Secondo principi più volte affermati nella giurisprudenza (Corte Costituzionale 15 luglio 1985, n. 204; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 luglio 1994, n. 1130), l’opportunità di evitare il cumulo con altri impieghi o cariche pubbliche e private dell’ufficio presso le Università trova la propria ragione nella tutela dell’efficienza dell’insegnamento universitario, evitando che il cumulo possa andare a detrimento dell’attività accademica.
Il significato ostativo dell’art.13. d.P.R. n. 382/80, a norma del quale un Professore ordinario può essere collocato in aspettativa senza retribuzione, in caso di assunzione di altri e diversi incarichi direttivi, non consente di desumere alcuna distinzione a tale criterio di salvaguardia riferito ai casi di “nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro”, laddove si dispone che possano essere escluse dal divieto di cumulo “le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico”.
In tal senso, appare ragionevole e fondato che il Regolamento d’Ateneo, nelle norme che regolano i casi di incompatibilità, debba comunque essere letto e interpretato in coerenza con il quadro normativo primario e regolamentare, con le condizioni e modalità nelle stesse norme espressamente indicate.