N. 12043/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, via G. [#OMISSIS#] n. 10;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ASN
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 05/E2 – Biologia Molecolare -, pubblicato sul [#OMISSIS#] del M.I.U.R il 13 novembre 2020
Si costituiva il ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e [#OMISSIS#] allegati A e E.
Mentre l’art. 5 richiede che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso nonché superi almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “C” al d.m.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).
I Commissari sono cinque e i candidati ottengono l’abilitazione solo se hanno ottenuto almeno 3 su 5 giudizi positivi, ricondotti poi ad un unico giudizio collegiale.
Ulteriori disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Nel [#OMISSIS#] di specie, parte ricorrente: ha avuto una valutazione negativa sul possesso dei titoli.
Il giudizio negativo appare sostanzialmente incentrato sui titoli.
Il giudizio non appare tuttavia idoneo a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguati i titoli in considerazione della mancanza di adeguata motivazione sugli stessi e della non completezza dei giudizi espressi che non descrivono in modo analitico le ragioni che hanno spinto la commissione e i singoli componenti a ritenere non idonei quelli indicati dal ricorrente.
La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e [#OMISSIS#] individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata [#OMISSIS#] determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere [#OMISSIS#] interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. II, 15 febbraio 2017, n. 127).
In particolare, con riferimento al titolo sub L): “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività 10 di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione” non appare fornita dalla amministrazione adeguata motivazione. Relativamente a tale titolo la Commissione, nel verbale del 21 novembre 2018 aveva indicato il seguente criterio “Solo responsabilità di team di ricerca in istituzioni che per loro natura non considerano la pubblicazione scientifica come loro target principale (aziende, enti regolatori)”. La parte ricorrente rappresenta di essere stato: “- Responsabile Scientifico del team di ricerca operante presso il Laboratorio Zebrafish (Ente di riferimento: Centro di Servizi Laboratoristici “Advanced Technologies Network”).. dal 01-09-2011 a oggi”; “- Responsabile Scientifico di un team di ricerca con attività finalizzate al miglioramento di vettori lentivirali ai fini di terapia genica della talassemia, in collaborazione con la Fondazione [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Cutino, ente del territorio [#OMISSIS#] che si occupa proprio di migliorare la qualità della [#OMISSIS#] dei pazienti affetti da talassemia. dal 07-07-2016 al 31-12-2017”; “- Responsabile Scientifico di un team di ricerca per l’effettuazione di saggi tossico-epigenetici in zebrafish di nuovi ritrovati farmacologici (Ente di riferimento: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus). dal 03-04-2018 al 18-07-2019” “- Responsabile di un team di ricerca per lo sviluppo di strategie terapeutiche molecolari innovative per il trattamento della retinite pigmentosa (Ente di riferimento: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]-Cervello” di Palermo). dal 05-04-2019 a oggi”.
Non sono quindi chiare le ragioni in base alle quali la commissione non abbia valutato tali titoli.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il [#OMISSIS#] di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
La natura assorbente delle argomentazioni che precedono esonera il giudicante dall’esaminare gli ulteriori motivi di ricorso formulati da parte ricorrente.
3. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/11/2021