TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 7 ottobre 2014, n. 1265

Rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile

Data Documento: 2014-10-07
Area: Giurisprudenza
Massima

È illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di trattenimento in servizio ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 qualora si sancisca il collocamento in quiescenza dell’interessato motivando tale decisione in modo sommario e parziale e senza aver adeguatamente considerato il bagaglio di conoscenza ed esperienza professionale acquisita dal docente nel corso della propria carriera scientifica. Manca, dunque, qualsiasi riferimento alla notevole esperienza professionale acquisita dall’interessato nel corso della propria carriera scientifica, come imposto dal succitato art. 16, D.Lgs. n. 503/1992.

Contenuto sentenza

N. 01265/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:l prof. [#OMISSIS#] Colletti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leondini e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; 
contro
Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63; 
per l’anullamento
quanto al ricorso principale:
– della nota rettorale n. 37696 prot. del 23.7.2013, con cui è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il prolungamento del servizio attivo per un biennio ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, ed è stato, conseguentemente, confermato che il medesimo cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1.10.2013;
– della delibera del Senato Accademico in data 20 gennaio 2009 di approvazione delle “linee di indirizzo per l’attuazione delle norme di cui all’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla permanenza in servizio del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo”;
– quanto al ricorso per motivi di aggiunti:
– del decreto rettorale n. 2624 in data 8.11.2013, con cui è stato negato al ricorrente il trattenimento in servizio per un biennio ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/92 ed è stata disposta la sua cessazione dal servizio a decorrere dal 15.11.2013; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
– del decreto rettorale n. 2084/2013 d’indizione della procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F3;
– della delibera del C.d.A. in data 19.7.2013 di approvazione della proposta di copertura del posto di professore associato per il settore concorsuale 06/F3 otorinolaringoiatria e audiologia;
– della nota rettorale n. prot. 43644, in data 5.09.2013 on la quale è stata confermata l’insussistenza delle condizione previste dalla delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2009 per la concessione al ricorrente del biennio di proroga.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Verona.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di ricorso (n.r.g. 1231/13) notificato il 9 settembre 2013 e depositato il successivo 16 settembre, il professore [#OMISSIS#] Coletti, docente ordinario di ruolo per il settore scientifico disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Verona, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, meglio in epigrafe specificato, con il quale il predetto Ateneo gli ha rigettato la domanda volta ad ottenere il prolungamento del servizio attivo per un biennio ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e, conseguentemente, è stata confermata la cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti d’età con decorrenza dal primo ottobre 2013.
Avverso l’impugnato provvedimento, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:
I. Violazione dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/92. Eccesso di potere per illogicità ed insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria e sviamento.
Sostiene, al riguardo, che il decreto rettorale impugnato sarebbe illegittimo in considerazione del fatto che, nel motivare il rigetto della domanda di trattenimento in servizio, l’Università ha fatto esclusivo riferimento alle proprie esigenze organizzative e funzionali, senza compiere alcuna valutazione circa i risvolti positivi che potrebbero discendere in termini di efficiente andamento dei servizi universitari, dalla possibilità di usufruire per un ulteriore biennio dell’esperienza professionale acquisita dall’istante nel corso della propria carriera scientifica.
II. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione.
Rileva, in proposito, che il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in debita considerazione l’imprescindibile nesso funzionale che nelle discipline mediche sussiste tra attività didattica e di ricerca e attività assistenziale.
III. Violazione circolare del Ministero della Pubblica istruzione n. 10/2008. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Lamenta, al riguardo, la mancata acquisizione da parte dell’amministrazione universitaria del necessario parere del responsabile della struttura nella quale il docente è inserito.
IV. Illegittimità della delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2009 per incompetenza ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Invalidità derivata dal provvedimento di diniego del trattenimento in servizio del ricorrente.
Asserisce, in proposito, l’illegittimità derivata del decreto di rigetto dell’istanza di prolungamento del servizio per un biennio ex art. 16 d.lgs. n. 503/1992, in conseguenza dell’asserita illegittimità della delibera del Senato Accademico in data 20 gennaio 2009, contenente le linee d’indirizzo in materia di trattenimento in servizio dei docenti.
Con successivi motivi aggiunti al ricorso principale, il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale in data 8.11.2013, n. 2624, con cui è stata definitivamente disposta la sua cessazione dal servizio, nonché i provvedimenti con i quali l’Università ha indetto la procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia per il medesimo settore disciplinare 06/F3 otorinolaringoiatria e audiologia.
L’Università degli Studi di Verona si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del giorno 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente gravame si pone all’esame del Collegio la legittimità dei provvedimenti con i quali l’Università degli Studi di Verona ha negato al ricorrente la possibilità di ottenere il prolungamento del servizio attivo per un biennio ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e, conseguentemente, confermato la sua cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti d’età con decorrenza dal 15 novembre 2013.
Nel merito il ricorso va accolto con riferimento ai prospettati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ad entrambi i provvedimenti rettorali n. 37696/2013 e n. 2624/2013, con i quali è stato negato il trattenimento in servizio ai sensi della citata disposizione normativa.
Giova premettere al riguardo che l’art. 16 del decreto legislativo n. 503/92, nella sua attuale formulazione, come modificato dall’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, stabilisce espressamente che “è in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”.
Con sentenza della Corte Costituzionale in data 6-9 maggio 2013, n. 83, l’ambito di applicazione della suesposta disposizione legislativa è stato esteso anche ai professori e ricercatori universitari, a seguito della declaratoria d’illegittimità dell’art. 25 della legge n. 240/10 che ne aveva dichiarato l’inapplicabilità a tali categorie di dipendenti pubblici.
Tanto premesso sotto il profilo normativo, va rilevato che nel caso di specie i provvedimenti impugnati hanno sancito il collocamento in quiescenza del ricorrente motivando tale decisione in modo sommario e parziale e senza aver adeguatamente considerato il bagaglio di conoscenza ed esperienza professionale acquisita dal docente nel corso della propria carriera scientifica; nella parte motiva fanno, infatti, esclusivamente riferimento ad una generica “non sussistenza delle condizioni previste dalla deliberazione del Senato Accademico del 20 gennaio 2009” (cfr. nota rettorale n. 37696/13), ad “esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in otorinolaringoiatria” e, infine, “all’attività di tutoraggio e di scambi internazionali”(d.r. 2624/13).
Manca, dunque, qualsiasi riferimento alla notevole esperienza professionale acquisita dal ricorrente nel corso della propria carriera scientifica, come imposto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 503/92 nella formulazione attualmente vigente (cfr., in questo senso, T.A.R. Lazio, sez. III, 19 maggio 2014, n. 5211).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto previo assorbimento delle altre doglianze proposte.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie controversa, si rinvengono giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)