N. 07580/2021REG.PROV.COLL.
N. 06382/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6382 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi [#OMISSIS#], in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00935/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte appellante l’avv. [#OMISSIS#] Vuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00935/2020 di reiezione del ricorso collettivo proposto dai sig.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], studenti in Medicina e Chirurgia iscritti al I e II anno presso Università estere ed interessati, avverso la clausola del bando di selezione, indetto dalla Università di [#OMISSIS#], per “l’accesso [#OMISSIS#] anni di corso successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, a numero programmato nazionale, per l’anno accademico 2019/2020”.
La clausola, a loro avviso, si sarebbe tradotta in una riserva totale di posti disponibili che preclude il loro trasferimento presso l’Ateneo [#OMISSIS#] quali soggetti che non sono portatori di handicap o assistenti qualificati di portatori di handicap: avrebbe consentito l’ammissione in deroga di studenti, residenti nell’area metropolitana di [#OMISSIS#], Prato e Pistoia, portatori di handicap o che si trovino in un rapporto qualificato di assistenza con soggetti portatori di handicap, segnatamente: 10 posti al II anno, 10 posti al III anno, 10 posti al IV anno, 11 posti al V anno e 11 posti al VI anno.
2. Nei motivi d’impugnazione, oltre a dedurre la violazione del principio di legalità sostanziale in difetto di [#OMISSIS#] che preveda la deroga, i ricorrenti hanno lamentato in principalità che i posti previsti [#OMISSIS#] clausola avrebbero dovuto essere resi disponibili per i trasferimenti ordinari, invece di essere interamente assorbiti dalla riserva.
3. Con sentenza resa in forma immediata, il Tar ha respinto il ricorso.
Dall’esame dell’istruttoria seguita dall’università resistente, ad avviso dei [#OMISSIS#] di prime cure, “emerge l’erroneità dell’assunto” secondo cui i posti resi disponibili per gli studenti portatori di handicap o assistenti di portatori di handicap rientrerebbero nell’ambito della programmazione”.
Viceversa, aggiunge il Tar, l’Ateneo [#OMISSIS#] ha “deciso di mettere a disposizione delle predette categorie di soggetti posti per essi specificamente previsti in aggiunta a quelli programmati sulla base della ricognizione delle rinunce, abbandoni etc”.
E, si sottolinea in sentenza, l’infondatezza del motivo d’impugnazione determina l’inammissibilità per carenza di interesse dei restanti tesi a dimostrare che la assegnazione in deroga ai soggetti appartenenti a categorie svantaggiate non sarebbe legittima: dall’eventuale annullamento della previsione del bando che istituisce tale deroga nessuno dei ricorrenti potrebbe trarre qualche beneficio, atteso che in tale ipotesi gli unici posti assegnabili sarebbero quelli individuati [#OMISSIS#] ricognizione operata con la nota del 19/12/2019.
4. Appellano la sentenza i sig.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Resiste l’Università degli Studi [#OMISSIS#].
5. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2021la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Per economicità e chiarezza di decisione è [#OMISSIS#] richiamare per tabulas, per quanto qui rileva, il bando in parte qua impugnato.
6.1 Il bando di selezione per l’accesso [#OMISSIS#] anni di corso successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, a numero programmato nazionale, per l’anno accademico 2019/2020” approvato con decreto Rettorale n. 10 del 10.01.2020 disciplina le domande di trasferimento per gli anni successivi al I°.
La prima disposizione fissa il numero dei posti disponibili per l’iscrizione [#OMISSIS#] anni successivi al primo per l’anno accademico 2019/2020, definito esclusivamente dal numero dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. n. 277/2019.
Altra disposizione è dettata per le domande di assegnazione dei posti dedicati esclusivamente ai portatori di handicap grave o familiari di tali portatori; posti determinati in modo differente dai primi, rientranti [#OMISSIS#] programmazione annuale, e determinati “[#OMISSIS#] misura massima del 3% del numero definito”.
Ivi s’aggiunge che “l’iscrizione [#OMISSIS#] anni successivi al primo, è circoscritta a favore di studenti, residenti in uno dei comuni dell’area metropolitana di [#OMISSIS#], Prato e Pistoia in possesso di uno dei seguenti requisiti: “essere studente con handicap grave riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi della Legge n. 118 del 30 marzo 1971, che necessiti di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel territorio dell’area metropolitana di [#OMISSIS#], Prato e Pistoia”.
Il numero [#OMISSIS#] di ammissioni in deroga al numero programmato per l’iscrizione [#OMISSIS#] anni successivi al primo non può “comunque superare per ogni anno di corso il 3% del numero complessivo dei posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione.
Al corso di laurea in Medicina e Chirurgia il numero di posti in deroga al numero programmato nazionale è risultato pari – per ciascun anno di corso – a 10 posti per il II, III, e IV anno e ad 11 posti per il V e VI anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.
Va sottolineato che detti posti, se non coperti da candidati in possesso dei richiamati requisiti, sono stati resi espressamente (cfr., delibera del Senato Accademico del 20.12.2020) indisponibili alla redistribuzione.
6.2 In definitiva, la collocazione sistematica della clausola del bando impugnata, il suo contenuto testuale e la finalità perseguita dall’Ateneo resistente palesano che i posti resi disponibili per gli studenti portatori di handicap o assistenti di portatori di handicap non rientrano nell’ambito della programmazione: ossia non fanno parte delle ordinarie modalità di assegnazione.
6.3 In forza dell’autonomia didattica ed organizzativa costituzionalmente garantita, di cui alla l. 264/1999, l’Università di [#OMISSIS#], in aggiunta all’ordinario regime di programmazione – preservato quale ordinario regime di programmazione e attribuzione posti –, ha previsto la deroga per cui è causa, mettendo a disposizione di studenti portatori di handicap grave o familiari di tali portatori posti determinati “[#OMISSIS#] misura massima del 3% del numero definito”.
La previsione (anche sul piano assiologico) è ragionevole e razionale: per un verso, è volta a favorire categorie di studenti in condizioni fisiche meritevoli di specifica tutela o che sono coinvolti in situazioni familiari richiedenti il loro [#OMISSIS#], senza pregiudicare lo statuto giuridico della programmazione c.d. ordinaria; per l’altro, la deroga è quantitativamente contenuta, ossia proporzionata allo scopo perseguito, tale, cioè, da non pregiudicare la didattica complessiva dei corsi universitari.
6.4 Alla luce delle considerazioni appena esposte l’appello è infondato.
7. Gli appellanti ripropongono gli stessi motivi d’impugnazione respinti dal Tar.
Lamentato che: i posti resi disponibili per le predette categorie di soggetti non sarebbero previsti in deroga alla programmazione ma costituirebbero, invece, posti che, in difetto della riserva, avrebbero dovuto essere resi disponibili per i trasferimenti ordinari; in difetto di apposita previsione regolamentare, l’Università di [#OMISSIS#] non avrebbe potuto dettare disposizioni a favore della categorie svantaggiate; i posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti e abbandoni non sarebbero stati utilizzati mediante pubblicazione di appositi avvisi così come prevede la legge; la riserva di posti a favore di portatori di handicap sarebbe praeter legem; non sarebbe dato evincere il criterio da cui l’Università avrebbe mutuato l’individuazione dei posti [#OMISSIS#] misura del 3% del numero complessivo dei posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione; sarebbe illegittima la preclusione alla redistribuzione dei posti non assegnati a dette categorie di studenti.
7.1 Le censure riposano su un unico asse argomentativo che non distingue – da qui l’equivoco perentoriamente rilevato dal Tar in sentenza in cui sarebbero incorsi i ricorrenti – i due sistemi di programmazione l’uno ordinario, l’altro extra ordinem.
Così argomentando, i ricorrenti disattendono gli atti istruttori conclusisi con il bando impugnato; non considerano che l’indirizzo seguito dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#] non solo non è affatto inedito ma obbedisce ad esigenze di solidarietà socio-didattiche di cui si sono fatte promotrici altre amministrazioni universitarie sensibili alle problematiche personali e familiari degli studenti facenti anch’essi parte della comunità accademica; obliterano gli artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], costituenti i parametri normativi della disciplina adottata; estendono ingiustificatamente la portata precettiva dell’art. 12 del D.M. 277/2019 disciplinante unicamente – quindi non applicabile alla deroga al regime di trasferimenti in esame – l’accesso ai corsi a numero programmato per il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2019/2020.
In definitiva, l’operato dell’Amministrazione universitaria non è né illegittimo, né illogico o irragionevole e pertanto immune dalle dedotte censure.
7.1 È appena il [#OMISSIS#] di rilevare che i precedenti giurisprudenziali richiamati dagli appellanti non sono significativi: lo scorrimento della graduatoria nazionale – ai fini dell’immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia qualora non risulti interamente coperto il contingente locale relativo ai cittadini non comunitari non residenti in Italia – non ha [#OMISSIS#] a che vedere con i posti “in deroga” per i trasferimenti per cui è causa.
8. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
9. La novità della questioni dedotte in causa giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 15/11/2021