Consiglio di Stato, sez. VII, 7 aprile 2022, n. 2588

Convocazioni per lo svolgimento delle prove delle procedure di valutazione via email ordinaria o P.E.C.

Data Documento: 2022-04-16
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve ritenersi improprio che atti essenziali per lo svolgimento della procedura di valutazione per professori di seconda fascia, come deve considerarsi la convocazione di un candidato per sostenere una prova (nel caso concreto, si trattava dell’accertamento delle competenze scientifico-linguistiche), possano essere previsti con modalità non atte a certificare l’effettiva ricezione della comunicazione, secondo regole generali universalmente riconosciute necessarie in chiave di garanzia.

Al riguardo si deve precisare che il sistema di comunicazione a mezzo PEC, diversamente dalla posta elettronica ordinaria, è il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi (ex art. 1, lett.v-bis, del D.lgs. n. 82 del 2005) e, in quanto tale, l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere necessariamente recettizio.

Per queste ragioni, deve ritenersi illegittima l’esclusione del candidato con la motivazione dell’intervenuta rinuncia alla partecipazione, ritenuta implicita nella mancata presentazione alla prova di accertamento delle competenze scientifico-linguistiche, dal momento in cui non sussista la prova dell’avvenuta ricezione della convocazione da parte dell’appellato, poiché la comunicazione risulta effettuata a un indirizzo di posta elettronica ordinario e non a un indirizzo di posta elettronica certificata. Un’elementare regola di correttezza avrebbe imposto comunque all’amministrazione di accertarsi dell’avvenuta ricezione, eventualmente convocando il candidato con altro mezzo.

Come d’altro canto sottolineato dalla giurisprudenza, seppure in altro contesto “le modalità di comunicazione si pongono in rapporto biunivoco con l’esclusione, e dunque proprio con effetto (potenzialmente) lesivo o sfavorevole (…) con riguardo a provvedimenti importanti in relazione agli effetti (favorevoli o sfavorevoli) che producono” (Cons. Stato, Sez. sesta, n. 6132/2021).

Contenuto sentenza

N. 02588/2022REG.PROV.COLL.

N. 04950/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Avv. Del [#OMISSIS#], in Roma, Via Paraguay n. 5;

contro

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Mase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia

della sentenza del T.A.R. Lazio – sede di Roma, Sez. III, n.04804/2021, pubblicata in data 26/4/2021, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il provvedimento di assegnazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 – Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale della Facoltà di Medicina e Psicologia, indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
L’odierno appellante ha partecipato alla procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 – Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale della Facoltà di Medicina e Psicologia, indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dalla quale risultava escluso l’odierno appellato, con la motivazione dell’intervenuta rinuncia alla partecipazione, ritenuta implicita [#OMISSIS#] mancata

presentazione del medesimo alla prova orale per l’accertamento delle competenze scientifico-linguistiche.
Con il ricorso di primo grado, l’appellato riferiva di essere venuto tardivamente a conoscenza, peraltro in via informale, dell’intervenuta convocazione al colloquio, non previsto espressamente dal bando della procedura valutativa, in quanto effettuata tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta istituzionale del medesimo, non comparsa [#OMISSIS#] posta e risultata tardivamente collocata nel cestino.
A successiva istanza dell’appellato di sostenere il colloquio è stato opposto diniego dalla Commissione. Questi dunque lamentava, in sede di contenzioso avanti dal T.A.R. per il Lazio proposto contro il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e contro il vincitore del concorso, che la Commissione avrebbe operato l’accertamento delle competenze linguistiche con modalità non previste dal bando – il colloquio orale – e che inoltre la modalità di comunicazione di tale inattesa convocazione sarebbe avvenuta con un canale non idoneo, in quanto non certificato per garantirne l’effettivo ricevimento. Inoltre venivano dedotte, con motivi aggiunti, violazione dei principi di trasparenza relativi alla tardiva pubblicazione sul [#OMISSIS#] istituzionale dei relativi avvisi, successivamente allo svolgimento della prova.
Il T.A.R ha riconosciuto valide le doglianze circa la mancata previsione di una prova orale nel citato bando, l’inidoneità della corrispondenza attraverso la posta elettronica istituzionale per la convocazione, la mancanza di uno specifico potere della Commissione per determinare le prove di concorso. Di conseguenza, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti gravati, [#OMISSIS#] parte in cui avevano disposto l’estromissione del ricorrente.
Gli effetti conformativi della pronuncia di primo grado, comportanti la riammissione del ricorrente alla procedura, tuttavia, sono stati sospesi, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare promossa dall’appellante. In data 01/10/2021 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha infatti emesso ordinanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

DIRITTO
In sede di appello, l’odierno ricorrente ha sostenuto l’erroneità della sentenza, deducendo a contrario

che fosse inequivocabile che “l’accertamento” circa la conoscenza della lingua straniera dovesse avvenire mediante un colloquio, rimettendo alla Commissione di determinarne la modalità. Inoltre, ha evidenziato la previa accettazione scritta, da parte dei candidati, della ricezione delle comunicazioni attraverso la [#OMISSIS#] di posta istituzionale, nonché il pieno rispetto dei criteri di pubblicità e di trasparenza.
In sede di gravame sono stato dedotti motivi in punto di diritto riconducibili all’error in iudicando attribuibile all’erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione, alla violazione di legge, alla violazione e falsa applicazione della lex specialis prevista dal bando.

L’odierno appellante sostiene che l’inciso contenuto nell’art. 1 del bando “lingua straniera oggetto di accertamento” indichi ex se che tale accertamento dovesse riferirsi a una procedura di verifica (diversamente sarebbe stato utilizzato il [#OMISSIS#] valutazione), non potendosi senz’altro accertare solo attraverso il profilo curriculare. In tal senso, sarebbe da escludere che la Commissione abbia previsto una nuova prova, non contemplata dal bando. Del pari, l’appellante considera valida la modalità di comunicazione all’indirizzo di posta istituzionale dell’appellato – oggetto di specifica preventiva accettazione – risultandone peraltro il corretto invio dal riscontro dei tabulati in possesso dell’Università.

Conclude l’appellante nel senso di richiedere la riforma, previa sospensiva, della sentenza appellata e, per l’effetto, dichiarare valido il D.R. n. 256/2020 del 21/1/2020 con il quale è stato proclamato vincitore della procedura in oggetto.
Osserva il Collegio che le selezioni attraverso concorso, ancorché [#OMISSIS#] specie di procedure riservate ai soli interni, devono essere assistite da rigorosi criteri procedurali, definiti dal bando, a garanzia delle posizioni dei candidati e dell’imparzialità delle valutazioni.

Appare pertanto condivisibile la pronuncia del TAR, secondo cui è censurabile la circostanza che lo svolgimento di prove selettive, come quella per l’accertamento delle competenze scientifico-linguistiche oggetto di esame, non siano state precisamente e preventivamente indicate con le chiare e puntuali modalità di svolgimento, quanto meno con riferimento alla convocazione dei candidati.
Appare anche singolarmente improprio che atti essenziali ai fini dello svolgimento della procedura, come la convocazione di un candidato per sostenere una prova, possano essere stati previsti con modalità non atte a certificare l’effettiva ricezione della comunicazione, secondo regole generali universalmente riconosciute necessarie e valide in chiave di garanzia. Al riguardo, il sistema via p.e.c, diversamente dalla posta elettronica ordinaria, “è il sistema di invio di comunicazioni con valore legale (ex art. 1, lett.v-bis, del D.lgs. n. 82 del 2005, la posta elettronica certificata è “il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi”) e l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a [#OMISSIS#] individuale, con carattere necessariamente recettizio (che cioè, ai sensi dell’art. 1335 Cod. civ. si presumono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario…, Cons. Stato, Sez. sesta, n.5491/2021).

In ogni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] restando che non sussiste prova dell’avvenuta ricezione della convocazione da parte dell’appellato, poiché la comunicazione risulta effettuata a un indirizzo di posta elettronica ordinario e non a un indirizzo di posta elettronica certificata, un’elementare regola di correttezza avrebbe imposto comunque all’amministrazione di accertarsi dell’avvenuta ricezione, eventualmente convocando il candidato con altro mezzo (ibidem, Cons. Stato, Sezione sesta, n.5491/2021).Come d’altro canto sottolineato dalla giurisprudenza, seppure in altro contesto “le modalità di comunicazione si pongono in rapporto biunivoco con l’esclusione, e dunque proprio con effetto (potenzialmente) lesivo o sfavorevole….con riguardo a provvedimenti importanti in relazione [#OMISSIS#] effetti (favorevoli o sfavorevoli) che producono” (Cons. Stato, Sez. sesta, n. 6132/2021).

In ragione di tali considerazioni, la cui rilevanza è dirimente ai fini della decisione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere rigettato. Le spese del grado [#OMISSIS#] compensate, considerando la novità dei [#OMISSIS#] decisori esaminati.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, compensando le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 07/04/2022