TAR Lazio, sez. III, 17 novembre 2021, n. 11823

Ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria - Assenza della sottoscrizione della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici etichetta in calce alla scheda anagrafica ai sensi dell'Allegato 1, punto 9, lettera j), ultimo periodo del D.M. n. 463/2015

Data Documento: 2021-11-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel merito, il ricorso introduttivo merita accoglimento, in considerazione della fondatezza della censura con cui si lamenta che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea, secondo quanto previsto dal Bando di partecipazione. E’ vero infatti che l’All.1, punto 9 al D.M. n.463/2015 prevede alla lett. j), che “il candidato si reca alla postazione predisposta dalla commissione e viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, alla presenza della Commissione, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte“; tuttavia la successiva lettera k) sancisce espressamente che “le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d’aula, qualora il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione. In tal caso, il CINECA non determina il relativo punteggio“, circostanza di fatto ben diversa da quella in esame. Il fatto che la lex specialis commini l’esclusione dal concorso solo a fronte della sottoscrizione del modulo risposte, ad avviso del Collegio, trova una comprensibile ratio nel fatto che mentre la circostanza che il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione integra un presupposto tale da compromettere l’anonimato del compito, giustificando quindi l’esclusione dal concorso del candidato, altrettanto non può dirsi per la mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica. In particolare, come si desume chiaramente dal punto 9, lett.j) dell’All.1 al D.M. n.463/2015, la finalità della sottoscrizione della scheda è esclusivamente quella di porre l’attenzione del candidato e sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima), e sull’avvenuta verifica della corrispondenza delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione di errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica.
Ne deriva, quindi, che – anche a voler prescindere dalla mancanza di una espressa clausola di esclusione nei bandi che costituiscono la lex specialis del procedimento – alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica potrebbe attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel caso in cui vi fosse contestazione sui dati ivi contenuti (comunque apposti di pugno dal candidato) o, in ultimo, sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento alle quali soltanto il D.M n.463/2015 attribuisce il ruolo di attribuire la paternità del modulo risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati nella scheda anagrafica.
Ed invero, se in linea del tutto teorica una scheda anagrafica contenente i dati del candidato, ove non sottoscritta potrebbe essere “sostituita” ex post, ciò in concreto è impedito dal fatto che ogni modulo risposte è abbinato alla sua scheda anagrafica sulla base di una etichetta contenente un codice perfettamente coincidente, il che vale a dimostrare che quel determinato modulo risposte sia stato compilato proprio dalla persona i cui dati sono trascritti nella scheda (pur se non sottoscritti).
Nel caso in esame, pertanto – in cui non vi è alcuna contestazione né sui dati identificativi del candidato né sulla perfetta coincidenza delle etichette adesive apposte sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica – all’assolvimento dell’adempimento relativo alla mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica, pur obbligatoriamente previsto a carico del candidato per le finalità già evidenziate, deve essere riconosciuto un mero rilievo di irregolarità formale.
Del resto, seppure in sede cautelare, anche il Consiglio di Stato con recenti provvedimenti ha ritenuto che “la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea di che trattasi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l’effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato (assicurata dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico)” (cfr. sez.VI n.139 del 19 gennaio 2016)”. In conclusione, non essendo la clausola di esclusione di cui trattasi espressamente prevista dalla lex specialis e trattandosi, comunque, di irregolarità formale il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe impugnato.

Contenuto sentenza

N. 11823/2021 REG.PROV.COLL.
N. 12609/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12609 del 2015, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi G. D'[#OMISSIS#] di Chieti – Pescara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento previa sospensione
– del provvedimento con cui è stata annullata la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’odierna ricorrente “per assenza della sottoscrizione della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici etichetta in calce alla scheda anagrafica ai sensi dell’Allegato 1, punto 9, lettera j), [#OMISSIS#] periodo del DAVI. n. 463/2015”, “universitaly.it”;
– della graduatoria pubblicata il 2 ottobre 2015, [#OMISSIS#] parte in cui non è inserita l’odierna ricorrente;
– della graduatoria pubblicata il 7 ottobre 2015, [#OMISSIS#] parte in cui non è inserita l’odierna ricorrente;
– dello scorrimento di graduatoria pubblicato il 21 ottobre 2015 e le prossime graduatorie che saranno pubblicate in ragione degli scorrimenti;
– dell’avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca datato 11 settembre 2015, pubblicato sul [#OMISSIS#] riservato [#OMISSIS#] Atenei, con il quale si dispone che “nei casi di schede anagrafiche prive di sottoscrizione e/o moduli risposta su cui non sono state applicate le etichette, la prova deve essere annullata”;
– ove esistente, dell’eventuale atto di recepimento del suddetto avviso MIUR datato 11 settembre 2015, da parte dell’Università degli Studi G. d'[#OMISSIS#] di Chieti-Pescara, non conosciuto;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna ricorrente.
E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C P.A DELLE 
AMMINISTRAZIONI INTIMATE
all’adozione del relativo provvedimento di inserimento [#OMISSIS#] graduatoria relativa all’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi dal ricorrente cagionati dalla mancata immatricolazione, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 4455/2015 del 19 ottobre 2015;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi G. D'[#OMISSIS#] di Chieti – Pescara, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. n. 5177/2015 del 19 novembre 2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 3 novembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiedeva l’annullamento previa sospensione dei provvedimenti in epigrafe concernenti l’annullamento della sua prova per l’ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana presso l’Università degli Studi “G. D’[#OMISSIS#]” di Pescara-Chieti per l’a.a. 2015-16 – ove aveva ottenuto il punteggio di 33,20, idoneo per la collocazione in posto utile della graduatoria – per la riscontrata “assenza della sottoscrizione della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici etichetta in calce alla scheda anagrafica ai sensi dell’Allegato 1, punto 9, lettera j), [#OMISSIS#] periodo del D.M. n. 463/2015”.
La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.
I. Violazione e/o Falsa Applicazione del Bando di concorso di cui al D.M. n. 463/2015 — Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Rettorale n. 2368/2015 —Violazione del principio di immodificabilità postuma dei bandi di gara —Violazione del principio di interpretazione dei bandi di concorso — Violazione del principio di pubblicità delle modifiche apportate al bando di concorso —Disparità di trattamento — Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità e trasparenza della P.A. — Eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà —Eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto — Difetto di motivazione”.
Né il DM n. 463/2015, quale bando nazionale, né i bandi di concorso delle varie Università, emanati con Decreti Rettorali — nel [#OMISSIS#] di specie l’Università G. d'[#OMISSIS#] di Chieti-Pescara aveva adottato il Decreto Rettorale n. 1139/2015 — prevedevano una causa di annullamento della prova come quella invocata.
La legge della procedura non poteva essere modificata con un mero “avviso” ovvero con una mera comunicazione, di cui era stata data notizia solo tramite il “portale” interno [#OMISSIS#] Atenei e neanche pubblicizzata adeguatamente. Risultavano, così, violati i principi della “par condicio” tra i concorrenti nonché quelli di buon andamento e di imparzialità della p.a.
La necessità di garantire una cornice di certezza e trasparenza nell’applicazione e nel rispetto delle clausole del bando comportava la impossibilità di integrazione postuma del bando, come attestato da alcune pronunce giurisprudenziali che erano richiamate.
Così pure, non era riscontrabile alcuna formulazione poco chiara del bando stesso che richiedeva una specificazione successiva alla sua adozione.
In realtà, le cause di annullamento della prova erano chiaramente previste nel bando – e tra queste non era compresa l’ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici etichetta in calce alla scheda anagrafica – e comunque le clausole del bando dovevano essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione, senza alcuna possibilità di integrazione o modifica in assenza di palesi ambiguità, come da giurisprudenza riportata.
Ad ogni modo e in subordine, la ricorrente rilevava che il MIUR, per poter legittimamente modificare le disposizioni del bando, avrebbe dovuto quantomeno renderle note seguendo le modalità di pubblicità obbligatorie ovvero utilizzando le medesime forme attraverso le quali era stata data pubblicità al bando stesso, circostanza, questa, non verificatasi.
Con il decreto presidenziale monocratico in epigrafe, era accolta la domanda ex art. 61 c.p.a., con conseguente inserimento della ricorrente [#OMISSIS#] graduatoria.
Si costituivano in giudizio il Ministero e l’Ateneo intimati, illustrando in una memoria le tesi orientate a rilevare l’infondatezza del ricorso, ritenendo che l’omissione riscontrata fosse di natura “sostanziale” e non formale ai fini del rispetto del principio dell’anonimato.
Con l’ordinanza collegiale in epigrafe, la domanda ex art. 55 c.p.a. era pure accolta, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, l’inadempimento contestato a parte ricorrente avesse natura formale e che, comunque, non era prescritto a pena di esclusione nel bando concorsuale.
La ricorrente, in prossimità della trattazione di merito – di cui, in una prima udienza del 12 dicembre 2017, era disposto rinvio a data da destinarsi – depositava memorie in cui illustrava di aver superato nel frattempo diversi esami, invocando l’intervenuto affidamento e il c.d. “consolidamento degli effetti”, in applicazione del principio enucleabile dall’art. 4, comma 2-bis, d.-l. n. 115/2005, convertito [#OMISSIS#] legge n. 168/2005, e prospettando conseguentemente l’improcedibilità del gravame sotto tale profilo, come da giurisprudenza richiamata.
Alla pubblica udienza del 3 novembre 2021 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio può prescindere dall’affrontare il tema del “consolidamento” come introdotto da [#OMISSIS#] dalla ricorrente, riscontrando che sulla specifica fattispecie, per le prove di ammissione di cui al medesimo a.a. 2015-16, questo Tribunale si è già pronunciato, con sentenza della Sezione III bis, n. 1747/2017 del 2 febbraio 2017 (passata in giudicato), sulla fondatezza del ricorso, con argomenti da cui non si rinviene motivo di discostarsi e che si riportano, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
“In via preliminare, il Collegio ritiene che possa prescindersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio non essendo identificabili [#OMISSIS#] fattispecie de quo controinteressati se non in via di fatto, come già argomentato in precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr. Tar Lazio, sez.III bis., ord.caut. n. 242/2015).
Nel merito, il ricorso introduttivo merita accoglimento, in considerazione della fondatezza della censura con cui si lamenta che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea, secondo quanto previsto dal Bando di partecipazione.
E’ vero infatti che l’All.1, punto 9 al D.M. n.463/2015 prevede alla lett. j), che “il candidato si reca alla postazione predisposta dalla commissione e viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, alla presenza della Commissione, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte”; tuttavia la successiva lettera k) sancisce espressamente che “le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d’aula, qualora il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione. In tal [#OMISSIS#], il CINECA non determina il relativo punteggio”, circostanza di fatto ben diversa da quella in esame.
Il fatto che la lex specialis commini l’esclusione dal concorso solo a fronte della sottoscrizione del modulo risposte, ad avviso del Collegio, trova una comprensibile ratio nel fatto che – come ben evidenziato da parte ricorrente – mentre la circostanza che il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione integra un presupposto tale da compromettere l’anonimato del compito, giustificando quindi l’esclusione dal concorso del candidato, altrettanto non può dirsi per la mancata sottoscrizione dei dati contenuti [#OMISSIS#] scheda anagrafica.
Ed invero, il D.M. n.463/2015 attribuisce alla scheda anagrafica, debitamente compilata e sottoscritta, l’esclusiva rilevanza di consentire alla Commissione l’identificazione del candidato, e ciò al punto che “Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel [#OMISSIS#], la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell’operazione darà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni [#OMISSIS#] la sostituzione dell’intero plico” (v.punto 9 dell’All.1).
In particolare, come si desume chiaramente dal punto 9, lett.j) dell’All.1 al D.M. n.463/2015, la finalità della sottoscrizione della scheda è esclusivamente quella di porre l’attenzione del candidato e sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno [#OMISSIS#] scheda medesima), e sull’avvenuta verifica della corrispondenza delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione di errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica.
Ne deriva, quindi, che – anche a voler prescindere dalla mancanza di una espressa clausola di esclusione nei bandi che costituiscono la lex specialis del procedimento – alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica potrebbe attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel [#OMISSIS#] in cui vi fosse contestazione sui dati ivi contenuti (comunque apposti di pugno dal candidato) o, in [#OMISSIS#], sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento alle quali soltanto il D.M n.463/2015 attribuisce il ruolo di attribuire la paternità del modulo risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati [#OMISSIS#] scheda anagrafica.
Ed invero, se in linea del tutto teorica una scheda anagrafica contenente i dati del candidato, ove non sottoscritta potrebbe essere “sostituita” ex post, ciò in concreto è impedito dal fatto che ogni modulo risposte è abbinato alla sua scheda anagrafica sulla base di una etichetta contenente un codice perfettamente coincidente, il che vale a dimostrare che quel determinato modulo risposte sia stato compilato proprio dalla persona i cui dati sono trascritti [#OMISSIS#] scheda (pur se non sottoscritti).
Nel [#OMISSIS#] in esame, pertanto – in cui non vi è alcuna contestazione né sui dati identificativi del candidato né sulla perfetta coincidenza delle etichette adesive apposte sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica – all’assolvimento dell’adempimento relativo alla mancata sottoscrizione dei dati contenuti [#OMISSIS#] scheda anagrafica, pur obbligatoriamente previsto a carico del candidato per le finalità già evidenziate, deve essere riconosciuto un mero rilievo di irregolarità formale.
Del resto, seppure in sede cautelare, anche il Consiglio di Stato con recenti provvedimenti ha ritenuto che “la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea di che trattasi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l’effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato (assicurata dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico)” (cfr. sez.VI n.139 del 19 gennaio 2016)”.
In conclusione, non essendo la clausola di esclusione di cui trattasi espressamente prevista dalla lex specialis e trattandosi, comunque, di irregolarità formale il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe impugnato.
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria, in assenza di specificazioni al riguardo.
La peculiarità della fattispecie consente eccezionalmente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di annullamento della prova impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 3 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Chiara [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/11/2021