LEGGE 30 dicembre 2021 , n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
[…]
297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 515 milioni di euro per l’anno 2023, di 765 milioni di euro per l’anno 2024, di 815 milioni di euro per l’anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, di cui: a) 75 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 640 milioni di euro per l’anno 2024, 690 milioni di euro per l’anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 destinati all’assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle universita’, in deroga alle vigenti facolta’ assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle universita’ e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualita’ della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento; b) 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle universita’ statali in ragione delle specifiche attivita’ svolte nonche’ al raggiungimento, da parte delle universita’, di piu’ elevati obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonche’ i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole universita’ provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu’ elevati obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo; c) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230; d) 15 milioni di euro per l’anno 2022, 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell’ambito dell’incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ incrementata di 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 5,4 milioni di euro per l’anno 2023, 9,7 milioni di euro per l’anno 2024, 16,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026; e) 15 milioni di euro per l’anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 destinati per l’adeguamento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L’adeguamento dell’importo della borsa di studio e’ definito con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
298. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui e’ situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita’ di accesso al contributo, per il tramite delle universita’.
299. Ai fini del piu’ ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell’erogazione della didattica per gli studenti delle universita’ e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non » e’ soppressa e dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche » sono aggiunte le seguenti: « . E’ altresi’ ricompresa la spesa per l’adeguamento o l’acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la piu’ recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare ».
300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’universita’ e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e’ incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.
301. Al fondo perequativo a sostegno delle universita’ non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e’ assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: « 3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, e’ autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall’anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Citta’ della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia [#OMISSIS#] da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attivita’ di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l’approvazione dei piani triennali di attivita’. A decorrere dall’anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma e’ precluso il contributo di cui al comma 3 »; b) all’articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: « Della somma di cui all’articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento e’ riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonche’ delle intese e degli accordi di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 ».
303. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 e’ sostituito dal seguente: « 342. A decorrere dall’anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennita’ spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni ».
304. Il nucleo di valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e’ costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed e’ formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione e’ riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 e’ abrogato.
305. All’articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: « , a copertura » fino a: « relativi contratti integrativi » sono soppresse.
306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilita’ del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all’incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilita’ degli studenti universitari, e’ disposto nello stato di previsione del Ministero dell’universita’ e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE nella sua qualita’ di Agenzia nazionale Erasmus+.
307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di studenti stranieri, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l’anno 2024, a favore dell’associazione Uni-Italia. 308. All’articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 19,5 milioni »; b) dopo le parole: « tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».
308. All’articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 19,5 milioni »; b) dopo le parole: « tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».
309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attivita’ svolte nonche’ della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di piu’ elevati obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni e’ autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita’ didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu’ elevati obiettivi nell’ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo.
310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e’ incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, di cui: a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 e’ ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell’ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera; b) 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all’ente; c) 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca in ragione delle specifiche attivita’ svolte nonche’ del raggiungimento di piu’ elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche’ i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu’ elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.
311. La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
312. Al fine di promuovere la competitivita’ del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’universita’ e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per l’assegnazione delle risorse del fondo. Nell’ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualita’ con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
313. Per le finalita’ di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e’ disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualita’ della ricerca (VQR).
314. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.
315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attivita’ del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell’ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attivita’ ai fini dell’applicazione della normativa vigente.
316. Per le finalita’ di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ istituito un comitato strategico per il rilancio dell’ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell’universita’ e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell’universita’ e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno e’ nominato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonche’ gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.
317. Il piano di cui al comma 315 e’ adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed e’ approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell’universita’ e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione.
318. Il piano di cui al comma 315 e’ predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell’amministrazione, secondo le modalita’ stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l’anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, nonche’ la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.
319. Il piano di cui al comma 315 puo’ contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell’ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonche’ ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresi’, l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente.
320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L’attuazione del piano e’ sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell’universita’ e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316.
321. L’adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l’accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L’esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l’accesso al contributo di cui al comma 323.
322. Al CNR e’ concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, di cui: a) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalita’ del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l’anno 2022, la somma di 20 milioni di euro e’ erogata in esito all’adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.
323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall’anno 2023, al CNR e’ concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.
324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di cui al comma 315, all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: « 2-bis. Per l’utilizzo degli immobili di proprieta’ dello Stato in gestione all’Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all’erario le somme gia’ corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni gia’ effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti ».
325. Al fine di sostenere le attivita’ di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo « Xylella fastidiosa » condotte dal CNR e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.