L’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, così come sostituito dall’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, attribuisce al dipendente pubblico una semplice facoltà di richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile e non un diritto soggettivo a detto mantenimento, potendo l’amministrazione discrezionalmente accogliere o meno tale istanza, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Il provvedimento di accoglimento – e non quello di diniego – è oggetto di un obbligo di motivazione aggravato, imposto dal fatto che il prolungamento di servizio comporta un ulteriore esborso di denaro pubblico, in deroga alle finalità di risparmio perseguite dalla legge.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 14 marzo 2014, n. 839
Rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile
N. 00839/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2014, proposto da:
Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cardillo, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Gravina e Giovanni Monforte, con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42a;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina 142;
per l’annullamento
– del provvedimento del Rettore dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 57478 dell’11 novembre 2013, con il quale si comunicava al ricorrente, in riferimento all’istanza presentata dallo stesso in data 4 novembre 2013, al fine di ottenere la permanenza in servizio per un biennio oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 settembre 2013, ha deliberato di non accogliere detta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Pof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cardillo, già Professore Ordinario di Storia Economica presso l’Università degli Studi di Messina, in data 09/11/2013 formulava istanza a norma dell’art. 16 del D,Lgs. n. 503/1992 per il trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età (70° anno) per il collocamento a riposo.
L’istanza non trovava però accoglimento, in quanto il Rettore dell’Ateneo, con provvedimento n. 57478 del 11/11/2013, rappresentava che “il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 settembre 2013, ha deliberato di non accogliere le istanze di mantenimento in servizio fino a quando l’ammontare della quota del Fondo di Finanziamento Ordinario destinata all’Università di Messina diminuirà”; e che soltanto “nel caso in cui la predetta quota dovesse aumentare, si procederà all’adozione di specifici criteri al fine di individuare le domande da accogliere”.
Ritenendo illegittimo il provvedimento sopra indicato, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cardillo lo impugnava con ricorso notificato il 09/01/2014, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 06/02/2014, ivi deducendo, quale unico motivo di censura, il vizio di violazione di legge per di difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con memoria depositata in segreteria il 14/02/2014.
Il ricorrente richiama anche la sentenza di questo stesso T.A.R. n. 1746/2009 resa inter partes e che ha annullato un precedente analogo provvedimento negativo facendo tuttavia salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Università (in relazione all’esigenza di predeterminare specifici criteri per valutare le istanze in argomento).
Alla Camera di consiglio del 26/02/2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, preso atto della richiesta del difensore di parte ricorrente – condivisa dal rappresentante della Difesa Erariale – circa la definizione immediata del giudizio a norma dell’art. 60 c.p.a., ritenute sussistere tutte le condizioni previste da tale norma, così riteneva di dover statuire come segue.
Il ricorrente propone articolate censure sul presupposto che gli equilibri di bilancio dell’intimato Ateneo non possano condizionare il trattenimento o meno in servizio dei docenti che abbiano formulato istanza ex art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, dovendo trovare applicazione unicamente i criteri di valutazione previsti da quella stessa norma, e relativi “alle … esigenze organizzative e …in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”, nonché “alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti”.
Tuttavia, la giurisprudenza che il ricorrente richiama a supporto delle proprie tesi è stata superata in tempi più recenti da una più rigorosa, che ritiene sussistere uno specifico obbligo di motivazione a carico delle Università soltanto nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza., il Collegio, provvedendo a norma del combinato disposto degli art. 60 e 74 c.p.a., rigetta, ritiene il ricorso infondato in base al precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza del C.G.A. Reg. Sicilia n. 1018 del 25 ottobre 2012 (che conferma T.A.R. Catania, Sez. III, 23 giugno 2011 n. 1534) secondo cui la permanenza in servizio del docente universitario oltre i limiti ordinari di età stabiliti per il collocamento a riposo è istituto che, con l’entrata in vigore dell’art. 72 comma 7 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, ha subito una radicale innovazione rispetto al regime precedente, nel senso che è divenuto istituto da considerare eccezionale a causa delle esigenze generali di contenimento della spesa pubblica espressamente perseguito dalla detta norma e utilizzabile solo in presenza di concreti e oggettivi fatti organizzativi, adeguatamente motivati; pertanto, l’Amministrazione che si determina negativamente sulla permanenza in servizio, NON è obbligata a motivare, trattandosi di normale estinzione del rapporto di lavoro per raggiunto limite di età.
Ha osservato il C.g.a. che “Per quel che concerne la ratio della norma in questione, va considerato che l’istituto della permanenza in servizio oltre i limiti ordinari di età ha subito, medio tempore, una radicale trasformazione rispetto alla configurazione che aveva avuto per effetto dell’art. 3 L. n. 421 del 1992. Detto istituto va ormai considerato eccezionale a causa delle esigenze generali di contenimento della spesa pubblica espressamente perseguito con la manovra di cui al predetto decreto-legge n. 112/2008. Pertanto, si ribadisce che la sua determinazione in concreto va sorretta, ove si decida per la protrazione del servizio, da adeguate giustificazioni in relazione ai parametri di valutazione indicati dalla disposizione, la cui ragione va puntualmente esternata” (sent. 25 ottobre 2012, n. 1018, cit.).
Nello stesso senso si è pronunciato il Cons. di Stato, Sez. VI con sentenza 6 giugno 2011 n. 3360.
Non senza rilevare, peraltro, che nel caso di specie il provvedimento impugnato espone la stringata, ma chiara, motivazione per cui il mantenimento in servizio dei docenti non potrà essere accordato fin quando continuerà la progressiva riduzione del “Fondo di Finanziamento Ordinario destinata all’Università di Messina”.
Quanto, poi, alla invocata sentenza di questo stesso T.A.R. n. 1746/2009, resa inter partes ( e che effettivamente ha annullato un precedente analogo provvedimento negativo per difetto di motivazione), va osservato, non solo che tale sentenza ha fatto espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Università, ma che il C.g.a. ne ha disposto la sospensione con ord.za cautelare 175/2011 in vista del positivo esito dell’appello.
Nello statuire in ordine alle spese processuali il Collegio, tenuto conto di talune pregresse oscillazioni della giurisprudenza, ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la totale compensazione delle spese di lite fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)