In capo al lavoratore collocato in quiescenza sussiste un vero e proprio diritto alla percezione dell’indennità di buonuscita (art. 1 D.P.R. 1032/1973), cui corrisponde l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione: prevede infatti l’art. 26 del D.P.R. 1032/1973 che “l’indennità di buonuscita…è liquidata d’ufficio”, senza che sia richiesta la presentazione di alcuna istanza da parte dell’interessato (il quale, nel caso di specie, si è finanche infruttuosamente attivato). In questa direzione, l’IBU è un credito di natura retributiva, ancorché differita rispetto alla concreta prestazione dell’attività lavorativa, con funzione anche previdenziale. E infatti, le indennità sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione.
TAR Lazio, sez. III quater, 11 novembre 2021, n. 11599
Collocamento in quiescenza e diritto alla percezione dell’indennità di buonuscita
N. 11599/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04486/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4486 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] E Associati Studio Legale in Roma, via Boezio n.2;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’obbligo dell’INPS di procedere alla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS), sotto forma di Indennità di Buonuscita (IBU), spettante al Prof. -OMISSIS-per l’attività svolta presso l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II dal 1.03.1976 al 31.10.1998, nonché per il servizio militare (19.01.1977-18.04.1978) e, [#OMISSIS#] 2 deliberazione di riscatto n. 91811 del 31/10/1984, per il periodo di studi dal 1.11.1969 al 31.10.1975, nonché per la condanna dell’Istituto medesimo a corrispondere al Prof. -OMISSIS- la suddetta indennità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto fino all’effettivo soddisfo per i crediti retributivi maturati con riferimento ai periodi dal 1.11.1969 al 31.12.1994, e maggiorata dei soli interessi legali dal dovuto e fino all’effettivo soddisfo per i crediti retributivi maturati nel periodo dal 1°.01.1995 al 31.10.1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Va premesso in punto di fatto che:
a) il ricorrente ha prestato servizio quale docente universitario prima presso il Policlinico di Napoli, poi presso quello di Catanzaro, infine presso il Campus Bio Medico di Roma;
b) in seguito al collocamento in quiescenza, il Campus Bio Medico liquidava il Trattamento di Fine Servizio (TFS) in ragione tuttavia dei soli anni di servizio prestati presso la struttura medesima. In relazione ai restanti anni di servizio, si attendeva apposita comunicazione da parte delle rispettive sedi INPS di Napoli e Catanzaro. Soltanto quest’[#OMISSIS#] provvedeva a trasferire il c.d. “maturato economico”. [#OMISSIS#] veniva invece disposto dalla sede di Napoli. E tanto nonostante le reiterate diffide in tal senso inoltrate (cfr. [#OMISSIS#] messa in mora in data 3 marzo 2020) anche dall’odierno ricorrente. Seguivano soltanto alcune note INPS dal tenore del tutto interlocutorio (cfr. nota in data 12 marzo 2020, con cui si evidenziano alcune rimodulazioni interne della competenza tra diverse sedi INPS; nota in data 2 novembre 2020, con cui si trasmettono meri dati da parte dell’Università di Napoli);
c) insorgeva a questo punto il ricorrente ritenendo le note suddette come meramente soprassessorie e dunque per chiedere, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimo silenzio formatosi sulla propria [#OMISSIS#] istanza del 3 marzo 2020 nonché la declaratoria dell’obbligo di provvedere, in tal senso, in capo alla amministrazione intimata;
d) si costituiva in giudizio l’amministrazione previdenziale intimata la quale, nel sollevare il difetto di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto un obbligo di provvedere in tal senso graverebbe unicamente in capo al Campus Bio Medico di Roma;
e) alla [#OMISSIS#] di consiglio del 26 ottobre 2021 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di seguito [#OMISSIS#].
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, 8 febbraio 2007, n. 371), l’esame di questo Tribunale amministrativo dovrà articolarsi in due momenti:
a) appurare se effettivamente ricorra nel [#OMISSIS#] di specie un comportamento inerte della p.a.;
b) verificare che lo stesso comportamento non sia giustificato dalla manifesta infondatezza (o assurdità, genericità, etc.) dell’istanza formulata dal privato.
Quanto al punto sub a) deve rilevarsi come, a fronte della [#OMISSIS#] diffida inoltrata in data 3 marzo 2020, non risulta che l’Istituto intimato abbia attivato, né tanto meno concluso, nei termini previsti dalla normativa previdenziale di settore alcun procedimento amministrativo. Né d’altra parte potrebbero risultare satisfattive, in questo senso, le due citate note rispettivamente in data 12 marzo 2020 e 2 novembre 2020, dato il loro contenuto evidentemente soprassessorio [#OMISSIS#] parte in cui si evidenzia una mera rimodulazione interne delle competenze tra sedi INPS nonché la semplice trasmissione di dati da parte dell’Ateneo partenopeo.
Quanto al punto sub b) va poi osservato che:
1. In capo al lavoratore collocato in quiescenza sussiste un vero e proprio diritto alla percezione dell’indennità di buonuscita (art. 1 D.P.R. 1032/1973) cui corrisponde l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione: prevede infatti l’art. 26 del D.P.R. 1032/1973 che “l’indennità di buonuscita…è liquidata d’ufficio”, senza che sia richiesta la presentazione di alcuna istanza da parte dell’interessato (il quale, nel [#OMISSIS#] di specie, si è finanche infruttuosamente attivato). In questa direzione, l’IBU è un credito di natura di retributiva, ancorché differita rispetto alla concreta prestazione dell’attività lavorativa, con funzione anche previdenziale. Ed infatti, le indennità sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione;
2. Quanto alla competenza in subiecta materia è la stessa difesa INPS ad affermare che: “La circostanza … circa l’obbligo dell’Inps a trasferire all’amministrazione di destinazione il maturato economico riferito al servizio svolto dal ricorrente presso le Università statali, è del tutto irrilevante, riguardando tale circostanza i rapporti interni tra Inps e Campus-Biomedico” (cfr. pag. 2 memoria depositata in data 6 ottobre 2021). Ed ancora che: “il trasferimento del “maturato economico” del ricorrente presso le Università statali di provenienza … è un elemento meramente contabile e di esclusiva rilevanza interna tra Inps e amministrazione di destinazione” (cfr. pag. 7 citata memoria INPS);
3. Emerge dunque, nel descritto quadro normativo ed amministrativo, un chiaro dovere degli uffici INPS a trasferire il c.d. “maturato economico”. Obbligo confermato anche dalla citata giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 509) e del resto osservato dalla sede INPS di Catanzaro ma non pure da quella di Napoli.
Da quanto complessivamente detto consegue la fondatezza della domanda circa la illegittimità dell’inerzia al riguardo serbata dall’INPS e dunque l’accoglimento del gravame, con il conseguente obbligo per l’amministrazione intimata di adottare, nel [#OMISSIS#] di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione del presente gravame, un atto diretto a dare riscontro alla nuova domanda, formulata in data 3 marzo 2020, diretta ad ottenere il c.d. “maturato economico” da parte della intimata amministrazione previdenziale (INPS).
In [#OMISSIS#] di infruttuosa scadenza del suddetto [#OMISSIS#] si nomina sin da ora il Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o un funzionario da lui stesso delegato, quale commissario ad acta deputato alla esecuzione dell’obbligo di provvedere nei sensi e nei termini sopra specificati.
Le spese del presente giudizio [#OMISSIS#] poste a carico della soccombente amministrazione previdenziale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto dichiara l’obbligo a carico della intimata INPS di concludere con un provvedimento espresso, nel [#OMISSIS#] di giorni 60 dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento
relativo alla diffida notificatagli in data 3 marzo 2020.
In [#OMISSIS#] di infruttuosa scadenza del suddetto [#OMISSIS#] nomina sin da ora il Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta deputato alla esecuzione della presente decisione, nell’ulteriore [#OMISSIS#] di 60 giorni.
Condanna l’Amministrazione previdenziale intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate [#OMISSIS#] misura di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre [#OMISSIS#] accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/11/2021