Gli atti con cui gli atenei definiscono i criteri di valutazione delle domande di passaggio di corso, di trasferimento e di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, nella parte in cui stabiliscono il numero dei posti disponibili, costituiscono l’espressione di un potere tipicamente discrezionale da parte della Amministrazione, come tale assoggettabile unicamente a un sindacato estrinseco da parte del Giudice Amministrativo.
I criteri di selezione in esame costituiscono espressione dell’autonomia universitaria (art. 33 Cost) e, quindi, della possibilità dell’Ateneo di regolamentare il proprio ordinamento attraverso una serie di atti (Regolamento di ateneo, ma anche singoli provvedimenti come, ad esempio, i bandi per l’assegnazione dei posti) i cui contenuti possono essere sindacati dal giudice amministrativo solo se contra legem o palesemente irragionevoli e illogici.
Non può valere in senso contrario il riferimento operato al criterio ministeriale dei CFU, dal momento che non è impedito agli Atenei, a fronte del limitato numero di posti disponibili, l’introduzione, per esigenze di selezione, di ulteriori criteri.
Laddove l’Ateneo abbia scelto, nell’esercizio del suo potere di autonomia, di privilegiare da un lato il criterio della provenienza “interna”, dall’altro quello del merito, si tratta di criteri sono certamente escludenti, ma che non presentano caratteristiche discriminatorie, anzi dotati di una propria logicità e coerenza.
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 gennaio 2022, n. 267
Passaggio di corso, trasferimento e iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia
N. 00267/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05122/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5122 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
previa sospensione:
– del provvedimento di mancata iscrizione della ricorrente ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, in relazione ai posti resi disponibili [#OMISSIS#] decreto-bando Prot. n. 107711 del 16/07/2019 – Repertorio: DRR N. 656/2019 dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, concernente le procedure di trasferimenti e passaggi ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, presso il predetto Ateneo.
-del decreto di approvazione atti e della graduatoria Prot. n. 147267 del 03/10/2019 – Repertorio: DRR N. 905/2019, nonché del decreto integrativo Prot. n. 148012 del 04/10/2019 – Repertorio: DRR N. 908/2019, dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], relativi alla suindicata procedura di ammissione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonchè i relativi allegati ed elenchi, nonchè gli scorrimenti e/o ulteriori avvisi, [#OMISSIS#] parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione e/o, comunque, nemmeno la inserisce in qualsivoglia elenco, men che meno degli esclusi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
– del decreto-bando Prot. n. 107711 del 16/07/2019 – Repertorio: DRR N. 656/2019, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, relativo alle procedure di trasferimenti e passaggi ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;-
-della omessa valutazione della domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale in questione, nonché della omessa pubblicazione del suo nominativo [#OMISSIS#] graduatoria e/o negli elenchi ad essa allegati;
– dei criteri di valutazione adottati dall’Ateneo ai fini della predisposizione della graduatoria finale per l’accoglimento o meno delle istanze di trasferimento/passaggio in questione, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali;
– della valutazione delle istanze da parte della Commissione all’uopo nominata, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali;-
– della determinazione dell’Università in epigrafe del numero dei posti per trasferimento ea passaggio di sede ad anno successivo al primo, a valere sul corso di laurea in Medicina e
Chirurgia – sedi di [#OMISSIS#] e Napoli – per l’a.a. 2019/2020, degli atti ed i verbali a tale determinazione relativi e dell’istruttoria compiuta a tale riguardo;
– di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, presso l’Università in epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, deducendo di essere iscritta al corso di laurea in Farmacia e vantando il “possesso di CFU sufficienti ad ottenere l’immatricolazione ad anno successivo al primo di medicina e chirurgia”, ha presentato istanza per l’iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, prendendo parte alla procedura indetta con decreto-bando Prot. n. 107711 del 16/07/2019 – Repertorio: DRR N. 656/2019 dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#]
[#OMISSIS#]”.
Non rinvenendo il proprio nominativo negli elenchi dei vincitori, degli idonei o degli esclusi, ha contestato in questa sede giurisdizionale il mancato accoglimento e/o l’omessa valutazione della domanda di immatricolazione, l’illegittimità dei criteri di valutazione adottati dall’Ateneo per la predisposizione della graduatoria, nonché l’illegittima determinazione del contingente dei posti per l’ammissione e/o il trasferimento e/o il passaggio ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi della Campania “ [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” a.a. 2019/2020.
Con ordinanza del 8 gennaio 2020 il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati avendo la ricorrente censurato decisioni dell’Amministrazione connotate da un significativo tasso di discrezionalità tecnica ed organizzativa. Con ordinanza 3830 del 30 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare.
Alla udienza pubblica del 2 novembre la causa veniva trattenuta in decisione.
La ricorrente contesta l’illegittimità dell’agire dell’Università resistente in quanto tale Università avrebbe indebitamente omesso di valutare la sua domanda di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020 senza addurre alcuna giustificazione al riguardo, omettendo di inserirla negli elenchi allegati alla graduatorie pubblicate ed escludendola, quindi, immotivatamente dalla graduatoria. Lamenta, altresì, la ricorrente che i criteri di valutazione adottati dall’Ateneo, ai fini della predisposizione della graduatoria finale per l’accoglimento o meno delle istanze di trasferimento/passaggio ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, sarebbero del tutto illegittimi e discriminatori ed illogici in quanto non basati prioritariamente sul numero dei CFU conseguiti e convalidabili, bensì sulla tipologia del corso di laurea di provenienza.
Il bando, infatti, prevedeva, [#OMISSIS#] specie, che gli studenti (come la ricorrente) provenienti da corsi di laurea affini non venissero inseriti in graduatoria in base ai CFU, ma in coda, ovvero dopo coloro che provenivano dai medesimi corsi di laurea di medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, concorrendo solo per eventuali posti residui. Il criterio prioritario e principale, al fine della redazione della graduatoria delle domande, doveva essere costituito, invece, dalla titolarità del numero di CFU convalidabili, in quanto la più logica, corretta e non discriminatoria valutazione volta a verificare l’attitudine ed il curriculum degli aspiranti al relativo ciclo di studi di medicina e chirurgia.
Quale [#OMISSIS#] motivo di ricorso, infine, la ricorrente contestava la illegittima determinazione dell’Università del numero dei posti per trasferimento e passaggio di sede ad anno successivo al primo, a valere sul corso di laurea in Medicina e Chirurgia – sedi di [#OMISSIS#] e Napoli – per l’a.a. 2019/2020, in quanto inferiore alla capacità formativa dell’Ateneo medesimo, stabiliti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-bando Prot. n. 107711 del 16/07/2019 – Repertorio: DRR N. 656/2019, nel numero di sole 3 unità. Tale determinazione di posti, sarebbe stata effettuata senza alcuna istruttoria precisa ma solo avendo “SENTITO, per le vie brevi, il [#OMISSIS#] della Scuola di Medicina e Chirurgia in merito alla disponibilità di posti per trasferimento e passaggio di sede, a valere sul corso di laurea in Medicina e Chirurgia — sedi di [#OMISSIS#] e Napoli — per 2019/2020”. Non solo, quindi, non sarebbe stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dell’Ateneo, ma era stata, altresì, formulata un’offerta formativa inferiore alle capacità effettive della Università, anche in considerazione dei posti banditi nel precedente a. a 2018/2019.
Le censure proposte, tuttavia, non meritano accoglimento e [#OMISSIS#] respinte per le considerazioni che seguono.
Giova premettere che il bando prot. n. 107711 del 16/07/2019 (all. 1 ricorso), nel regolare i criteri per la valutazione delle domande di passaggio di corso, di trasferimento e di iscrizione ad anni successivi al primo (art. 6), ha previsto che le domande di iscrizione presentate da studenti iscritti a corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria sarebbero state valutate ove fossero residuati posti liberi dopo la valutazione:
a) delle domande di passaggio di corso prodotte dagli studenti iscritti presso il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Ateneo (art. 6, lett. a);
b) delle domande di trasferimento prodotte dagli studenti iscritti presso corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria di altri Atenei, italiani o stranieri (art. 6, lett. b); nonché
c) delle domande di iscrizione prodotte da laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria (art. 6, lett. c);
Ai sensi delle previsioni del bando n. 107711/19, quindi, e non risultando posti disponibili all’esito della valutazione delle domande di cui all’art. 6, lett. a), b) e c) cit. (cfr. decreto prot. n. 147267 del 3 ottobre 2019 sub all. 3 al ricorso), non ricorrevano i presupposti per la valutazione della domanda presentata dalla ricorrente.
Ciò detto, le censure formulate dalla ricorrente appaiono infondate in quanto l’Ateneo intimato, nel fare applicazione delle suddette disposizioni, ha operato una graduazione delle domande tenendo conto della diversità sostanziale delle posizioni giuridiche dei richiedenti ed ha valutato, appunto, le domande progressivamente secondo gli indicati criteri di priorità e sulla base dei posti disponibili.
Ne consegue che solo nel [#OMISSIS#] in cui, al [#OMISSIS#] della valutazione delle domande secondo i citati criteri, fossero residuati posti liberi, la Commissione avrebbe potuto valutare la domanda della ricorrente essa iscritta ad corso di laurea in Farmacia con CFU convalidabili.
Ed invero, occorre ribadire quanto già rilevato da questo Tribunale in sede di delibazione della istanza cautelare e cioè rilevare che gli atti impugnati– [#OMISSIS#] parte in cui definiscono i criteri di valutazione delle domande di passaggio di corso, di trasferimento e di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia e [#OMISSIS#] parte in cui stabiliscono il numero dei posti così disponibili- costituiscono l’espressione di un potere tipicamente discrezionale da parte della Amministrazione, che non risulta inficiato dai vizi di irragionevolezza ed illogicità che assume la ricorrente. I criteri di selezione qui in esame, infatti, costituiscono espressione dell’autonomia universitaria (art. 33 Cost) e quindi della possibilità dell’Ateneo intimato di regolamentare il proprio ordinamento attraverso una serie di atti (Regolamento di ateneo ma anche singoli provvedimenti come, ad esempio, i bandi per l’assegnazione dei posti) i cui contenuti possono essere sindacati dal [#OMISSIS#] amministrativo solo se contra legem o palesemente illogici.
Né può valere, in senso contrario, il riferimento, operato dalla ricorrente, al criterio ministeriale dei CFU non essendo impedito all’Ateneo, a fronte del limitato numero di posti disponibili, l’introduzione, per esigenze di selezione, di ulteriori criteri.
Come già rilevato in casi analoghi, quindi, il Collegio ritiene che “gli artt. 3 e 6 del bando siano specificamente preposti alla scelta di un criterio oggettivo per la selezione di studenti in presenza di un numero di posti ridotto.
La esiguità dei posti disponibili per i passaggi da altri atenei a quello resistente, per gli anni successivi al primo, è un dato di fatto incontestato.
L’Ateneo ha scelto, nell’esercizio del suo potere di autonomia, di privilegiare da un lato il criterio della provenienza “interna”, dall’altro quello del merito.
Entrambi i criteri sono certamente escludenti ma non presentano caratteristiche discriminatorie, sono semplicemente criteri dotati, a parere del Collegio, di una loro logicità e coerenza”.
In sintesi, dato un numero limitato di posti disponibili, è necessaria, e quindi legittima, la preventiva regolamentazione degli Atenei sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento, e questo sia che provenga dallo stesso ateneo sia che provenga da altro ateneo.
[#OMISSIS#] quindi [#OMISSIS#] il potere valutativo, delle singole Università, in ordine al riconoscimento degli esami sostenuti e, conseguenzialmente, all’anno nel quale inserire l’iscrizione.
Tale potere, conformemente ai principi cui è informata l’attività amministrativa delle singole amministrazioni, non può che essere esercitato sulla base di criteri previgenti, anche di tipo regolamentare e interno all’ateneo, evitandosi forme di valutazione del [#OMISSIS#] concreto che non si basino su presupposti normativi predeterminati” (cfr T.a.r Napoli, sez IV, sent n. 781/20).
In conclusione, per quanto rilevato, il ricorso va respinto
Le spese [#OMISSIS#] dichiarate irripetibili vista la mancata costituzione in giudizio della Università intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Luce, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] Luce
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/01/2022