N. 12304/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento recante diniego di iscrizione ad anni successivi al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia datato 30.10.2019 Prot. 0094230, spedito a mezzo raccomandata a.r. il 5.11.2019 e ricevuto il 7.11.2019;
per quanto occorrer possa, del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, D.R. 167/2018, o in ogni [#OMISSIS#] di quello attualmente vigente;
per quanto occorrer possa, del Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia – LMCU, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente e/o coordinato, ancorché ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione la ricorrente gravava il provvedimento assunto dall’Università di Roma “La Sapienza” con nota del 30 ottobre 20219 prot. n. 94230 recante il diniego della sua istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di [#OMISSIS#] magistrale in Medicina e Chirurgia.
Si costituiva in giudizio l’Università “La Sapienza” di Roma il 21 febbraio 2020 con memoria di stile dell’Avvocatura generale dello Stato.
1.1. Con Ordinanza cautelare n. 1279 del 28.2.2020 la Sezione ordinava all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di procedere, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della stessa, alla valutazione dei crediti formativi della ricorrente e alla ricognizione di eventuali posti disponibili in anni di corso successivi al primo della facoltà di Medicina e Chirurgia.
Tale incombente veniva reiterato con successiva Ordinanza collegiale 29 marzo 2021 n. 3759 con cui veniva fissata l’Udienza di trattazione del merito al 9 giugno 2021, all’esito della quale la Sezione disponeva ulteriore reitero della medesima istruttoria con Ordinanza del 4 agosto 2021 n. 9239.
La ricorrente produceva memoria il 6 [#OMISSIS#] 2021 e da [#OMISSIS#] il 17 settembre 2021.
2. Alla pubblica Udienza del 20 ottobre 2021 sulle conclusioni della parte ricorrente udita in discussione la causa veniva ritenuta in decisione.
3. Alla luce delle risultanze della relazione prot. n.30730 del 23/04/2020 redatta dal competente caposettore, versata nuovamente in atti dall’Università resistente (All. 3, produzione Università del 6 agosto 2021) in ottemperanza all’Ordinanza collegiale istruttoria n. 9239 del 2021, il Collegio ritiene di dover respingere la domanda della ricorrente veicolata con il ricorso in scrutinio.
Va premesso in fatto che la ricorrente Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] deduce in ricorso di essere iscritta al secondo anno del corso di Laurea in Scienze farmaceutiche applicate presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (matricola 1792634 – codice corso 28678) e che con lettera raccomandata del 7.10.2019 (doc. 2 produz. ricorr.) ha richiesto di essere immatricolata al secondo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, previo riconoscimento dei seguenti esami sostenuti con esito positivo:
Anatomia umana (SSD BIO/16; CFU 6 nel corso di laurea a quo);
Fisiologia (SSD BIO/09; CFU 6 nel corso di laurea a quo);
Chimica generale (SSD CHIM/03; CFU 9 nel corso di laurea a quo);
Biologia (SSD BIO/15; CFU 9 nel corso di laurea a quo);
Fisica medica ex art. 6 (SSD FIS/07; CFU Medicina 6);
Lingua [#OMISSIS#] (CFU 3 nel corso di laurea a quo – MMS di base per 2 CFU);
3.1. Più in particolare, con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente, ricordando che per effetto della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28.1.2015, è consentito il trasferimento da Facoltà di medicina e chirurgia di Atenei in altri Stati membri dell’Unione a Facoltà italiane e che lo stesso diritto è attribuito [#OMISSIS#] studenti italiani, come affermato [#OMISSIS#] pronuncia appena citata, purché lo studente abbia conseguito il numero minimo di crediti formativi del primo anno, in sintesi, lamenta difetto di motivazione per avere la resistente Università “La Sapienza”, opposto l’inesistenza di posti disponibili senza tuttavia aver provato che effettivamente non si sono determinate vacanze tra gli iscritti [#OMISSIS#] anni successivi al primo.
La ricorrente sostiene inoltre che la ratio della limitazione degli accessi al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia deriva dalla necessità che “l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia sia subordinato alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo, non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni” (cita in termini TAR Lazio Sez. III 19.9.2019 n.11090).
3.2. Giova al riguardo rammentare che, secondo il noto orientamento della Sezione, l’iscrizione ad anni successivi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è subordinata alle concorrenti e cumulative condizioni che nel corso di laurea ad quem sussistano posti disponibili e che l’Università, accertato il conseguimento da parte del trasferendo di crediti formativi universitari (CFU) mercé il superamento dei relativi esami di profitto del corso di laurea di provenienza, riconosca gli stessi equivalenti [#OMISSIS#] esami previsti nel corso di laurea ambìto e i relativi crediti sufficienti all’iscrizione ad anni successivi al primo (secondo criteri e modalità stabiliti nei regolamenti didattici ai quali tale attribuzione è rimessa dall’art. 3, commi 8 e 9 del D.M. del 16 marzo 2007 recante la “Determinazione delle classi di laurea magistrale”).
Va precisato, infatti, che la possibilità di iscrizione ad anni successivi al primo, secondo il delineato percorso, nel solco tracciato da A.P. n.1/2015, è consentita “ove l’amministrazione universitaria riconosca l’equipollenza di tali esami con quelli previsti in tale facoltà, con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione in anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili (in tal senso, ex multis, questa Sezione, sentenza n. 1718/2019)”, conseguendone che [#OMISSIS#] ricorrenza delle descritte due condizioni, “non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina e Chirurgia in una università straniera) senza reiterazione del test di primo accesso […]” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 3 aprile 2020, n. 3757).
3.3. Orbene, trapiantando le sintetizzate coordinate ermeneutiche che sostanziano il fulcro degli approdi di diritto cui è [#OMISSIS#] la giurisprudenza della Sezione sulla scorta della citata pietra miliare costituita dalla Decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015, sulle risultanze dell’istruttoria compiuta dall’Ateneo, va rilevato che con la citata nota del 23 aprile 2020 l’Ufficio competente comunicava ai funzionari che, su impulso delle ordinanza collegiali istruttorie della Sezione sopra richiamate, avevano richiesto l’approfondimento in ordine alla sussistenza di posti disponibili per l’iscrizione ad anni successivi al primo, comunicavano “che, a seguito della graduatoria e dei relativi scorrimenti dell’Avviso per posti disponibili successivi al primo dei corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria”, tutti i posti liberi relativi all’a.a. 2018/19 sono esauriti.” Precisava che pertanto, “Per l’a.a. 2019/2020, detto avviso non è stato pubblicato per mancanza di posti disponibili. Ciò è già verificabile collegandosi al seguente link: https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatriadove è consultabile nel box “Nessun posto disponibile per gli anni successivi al primo”, la tabella in pdf da cui può evincersi che al momento non vi sono posti disponibili.”.
Con la nota in disamina si specifica pure la ragione per la quale si è verificata l’addotta carenza di posti disponibili per gli anni successivi al primo, individuata [#OMISSIS#] circostanza che “I corsi sono saturi sia per la conferma delle iscrizioni di anno in anno sia perché l’Ateneo è costretto a iscrivere con riserva diversi candidati ricorrenti”.
Ne consegue che osta all’accoglimento della istanza della ricorrente, di iscrizione ad anni successivi al primo, uno dei due tratteggiati presupposti, operanti tra loro in concorso cumulativo e non alternativo, rappresentato dalla sussistenza di posti disponibili per l’anno successivo al primo nel Corso di laurea “ad quem” (vale a dire quello di Medicina e Chirurgia) al quale il coacervo dei crediti formativi universitari attribuiti ed anche i singoli crediti riconosciuti [#OMISSIS#] esami sostenuti nel pregresso percorso universitario, dà diritto ad iscriversi .
In definitiva, alla luce di quanto fin qui rilevato, il primo ed unico motivo di ricorso sopra sintetizzato si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell’assenza di attività difensiva da parte della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/11/2021