
Alla Udienza del 14 luglio 2021 il gravame è stato ritenuto in decisione.
2. Il Collegio ritiene che l’eccezione preliminare dedotta dalle Università di Pisa e di Padova sia fondata.
Deve considerarsi orientamento univoco della giurisdizione amministrativa che affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi.
Anche dopo la codificazione del 2010 (art. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di senso negativo che di senso positivo; i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi. (cfr. sul punto, per tutte, Consiglio di Stato, Sez. -OMISSIS-).
2.1. La Sezione si è già pronunciata numerose volte in sede cautelare enunciando il delineato profilo di inammissibilità per la natura collettiva del ricorso che riunisce svariati ricorrenti portatori di posizioni inter eos confliggenti (cfr. T.A.R: Lazio – Roma, Sez. -OMISSIS-, Ord.).
Pertanto deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo proposto da più soggetti, tutti non utilmente collocati in graduatoria di merito, con conseguente possibile conflitto di interessi tra gli stessi, non solo potenzialmente, attesa l’evidente impossibilità di configurare in modo univoco la c.d. prova di resistenza, in ragione delle diverse posizioni occupate.
Peraltro i ricorrenti hanno ottenuto tutti punteggi inferiori alla soglia minima prevista per l’ammissione ed, al di là della legittimità dell’esistenza di tale soglia, neanche accogliendo per ipotesi una censura sul numero dei posti l’eventuale aumento del numero dei posti potrebbe giovar loro visto il rilevantissimo numero di candidati non vincitori che li precedono.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e quanto alle spese si può disporne la compensazione stante la natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 luglio 2021 in videoconferenza da remoto ex art. 5, d.l. n. 137/2020 conv. con l. n. 176/2020, con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Chiara [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 08/11/2021