TAR Lazio, Roma, Sez IV, 2 aprile 2022, n. 3818

Abilitazione scientifica nazionale - Qualità delle pubblicazioni presentate - Analiticità della motivazione del giudizio e assoluta identità dei giudizi individuali

Data Documento: 2022-04-02
Autorità Emanante: TAR Lazio, Roma
Area: Giurisprudenza
Massima

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (a mente del quale “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo, tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari.

Nel caso di specie:

  • la valutazione negativa riportata si è concretata in cinque giudizi individuali identici del seguente tenore: “la produzione scientifica, considerate le pubblicazioni presentate ai fini dell’articolo 7 Dm 120/2016, in relazione alla suddetta congruenza ed all’apporto individuale del candidato, e in considerazione della qualità, innovatività, rigore metodologico collocazione editoriale, impatto, intensità e continuità temporale, non è adeguata. In particolare qualità e collocazione editoriale delle pubblicazioni appaiono generalmente limitate”.
  • Anche il giudizio collegiale è caratterizzato dall’utilizzo della medesima formulazione dei giudizi individuali.In questo contesto, secondo il Collegio, e’ agevole rilevare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, reso evidente:- dalla assoluta identità dei cinque giudizi individuali dei Commissari, che manifesta la non reale pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle valutazioni) e costituisce sintomo della mancanza di analiticità della motivazione (cft. TAR Lazio Roma, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493);- dalla radicale inidoneità dei suddetti giudizi ad esplicare le ragioni della mancata abilitazione posto che essi, sostanziandosi nella mera ripetizione dei criteri fissati dall’art. 4 del 120/2016 e caratterizzandosi per la totale assenza del benché minimo riferimento alle pubblicazioni sottoposte a valutazione, risultano privi dell’indicazione di qualsivoglia appiglio argomentativo a sostegno del giudizio di inidoneità; con conseguente impossibilità di comprendere quale sia stato il reale iter argomentativo che ha condotto i Commissari a qualificare come “non adeguata” la produzione scientifica del ricorrente e come “generalmente limitate” la qualità e la collocazione editoriale delle pubblicazioni.
Contenuto sentenza
  1. 03818/2022 REG.PROV.COLL.
  2. 07200/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7200 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via n. Porpora n. 12;

contro

– Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del giudizio di non abilitazione a professore universitario associato espresso in data 28.03.2018 dalla competente Commissione per il settore concorsuale 01/B1- Informatica, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con D.D. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 1532/2016;

– di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario associato per il settore concorsuale 01/B1- Informatica, indetta con D.D. del MIUR n. 1532/2016.

Il giudizio conclusivo in contestazione, rassegnato dalla Commissione all’unanimità, è stato negativamente espresso sulla base di una valutazione negativa circa le pubblicazioni presentate dal ricorrente.

Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato i seguenti argomenti di doglianza:

I – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti” sul rilievo che “la Commissione ha erroneamente ritenuto integrati solo due dei tre valori soglia di cui [#OMISSIS#] indicatori a), b) e c) del punto 2 dell’allegato C) al Dm 07.06.2016 n° 120. In realtà, come s’evince dalla scheda redatta dal Ministero ai fini della procedura concorsuale, il ricorrente integra tutti e tre i valori soglia”;

II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3°, lettera a) l. 240/2010 dell’art. 8, comma 6 Dpr 04.04.2016 n° 95 e degli artt. 3 e 4 Dm Istruzione Università e Ricerca 07.06.2016 n° 120 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento”.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l’infondatezza delle esposte doglianze ed invocando la reiezione dell’impugnativa.

All’udienza pubblica del 23 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.

Il primo motivo di gravame non può ritenersi fondato, non avendo il ricorrente chiarito da quali elementi documentali dovrebbe evincersi il superamento di tutti e tre, anziché di due, dei valori soglia rilevanti ai fini della valutazione dell’impatto della produzione scientifica, essendosi limitato a richiamare genericamente una “scheda redatta dal Ministero” di cui non vi è traccia negli atti di causa.

Peraltro, va osservato che la Commissione, nel certificare il raggiungimento di due valori soglia su tre, ha valutato positivamente l’impatto della produzione scientifica del ricorrente, mentre ha formulato l’impugnato giudizio negativo sul presupposto di una valutazione negativa in ordine alla qualità delle pubblicazioni presentate.

Il secondo profilo di illegittimità articolato dal ricorrente, con il quale lamenta la carenza motìvazionale dei giudizi espressi dalla Commissione, risulta, viceversa, fondato.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (a mente del quale “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – (che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo), tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari.

Nel [#OMISSIS#] di specie, la valutazione negativa riportata si è concretata in cinque giudizi individuali identici del seguente tenore: “la produzione scientifica, considerate le pubblicazioni presentate ai fini dell’articolo 7 Dm 120/2016, in relazione alla suddetta congruenza ed all’apporto individuale del candidato, e in considerazione della qualità, innovatività, rigore metodologico collocazione editoriale, impatto, intensità e continuità temporale, non è adeguata. In particolare qualità e collocazione editoriale delle pubblicazioni appaiono generalmente limitate”.

Anche il giudizio collegiale è caratterizzato dall’utilizzo della medesima formulazione dei giudizi individuali.

E’ agevole rilevare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, reso evidente:

– dalla assoluta identità dei cinque giudizi individuali dei Commissari, che manifesta la non [#OMISSIS#] pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle valutazioni) e costituisce sintomo della mancanza di analiticità della motivazione (cft. TAR Lazio Roma, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493);

– dalla radicale inidoneità dei suddetti giudizi ad esplicare le ragioni della mancata abilitazione posto che essi, sostanziandosi [#OMISSIS#] mera ripetizione dei criteri fissati dall’art. 4 del 120/2016 e caratterizzandosi per la totale assenza del benché minimo riferimento alle pubblicazioni sottoposte a valutazione, risultano privi dell’indicazione di qualsivoglia appiglio argomentativo a sostegno del giudizio di inidoneità; con conseguente impossibilità di comprendere quale sia stato il [#OMISSIS#] iter argomentativo che ha condotto i Commissari a qualificare come “non adeguata” la produzione scientifica del ricorrente e come “generalmente limitate” la qualità e la collocazione editoriale delle pubblicazioni.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, ovviamente a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la pregressa valutazione, oggetto di censura.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.500,00, oltre accessori, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 02/04/2022