N. 03856/2022REG.PROV.COLL.
N. 10699/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10699 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università degli Studi della-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] La Grotteria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università degli Studi -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il Cons. [#OMISSIS#] Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Prof.ssa-OMISSIS- aveva impugnato dinanzi al Tar per la Campania gli atti relativi alla procedura comparativa per la copertura di un posto di professore di I fascia mediante chiamata per il settore concorsuale -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS-), settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (-OMISSIS-) bandita dall’Università degli
Studi della-OMISSIS- (decreto rettorale 424/2020).
1.1 In particolare aveva chiesto l’annullamento:
a) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi della-OMISSIS- in data 03.02.2021, prot. n. 119, che approvava gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010, presso il Dipartimento di -OMISSIS- per il settore concorsuale -OMISSIS- (-OMISSIS-), settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (-OMISSIS-);
b) dei verbali nn. 1 e 2, del 15.10.2020, n. 3, del 19.01.2021, adottati dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto rettorale n. 645 del 30.09.2020;
c) del decreto rettorale n. 645, del 30.09.2020, di nomina della Commissione giudicatrice e del decreto rettorale n. 811, del 16.11.2020, di proroga della conclusione dei lavori;
d) degli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali, per quanto occorra, la nota prot. n. 24683, in data 08.02.2021, di comunicazione dell’esito della procedura concorsuale.
1.2. A fondamento dell’impugnativa venivano proposti i seguenti motivi:
I. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; dell’art. 7 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia approvato con decreto rettorale n. 517/2018; dell’art. 8 del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Irragionevolezza. Illogicità.
Si sosteneva che la Commissione non aveva definito i criteri in relazione ai singoli [#OMISSIS#] oggetto di valutazione, necessari ed idonei a rivelare la competenza dei candidati ed a tutelare la trasparenza della selezione:
– non era stato indicato come sarebbero state condotte le operazioni di valutazione, quali sarebbero stati i criteri e le modalità per considerare e valutare gli indicati elementi di valutazione ai fini della comparazione dei candidati;
– non erano stati indicati i parametri di valutazione riconosciuti in ambito internazionale ai quali si sarebbe fatto riferimento in concreto;
– era stata del tutto assente la definizione di indicatori e descrittori, dei parametri di incidenza ponderale ai fini del giudizio finale, idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito.
II. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; 4, secondo comma lett. b, del d.p.r. n. 117/2000; del decreto del Rettore dell’Università degli studi della-OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento.
Si sosteneva che la Commissione non aveva fissato correttamente i criteri di valutazione dei lavori scientifici in collaborazione in relazione all’apporto individuale di ogni singolo autore.
III. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; del decreto del Rettore dell’Università degli studi della-OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento.
Si sosteneva che non era stato rispettato il lasso intertemporale che deve intercorrere tra la pubblicazione dei criteri di valutazione sul [#OMISSIS#] web dell’Ateneo e la prosecuzione dei lavori della Commissione.
IV. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; del decreto del Rettore dell’Università degli studi della-OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si sosteneva che:
– l’assenza di criteri di valutazione non aveva reso intellegibili e chiare le valutazioni individuali e collegiali dei candidati: tale carenza aveva reso ancora più illegittima la scelta finale che era stata del tutto assente di motivazione, ovvero di indicazione dell’iter logico seguito per addivenire alla scelta del candidato più idoneo;
– la valutazione relativa alla ricorrente non era stata significativamente differenziata e come tale era inidonea di per sé a chiarire la preferenza espressa nei confronti del candidato risultato vincitore.
V. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; 4 e 7 del d.p.r. n. 117/2000; 7 del decreto del Rettore dell’Università degli studi della- OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Poiché il bando aveva definito la tipologia del profilo scientifico con riferimento al settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (-OMISSIS-), precisando e specificando all’interno di tale settore uno specifico ambito (le tematiche inerenti -OMISSIS- e principalmente lo studio di -OMISSIS-), la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto far assurgere a criterio principale di ammissione alla procedura nonché di valutazione dei medesimi candidati oltre al predetto predefinito settore (-OMISSIS- – – OMISSIS-) [#OMISSIS#] sua interezza considerato anche, e soprattutto, l’indicato specifico ambito scientifico (-OMISSIS-) costituente species del medesimo settore. Poiché l’odierna appellante sarebbe stata l’unica tra i candidati ad occuparsi dello studio delle tematiche dell’-OMISSIS- (come testimoniato dalla sua produzione scientifica) la Commissione avrebbe illegittimamente considerato e valutato gli altri candidati e selezionato infine un candidato diverso dall’odierna appellante.
VI. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; 4 del d.p.r. n. 117/2000; 7 del decreto del Rettore dell’Università degli studi della- OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si sosteneva che le valutazioni ed i giudizi formulati dalla Commissione erano errati ed ingiusti:
– aver considerato la produzione scientifica dell’odierna appellante solamente “buona” era la conseguenza di un’omessa od incongrua valutazione della sua originalità, innovatività e rigore metodologico;
– l’odierna appellante ha una considerevole produzione scientifica in tema di -OMISSIS- con riguardo principalmente allo studio di -OMISSIS-. Era incomprensibile l’espressione “problematiche non di punta” contenuta nel giudizio collegiale, anche perché l’impegno scientifico dell’odierna appellante riguarda specificamente le tematiche richieste dal bando. La produzione scientifica proverebbe la sua originalità;
– gli indici delle citazioni non possono essere equiparati a campi in cui il numero di componenti è significativamente diverso;
– la Commissione non aveva dato [#OMISSIS#] peso al fatto che l’odierna appellante (a differenza degli altri candidati) ha presentato un [#OMISSIS#] numero di pubblicazioni delle quali è autrice esclusiva;
– la Commissione non aveva dato il [#OMISSIS#] peso all’attività didattica, convegnistica e di editor dell’odierna appellante;
– la Commissione non aveva valutato correttamente l’impegno amministrativo gestionale profuso dall’odierna appellante (commissioni d’esame, [#OMISSIS#] di commissioni e così via).
VII. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; 4 del d.p.r. n. 117/2000; 7 del decreto del Rettore dell’Università degli studi della- OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si sosteneva che gli elementi di valutazione presentati dal candidato risultato vincitore non erano superiori a quelli posseduti dall’odierna appellante.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, l’odierna appellante impugnava per illegittimità propria e derivata anche:
– la nota prot. 136387, del 23.07.2020, del Rettore dell’Università degli Studi della-OMISSIS- [#OMISSIS#] quale, in relazione al bando di indizione della procedura in esame, si sostiene che l’attività scientifica e didattica non rileva ai fini della valutazione dei candidati, ma solo ai fini dell’individuazione delle funzioni che l’idoneo dovrà svolgere; – la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi della-OMISSIS-, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] seduta del 27.04.2021, con la quale, preso atto dell’esito della procedura concorsuale (recepito [#OMISSIS#] seduta del 17.03.2021, verbale n. 3, anche dal Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS-), è stata disposta la chiamata del candidato dichiarato vincitore.
A fondamento di questa impugnativa erano stati proposti i seguenti motivi:
I. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; 4 e 7 del d.p.r. n. 117/2000; 7 del decreto del rettore dell’Università degli studi della- OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si sosteneva che la nota del Rettore costituiva un’illegittima disapplicazione delle prescrizioni del bando.
II. Violazione degli artt. 97 della Costituzione; 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; 4 del d.p.r. n. 117/2000; 7 del decreto del Rettore dell’Università degli studi della- OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si sosteneva che sui provvedimenti del Senato accademico e del Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- si riverberavano a titolo di illegittimità derivata i motivi proposti nel ricorso introduttivo.
3. Con sentenza n. -OMISSIS- del 2021 il Tar della Campania, Sezione Seconda, ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti sulla base delle seguenti motivazioni:
– riguardo la doglianza secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto dare specifica rilevanza alla tipologia di impegno scientifico previsto dal bando, incentrato sulle attività proprie del settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, e in particolare su tematiche inerenti -OMISSIS-, e riguardante principalmente lo studio di -OMISSIS-, e non considerarlo solo ai fini dell’individuazione delle funzioni che l’idoneo dovrà svolgere, come invece affermato espressamente [#OMISSIS#] nota prot. 136387 in data 23.07.2020 del Rettore dell’Università degli Studi della-OMISSIS- impugnata con i motivi aggiunti, il primo [#OMISSIS#] ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Secondo il Tar della Campania diversamente opinando si correrebbe l’opposto rischio di consentire di calibrare le skills del professore da reclutare sulle particolari caratteristiche di un [#OMISSIS#] candidato (avente un percorso accademico peculiare, ambiti di interesse scientifico particolarmente settoriali, attività specificamente legate a determinati ambiti), così restringendo oltremodo la platea dei possibili concorrenti, in aperta violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità che sempre e più in generale devono informare le procedure di reclutamento indette dall’Amministrazione pubblica; – di conseguenza il primo [#OMISSIS#] ha ritenuto infondate le numerose doglianze volte a stigmatizzare la nomina quale vincitore della procedura perché privo della particolare esperienza vantata dalla ricorrente [#OMISSIS#] specifico campo dell’-OMISSIS-, ma sicuramente a sua volta dotato di notevolissima, riconosciuta e documentata esperienza nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-;
– il primo [#OMISSIS#] ha sostenuto che le analitiche e plurime censure riguardanti la valutazione dei titoli, dei curricula, delle pubblicazioni dei partecipanti alla selezione, non evidenziano macroscopiche illegittimità nel giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione, che ha analiticamente considerato e valutato tutte le pubblicazioni, le esperienze professionali, i titoli e la didattica dei candidati, per poi addivenire alla propria valutazione finale che ha dato prevalenza alla più lunga e risalente esperienza accademica nonché alla produzione scientifica del controinteressato in virtù dei più elevati indici bibliometrici caratterizzanti la medesima. A questo riguardo il Tar della Campania ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile;
– il primo [#OMISSIS#] ha, pertanto, ritenuto infondate tutte le doglianze perché attinenti al merito delle scelte e delle valutazioni insindacabili dell’Amministrazione, non ravvisandosi valutazioni e giudizi chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto, e ciò anche quanto al profilo della valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati e dell’attività didattica e professionale in generale, atteso che la Commissione ha motivato l’attribuzione di un maggior punteggio ai titoli e, soprattutto, alle pubblicazioni presentate dal controinteressato in virtù del [#OMISSIS#] apprezzamento delle stesse in ambito scientifico, come dimostrato dai relativi indici, che attestano come l’ampia produzione scientifica del controinteressato abbia una collocazione [#OMISSIS#], con punte di eccellenza, mentre l’impatto e la diffusione dei risultati ottenuti dalla odierna appellante sono discreti, come evidenziato dagli indici citazionali;
– sempre con riferimento alle pubblicazioni il Tribunale ha evidenziato che l’attribuzione dei punteggi effettuata dalla Commissione in relazione al criterio della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica non palesa macroscopiche illegittimità;
– anche i rilievi mossi sulla valutazione del contributo individuale ai lavori presentati dai candidati non sembrano cogliere nel segno, emergendo che la valutazione della [#OMISSIS#] o minore entità del contributo sembra essere stata correttamente operata dalla Commissione non solo in ragione della dimensione del contributo stesso o della posizione dell’autore, ma anche dell’importanza [#OMISSIS#] dal contenuto in questione all’interno della specifica pubblicazione;
– è infondato sostenere che la Commissione abbia omesso qualsivoglia effettiva attività comparativa dei candidati perché dalla lettura dei verbali versati [#OMISSIS#] atti del giudizio emerge che la Commissione ha proceduto a valutare ciascun candidato in relazione ai criteri stabiliti dal bando, richiamati e fatti propri dalla Commissione, attraverso l’espressione infine di un giudizio sintetico finale, in cui le valutazioni espresse, pur non traducendosi nell’attribuzione di un punteggio numerico, si risolvono nell’attribuzione di un giudizio, in relazione ai diversi criteri individuati, in termini di “discreto”, “[#OMISSIS#]”, “molto [#OMISSIS#]” “ottimo”, [#OMISSIS#] sintetici, ma comunque idonei a fare emergere la valutazione espressa su ciascun candidato dalla Commissione stessa, in conformità al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa [#OMISSIS#] materia de qua, ed in conformità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussiste l’onere di supportare l’indicazione del voto con una motivazione analitica al di fuori dei casi espressamente previsti dal bando;
– il primo [#OMISSIS#] ha considerato infondato anche il terzo motivo del ricorso principale che prospettava la violazione della disposizione regolamentare che prevede la pubblicazione per sette giorni dei criteri valutativi redatti dalla Commissione giudicatrice prima della prosecuzione dei lavori. L’unica attività svolta dalla Commissione prima del decorso dei sette giorni in questione è stata la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità con i candidati e la stesura del calendario dei lavori concorsuali, che sono attività completamente slegate dai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione stessa, e perciò effettuabili anche prima del trascorrere del [#OMISSIS#] indicato.
4. La sentenza del Tar della Campania è stata impugnata dall’odierna appellante per i motivi che saranno di seguito analizzati.
5. Si sono costituiti in giudizio il Prof. -OMISSIS- e l’Università della-OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 3 febbraio 2022 gli avvocati difensori presenti hanno chiesto concordemente il rinvio della causa al merito ai fini della trattazione congiunta con i due appelli connessi r.g. nn. 5751/2021 e 5759/2021 pendenti presso questa Sezione e già fissati per l’udienza di merito per la data del 21 aprile 2022. Il Collegio ha mandato al [#OMISSIS#] titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito con l’eventuale abbinamento [#OMISSIS#] altri due appelli sopracitati.
7. All’udienza del 21 aprile 2022 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si sostiene l’ingiustizia della sentenza appellata per: Error in iudicando ed in procedendo. Violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; 4 e 7 del d.p.r. n. 117/2000; 7 del decreto del Rettore dell’Università degli studi della-OMISSIS- n. 517/2018; del bando di concorso.
Si ripropone la censura sollevata con il [#OMISSIS#] motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che la Commissione giudicatrice (in ossequio all’art. 7 del regolamento dell’Ateneo e all’art. 8 del bando di concorso) avrebbe dovuto far assurgere a criterio principale di ammissione alla procedura nonché di valutazione dei candidati oltre al settore (-OMISSIS- – -OMISSIS-) [#OMISSIS#] sua interezza considerato anche, e soprattutto, l’indicato specifico ambito scientifico (-OMISSIS-) costituente species del medesimo settore.
Il motivo è infondato.
2.1 Per inquadrare il problema conviene brevemente ripercorrere le tappe che hanno portato alle regole che disciplinano oggi il reclutamento dei professori universitari. La nascita della nozione di «settore scientifico-disciplinare» è legata all’evoluzione delle procedure di reclutamento dei professori nelle Università italiane. Per molti versi è figlia della necessità di governare le procedure dei concorsi divenute nel tempo sempre più numerose.
Sin dall’Unità d’Italia il reclutamento dei professori è stato ancorato all’espletamento di un concorso: secondo la cosiddetta “legge Casati” (r.d. 3725/1859), ogni cattedra dichiarata vacante doveva essere coperta per concorso, e il concorso riguardava ogni volta soltanto una cattedra e mai lotti di cattedre bandite contemporaneamente.
Il regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore») si pose sulla stessa scia prevedendo che ogni singolo posto di professore venisse assegnato sulla base di uno specifico concorso, anche se destinato da una Facoltà a una disciplina molto specifica: si veda in particolare l’art. 67 del citato regio decreto (modificato dalla legge 449/1949).
All’inizio degli anni ’70 del secolo scorso il legislatore creò i «Raggruppamenti di discipline»: d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 («Misure urgenti per l’Università»), convertito [#OMISSIS#] l. 766/1973. L’articolo 2 introdusse il principio secondo il quale i concorsi a professore universitario dovevano essere banditi per discipline o per gruppi di discipline. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, avrebbero dovuto assicurare in ogni [#OMISSIS#] la possibilità di costituire una Commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. La legge 7 febbraio 1979 n. 31 («Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo») ribadì la logica dei raggruppamenti attingendo, ai fini della loro determinazione, al criterio della omogeneità scientifica e didattica. Tale approccio venne poi confermato dalla riforma universitaria del 1980: cfr. gli articoli 43, 53 e 60 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»). I raggruppamenti di discipline vennero concretamente definiti da decreti ministeriali attuativi. Il primo fu il d.m. 14 marzo 1974 («Raggruppamenti delle discipline per i quali le Facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi a [#OMISSIS#] dell’art. 2 del d.l. 580/1973»).
Le Facoltà che volevano chiedere concorsi per posti di professore universitario per una singola disciplina dovevano chiederlo per il raggruppamento di appartenenza della stessa. Il d.m. del 14 marzo 1974 individuava 263 raggruppamenti disciplinari. Nel d.m. del 30 luglio 1983 i raggruppamenti disciplinari erano diventati 430.
Nel 1989 la legge del 9 [#OMISSIS#] n. 168 (istitutiva del MIUR) introdusse la nozione di «grandi aree scientifico-disciplinari» ai meri fini della procedura di elezione dei componenti del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (che all’articolo 11 della legge veniva creato e che sarebbe stato soppresso dall’articolo 7 del d. lgs. 204/1998).
La locuzione «settore scientifico-disciplinare» è stata usata per la prima volta [#OMISSIS#] legge 19 novembre 1990 n. 341. Tre gli elementi rilevanti contenuti in tale legge: a) attraverso l’emanazione di decreti attuativi, gli insegnamenti impartiti nelle Università sono stati «raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica» (art. 14, comma 1); b) i decreti in parola hanno stabilito la pertinenza delle titolarità degli insegnamenti ai settori scientifico- disciplinari che a propria volta sono diventati i raggruppamenti concorsuali (art. 14, comma 2); c) i professori di ruolo e i ricercatori sono stati tutti inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari come sopra definiti (art. 15, comma 1).
I settori scientifico-disciplinari sono stati individuati con d.p.r. 12 aprile 1994 (Gazz. Uff. 8 agosto 1994, n. 184, S.O.), integrato dal d.p.r. 6 [#OMISSIS#] 1994. Per effetto del decreto, professori e ricercatori venivano ‘reinquadrati’ nel senso che la titolarità della loro posizione veniva riferita non già alla singola disciplina bensì al settore con riferimento tanto all’elettorato (a fini concorsuali) quanto alle funzioni didattiche. Il decreto conteneva anche (allegato 3) una tabella che stabiliva le equivalenze tra i nuovi settori scientifico-disciplinari e i vecchi raggruppamenti disciplinari (che erano stati determinati per l’[#OMISSIS#] volta con d.m. 16 aprile 1992).
Nel corso degli anni la definizione dei S.S.D. ha subito spesso modifiche (anche rilevanti) come testimoniano i numerosi decreti di modifica del d.p.r. del 1994 succedutisi nel tempo. Uno degli snodi più significativi si è avuto a seguito della emanazione della legge 15 [#OMISSIS#] 1997 n. 127 («Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»). Il comma 95 dell’articolo 17 di detta legge ha dato il via alla riforma degli ordinamenti didattici universitari che ha visto la luce con il nuovo millennio. Il successivo comma 99, invece ha varato l’accorpamento e il successivo aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari da operare secondo criteri di affinità scientifica e didattica, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
In applicazione di detta [#OMISSIS#], la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari si è avuta dapprima con d.m. 26 febbraio 1999 (modificato con d.m. 4 [#OMISSIS#] 1999) e poi con d.m. 23 dicembre 1999. Quest’[#OMISSIS#] provvedimento ha segnato l’introduzione di una classificazione per «Area» (14 in tutto).
Rispetto al 1994 nel decreto del dicembre 1999 non c’è più alcun riferimento alle singole discipline (intese come singoli insegnamenti).
Viene quindi emanato il d.m. 4 ottobre 2000 che contiene la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico disciplinari nonché la definizione delle relative declaratorie, ai sensi del già menzionato art. 2 del d.m. 23 dicembre 1999. A [#OMISSIS#] dell’articolo 3 del decreto tutti i professori sono stati reinquadrati nei nuovi settori L’[#OMISSIS#] capitolo della storia, almeno per ora, è stato scritto dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»).
Queste, in sintesi, le novità introdotte dall’articolo 15 di detta legge:
a) vengono introdotte le nozioni di «settore concorsuale» e di «macrosettore concorsuale»;
b) le nuove procedure di reclutamento dei professori introdotte dall’art. 16 della legge 240/2010 (Abilitazione Scientifica Nazionale) devono essere articolate per settori concorsuali (che possono comprendere più settori scientifico-disciplinari);
c) il settore concorsuale si articola in settori scientifico-disciplinari (di fatto questi ultimi confluiscono singolarmente o a gruppi nei settori concorsuali);
d) i settori scientifico-disciplinari conservano rilevanza: 1) per le finalità della legge 240/2010 quali le chiamate di professori (art. 18), le attribuzioni di assegni di ricerca (art. 22), l’attivazione di contratti per l’attività d’insegnamento (art. 23), l’assunzione di ricercatori a tempo determinato (art. 24), e 2) per la definizione degli ordinamenti didattici universitari (su questo aspetto si tornerà più avanti);
e) tanto i settori concorsuali quanto i settori scientifico-disciplinari devono essere aggiornati con cadenza quinquennale.
Le disposizioni attuative hanno visto la luce con d.m. 29 luglio 2011 n. 336 («Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, l. 240/2010»).
L’alleggerimento che il d.m. 336/2011 genera in termini di numero di Commissioni da costituire ai fini concorsuali (artt. 15 e 16 l. 240/2010) è evidente. In taluni casi sono stati accorpati in un medesimo settore concorsuale fino a 9 settori disciplinari diversi anche appartenenti ad Aree differenti.
Il d.m. 336/2011 è stato poi sostituito dal d.m. 30/10/2015, n. 855 («Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»).
2.2 Alla luce di queste premesse si può analizzare il problema sollevato nel [#OMISSIS#] di specie.
Il regolamento dell’Università degli Studi della-OMISSIS- n. 517/2018, disciplinante le procedure di reclutamento dei professori, all’art. 4, comma secondo, prescrive che il bando deve contenere, tra le altre cose, «il settore concorsuale ed un eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari». Il successivo art. 7 prescrive poi che i criteri di valutazione debbono essere definiti dalla Commissione «con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico-scientifico….».
Il bando ha indetto un concorso per n. 1 posto presso il Dipartimento di -OMISSIS-, settore concorsuale -OMISSIS- (-OMISSIS-), settore scientifico disciplinare – OMISSIS- (-OMISSIS-). In relazione all’indicato posto, all’art. 1 del bando si legge:
«Tipologia di impegno didattico: svolgimento di corsi di insegnamento nell’ambito del settore -OMISSIS-, e di insegnamenti affini nell’ambito dei corsi di Laurea e dei corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento di -OMISSIS- in cui sono previsti insegnamenti dell’Area -OMISSIS-.
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico verterà sulle attività proprie del settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, e in particolare su tematiche inerenti l’-OMISSIS- e i -OMISSIS- -OMISSIS-, e riguarda principalmente lo studio di -OMISSIS-».
Queste norme (citate testualmente dall’appellante nel ricorso di primo grado e richiamate nell’atto di appello) [#OMISSIS#] interpretate alla luce dell’articolo 18 della legge 240/2010 che così recita: «Le università, con proprio regolamento… disciplinano … la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia … nel rispetto …seguenti criteri: a) …specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari».
Il punto rilevante del problema è il rapporto tra il «settore concorsuale/settore scientifico disciplinare» e il «profilo».
Come si è detto, l’articolo 15 della legge 240/2010 stabilisce il principio secondo il quale il reclutamento universitario avviene sulla base di: macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifici disciplinari. Dette partizioni vengono create raggruppando le diverse discipline secondo criteri di affinità ed operano tanto per l’abilitazione scientifica nazionale (art. 16, l. 240/2010) che per la singola chiamata di ciascun professore (art. 18, l. 240/2010). L’Università degli Studi della-OMISSIS- ha indetto una procedura selettiva finalizzata alla chiamata (ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010), di un posto di professore di I fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- per il «settore concorsuale» -OMISSIS- (-OMISSIS-) – «settore scientifico disciplinare» -OMISSIS- (-OMISSIS-).
A [#OMISSIS#] del d.m. 855/2015 (prima richiamato) il «macrosettore concorsuale» -OMISSIS-, denominato «-OMISSIS-» comprende 6 «settori concorsuali» che a propria volta si articolano in 9 settori «scientifico disciplinari». In particolare essi sono così denominati:
– settore concorsuale «-OMISSIS-1 – -OMISSIS-»; settori scientifico disciplinari: «-OMISSIS- – -OMISSIS-» e «-OMISSIS-/04 – -OMISSIS-»;
– settore concorsuale «-OMISSIS-2 – -OMISSIS-»; settori scientifico disciplinari: «-OMISSIS-/02 – -OMISSIS-» e «-OMISSIS-/03 – -OMISSIS-»;
– settore concorsuale «-OMISSIS- – -OMISSIS-, -OMISSIS-»; settori scientifico disciplinari: «-OMISSIS- – -OMISSIS-» e «-OMISSIS-/06 – -OMISSIS-»;
– settore concorsuale «-OMISSIS-4 – -OMISSIS-»; settori scientifico disciplinari: «-OMISSIS-/07 – -OMISSIS-»;
– settore concorsuale «-OMISSIS-5 – -OMISSIS-»; settori scientifico disciplinari: «-OMISSIS-/08 – -OMISSIS-»;
– settore concorsuale «-OMISSIS-6 – Ricerca operativa»; settori scientifico disciplinari: «-OMISSIS-/07 – Ricerca operativa».
Alcuni settori concorsuali contemplano un solo settore scientifico disciplinare. Altri, invece, raggruppano più settori scientifico disciplinari.
Ed è in relazione a queste ipotesi che viene in rilevo (come nel [#OMISSIS#] di specie) la nozione di «profilo». Sul punto la disposizione normativa è chiara: il citato articolo 18 della l. 240/2010 stabilisce che nei loro regolamenti le singole Università disciplinano la chiamata dei professori specificando, nei bandi, il settore concorsuale ed eventualmente un «profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari».
La legge stabilisce una corrispondenza tra profilo e settore scientifico disciplinare (all’interno del settore concorsuale). Null’altro la parola «profilo» può significare. Questa conclusione è confortata da alcune considerazioni.
Appartiene al passato l’idea che un posto di professore universitario dovesse essere bandito ad hoc per una singola disciplina. La legislazione attuale risponde ad una logica diversa che prevede l’accorpamento dei saperi e delle discipline.
Tale logica si giustifica anche per le finalità didattiche (ovvero uno dei compiti primari, insieme alla ricerca, che un professore universitario deve assolvere).
Il d.m. 270/2004 disciplina gli ordinamenti didattici dei diversi corsi di laurea. Detto atto normativo stabilisce i seguenti principi:
– gli ordinamenti didattici universitari sono strutturati intorno alla nozione di «classe di corsi di studio» (art. 1, comma 1, lett. g, d.m. 270/2004);
– le classi raggruppano i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (art. 4, comma 1, d.m. 270/2004);
– ogni corso di studio deve perseguire determinati obiettivi formativi della classe cui appartiene;
– gli obiettivi formativi vengono perseguiti mercé l’espletamento dell’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo (d.m. 270/2004, art. 1, comma 1, lett. p);
– le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti ciascuna classe di laurea vengono raggruppate (dall’articolo 12 del d.m. 270/ 2004) in specifiche tipologie; le principali attività formative attingono: a) ad ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) ad ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; c) ad ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti;
-ne deriva che le attività formative che si devono porre in essere per conseguire gli obiettivi formativi propri di ogni classe di laurea fanno riferimento [#OMISSIS#] ambiti disciplinari, ovvero all’insieme di «settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali» (d.m. 270/2004, art. 1, comma 1, lett. i).
Gli ordinamenti didattici universitari ricorrono ai settori scientifico-disciplinari per enucleare le attività da svolgere per raggiungere gli obiettivi formativi di ogni singola classe di laurea.
A titolo di esempio il d.m. 16 marzo 2007 ha definito la classe -OMISSIS- ovvero la classe delle lauree magistrali in -OMISSIS-. Come per tutte le classi, vengono definiti gli obiettivi formativi del corso di laurea. Ma subito dopo, il d.m. elenca le attività formative indispensabili al loro raggiungimento attingendo ai settori scientifico-disciplinari e assegnando ad ognuno di loro il numero di crediti minimo che lo studente deve accumulare per ogni settore.
Le strutture didattiche attivano, così, insegnamenti definendo: denominazione (con assoluta libertà), settore scientifico-disciplinare di appartenenza, ‘peso’ in termini di crediti formativi. Lo studente frequentando le lezioni tenute dal titolare dell’insegnamento e sostenendo il relativo esame matura i crediti nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento.
Il legislatore ha usato i settori scientifico-disciplinari per definire (in larga parte) le attività didattiche utili a conseguire i diversi titoli di laurea.
Da questo punto di vista c’è un legame stretto tra reclutamento universitario e didattica: entrambi fanno riferimento ai settori disciplinari. Le Università devono reclutare docenti che siano in grado di impartire tutti gli insegnamenti riconducibili al settore disciplinare per poter erogare le attività didattiche proprie dei corsi di laurea, attività che vengono definite attingendo [#OMISSIS#] stessi settori disciplinari.
D’altronde, nel [#OMISSIS#] di specie, se è vero che, in un inciso, il bando afferma, a proposito dell’impegno scientifico che esso «verterà sulle attività proprie del settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, e in particolare su tematiche inerenti -OMISSIS-, e riguarda principalmente lo studio di -OMISSIS-» (inciso sul quale l’appellante [#OMISSIS#] particolare enfasi) è altrettanto vero che il medesimo bando, appena prima, a proposito della tipologia di impegno didattico statuisce: «Tipologia di impegno didattico: svolgimento di corsi di insegnamento nell’ambito del settore -OMISSIS-, e di insegnamenti affini nell’ambito dei corsi di Laurea e dei corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento di -OMISSIS- in cui sono previsti insegnamenti dell’Area -OMISSIS-».
L’Ateneo era alla ricerca di un professore che fosse in grado di insegnare tutte le discipline ricomprese nel settore -OMISSIS- (ovvero «-OMISSIS-» e «-OMISSIS-»). Non solo: che fosse in grado di insegnare anche le materie affini nell’ambito dei corsi di Laurea e dei corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento di -OMISSIS- in cui sono previsti insegnamenti dell’Area -OMISSIS-.
L’Ateneo (così come richiesto dalla legge) era alla ricerca di un professore che fosse in grado di padroneggiare l’insieme dei saperi ricompresi nel settore concorsuale di cui al bando citato. Il riferimento alle tematiche inerenti -OMISSIS- contenuto [#OMISSIS#] descrizione del profilo scientifico aveva la finalità di indicare ai possibili candidati le aree di ricerca a cui il possibile vincitore avrebbe dovuto dedicarsi, [#OMISSIS#] restando che detto vincitore doveva padroneggiare l’insieme delle tematiche riconducibili al settore disciplinare.
Ne deriva che:
– correttamente la Commissione ha valutato i candidati in relazione al profilo relativo al settore disciplinare -OMISSIS- (-OMISSIS-);
– l’inciso contenuto nel bando relativo all’impegno scientifico su tematiche inerenti -OMISSIS- aveva la finalità da un lato di individuare il settore scientifico disciplinare (-OMISSIS-) dall’altro di chiarire ai possibili candidati il tipo di impegno che sarebbe stato richiesto al vincitore sul piano della ricerca (in ipotesi un candidato avrebbe potuto non essere interessato ad approfondire quella specifica area di ricerca così da rinunciare a proporre domanda); in nessun [#OMISSIS#] esso avrebbe potuto diventare un parametro esclusivo alla cui stregua valutare i candidati che dovevano avere una competenza tale da assicurare tanto la ricerca quanto la didattica in tutte le aree comprese nel settore disciplinare;
– la nota del Rettore in data 23.07.2020 è in linea con quanto sin qui affermato.
La Commissione ha correttamente operato in relazione all’aspetto appena scandagliato.
L’ermeneutica sui dati normativi ha consentito di chiarire il valore che occorre dare al «profilo del candidato» quando presente nei bandi emanati ex art. 18 l. 240/2010 per il reclutamento in sede locale. Restano in ogni [#OMISSIS#] condivisibili anche le considerazioni svolte dal primo [#OMISSIS#]: accettare un diverso approccio, ovvero riconoscere la possibilità di vincolare le Commissioni di concorso a valutare solo i candidati in possesso di specifiche e settoriali competenze ritagliate all’interno di quelle più vaste proprie del settore disciplinare significherebbe riconoscere la possibilità di restringere la platea dei possibili concorrenti, in aperta violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità che sempre e più in generale devono informare le procedure di reclutamento indette dall’Amministrazione pubblica.
3. Con il secondo motivo di appello si sostiene l’ingiustizia della sentenza appellata per: Error in iudicando ed in procedendo. Violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990; 18 l. n. 240/2010; dell’art. 7 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia approvato con d.r. n. 517/2018; dell’art. 8 del bando di concorso.
Si eccepiscono una serie di illegittimità nell’operato della Commissione che il [#OMISSIS#] di primo grado avrebbe omesso di considerare.
3.1 Prima di scendere nel dettaglio delle censure conviene definire la natura e la funzione che i «criteri e i parametri di valutazione» assolvono nell’ambito delle procedure di reclutamento dei professori universitari (Cons. Stato, Sez. VI, 3 [#OMISSIS#] 2022, n. 3445).
Attualmente la materia è disciplinata dal titolo III della legge 30 dicembre 2010 n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»).
Come si è già visto, l’articolo 15 di detta legge stabilisce il principio secondo il quale il reclutamento universitario avviene sulla base di: macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifici disciplinari. Dette partizioni vengono create raggruppando le diverse discipline secondo criteri di affinità ed operano tanto per l’abilitazione scientifica nazionale (art. 16, l. 240/2010: cfr. infra) che per la singola chiamata di ciascun professore (art. 18, l. 240/2010: cfr. infra).
L’accesso ai ruoli di professore di prima fascia (ordinario) e di seconda fascia (associato) può avvenire in favore di studiosi che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN). L’art. 16, comma 1, della legge 240/2010 stabilisce che: «L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori». La [#OMISSIS#] appena citata chiarisce che l’attribuzione dell’abilitazione avviene sulla base di un motivato giudizio «fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l’ANVUR»;
b) siano poi “chiamati” dalle singole Università sulla base di regole dettate in specifici regolamenti approvati da ciascun Ateneo. L’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 stabilisce che: «Le Università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata ….; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;….b) ammissione al procedimento …di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore…; d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b); e) formulazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di amministrazione».
Riassumendo: per diventare professore di prima o seconda fascia occorre conseguire l’abilitazione scientifica nazionale (in un [#OMISSIS#] settore concorsuale) e poi vincere una procedura selettiva/comparativa tra candidati in possesso dell’ASN bandita in sede locale dalle singole Università (per quello stesso settore concorsuale).
3.2 Come si è visto, la legge prevede che i criteri di valutazione per conseguire la ASN si uniformino a criteri e parametri dettati in atti normativi emanati dal Ministero (quindi di portata generale). Si vedano, in particolare: il d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95 («Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari») e, soprattutto, il d.m. 7 giugno 2016, n. 120 («Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari».
Diverso, invece, l’approccio adottato per le procedure attivate dai singoli Atenei (e finalizzate alla effettiva chiamata in ruolo di chi è già in possesso della ASN). In questo [#OMISSIS#] la legge (art. 18, comma 1, l. 240/2010) prevede che i criteri di selezione siano dettati in appositi regolamenti approvati da ciascuna Università.
La ratio di questa differenza può essere facilmente spiegata.
Da una parte, il legislatore ha valorizzato l’autonomia delle singole Università. Dall’altra ha voluto dare loro uno strumento (insieme ad altri) per governare meglio le politiche di reclutamento del proprio personale così da renderle maggiormente responsabili sul piano delle scelte e dei risultati di lungo periodo.
Conviene ricordare che la legge 240/2010 (art. 5, lett. c) ha introdotto un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento. Si veda, in particolare, il d. lgs. 29/03/2012, n. 49 («Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di [#OMISSIS#] e di reclutamento degli Atenei»).
Ad esempio, a [#OMISSIS#] dell’articolo 9 di tale decreto legislativo, la politica di reclutamento del personale degli Atenei può essere valutata in relazione a: «a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l’Ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell’Ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari; b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel [#OMISSIS#] delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nell’Università in cui sono stati reclutati come ricercatori; c) la percentuale dei professori reclutati da altri Atenei; d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali; e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'[#OMISSIS#] o chiamati dall’Ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea; f) la struttura e i rapporti dell’organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo».
Per fare un esempio, una singola Università, in sede di approvazione del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, prima richiamato), può porre dei requisiti più stringenti rispetto a quelli che regolano il conseguimento della ASN: un requisito potrebbe essere imporre un grado più significativo di esperienze internazionali; oppure un numero più alto di pubblicazioni; e così via. Le Università, cioè, potrebbero desiderare di avere professori in possesso di titoli (i.e.: standard qualitativi) anche significativamente superiori a quelli necessari per conseguire la ASN. Grazie alla loro autonomia regolamentare possono farlo.
3.3 La normativa ministeriale, valida per la ASN, fissa alcuni punti fermi sul piano definitorio (art. 1, d.m. 120/2016).
Per «criteri» di valutazione si intendono gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo.
Per «parametri» di valutazione si intendono gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura.
Per «indicatori» si intendono gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche il d.m. 120/2016 detta dei «criteri» di valutazione che sono (art. 4):
«a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
Con riferimento, invece, alla valutazione dei titoli, il d.m. 120/2016 individua sia «criteri» che «parametri» di valutazione.
In particolare, la Commissione deve (art. 5, d.m. 120/2016):
a) accertare il possesso di un numero minimo di titoli tra quelli elencati nell’allegato A allo stesso d.m. 120/2016 (come ad esempio: «organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'[#OMISSIS#]; direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale»; e così via. Per questa specifica attività la Commissione definisce, ove necessario, i criteri di valutazione);
b) accertare «l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’allegato A».
Più specificamente, le modalità di valutazione dell’impatto della produzione scientifica [#OMISSIS#] in funzione dell’appartenenza del settore concorsuale ai cosiddetti «settori bibliometrici» ovvero ai cosiddetti «settori non bibliometrici».
Si definiscono «bibliometrici» quei settori concorsuali che raggruppano discipline (ad esempio: la fisica) per le quali esistono degli indicatori che misurano l’impatto bibliometrico dei lavori di ogni singolo autore.
L’allegato C al d.m. 120/2016 contiene un elenco degli indicatori bibliometrici utilizzabili [#OMISSIS#] ASN. Essi sono:
– il numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science»;
– il numero di citazioni ricevute rilevata da «Scopus» e «Web of Science»;
– l’indice h di Hirsch.
Si definiscono «non bibliometrici» tutti gli altri settori: essi raggruppano discipline (ad esempio: il diritto) per le quali non sono ancora disponibili indicatori dell’impatto bibliometrico.
L’allegato D al d.m. 120/2016 contiene un elenco degli indicatori non bibliometrici utilizzabili [#OMISSIS#] ASN. Essi sono:
– il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN);
– il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A (secondo la classificazione operata dall’ANVUR);
– il numero di libri (escluse le curatele) con uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN).
3.4 Date queste premesse di contesto, per rispondere al problema sollevato in questa sede occorre definire quali siano i poteri delle Commissioni nelle procedure di reclutamento, in particolare per quel che attiene la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione.
3.4.1 Per quel che riguarda la ASN, il ruolo delle Commissioni è ben individuato alla luce della normativa citata. Compito di queste Commissioni è accertare (art. 3, d.m. 120/2016):
«a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Per accertare il possesso di queste qualità dei candidati le Commissioni devono valutare le pubblicazioni scientifiche e i titoli degli stessi.
E la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli avviene sulla base dei criteri, dei parametri e degli indicatori illustrati, ancorché brevemente, in precedenza: cfr. i citati artt. 4 e 5 del d.m. 120/2016.
Il lavoro dei Commissari è in larga misura incanalato dagli elementi richiamati. Ad esempio, per valutare l’impatto della produzione scientifica dei candidati, la Commissione deve obbligatoriamente usare i parametri e gli indicatori di cui [#OMISSIS#] allegati prima citati (art. 5 d.m. 120/2016) e, quindi, non può crearne di propri. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto (non altri). La Commissione può al più precisare i criteri di valutazione. Anche per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è la [#OMISSIS#] a prevedere i criteri da utilizzare (art. 4, d.m. 120/2016).
In sintesi: la normativa nazionale definisce in maniera puntuale tipo e funzioni di criteri e parametri che le Commissioni dell’ASN devono usare nelle proprie valutazioni. 3.4.2 Per quel che riguarda, invece, le procedure di chiamata dei professori (ex art. 18, comma 1, l. 240/2010) occorre guardare ai regolamenti adottati da ciascun Ateneo.
N. 03856/2022REG.PROV.COLL. N. 10699/2021 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
SENTENZA
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e
del carattere innovativo;
Alcune Università hanno adottato regolamenti molto dettagliati in ordine ai criteri di valutazione dei candidati che le Commissioni devono fare propri ([#OMISSIS#] interventi attuativi).
[#OMISSIS#] più parte dei casi la predeterminazione dei criteri di valutazione viene affidata alla stessa Commissione. Essa viene chiamata a formulare una graduatoria selezionando il candidato o, in [#OMISSIS#] di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.
Ma sono rare le ipotesi in cui non viene fornita alcun tipo di indicazione circa i contenuti. Molti regolamenti impongono alle Commissioni di stabilire i criteri di valutazione ma solo nel rispetto, di volta in volta:
– dell’art. 18, comma 1, della l. 240/2010; ovvero
– degli standard previsti dall’art. 24, comma 5, della l. 240/2010; ovvero
– degli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; ovvero
– dei criteri e dei parametri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento; ovvero
– dei criteri previsti nel bando o dai Dipartimenti che hanno bandito la procedura; ovvero
– degli standard previsti dalla normativa vigente; ovvero
– dei criteri previsti per i settori bibliometrici; ovvero
– dei criteri previsti nel d.m. 344/2011.
In altre parole, quindi, nei regolamenti locali viene esplicitato ([#OMISSIS#] stragrande maggioranza dei casi) il perimetro entro il quale le Commissioni devono svolgere la propria attività di valutazione.
3.5 La fissazione di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle procedure di reclutamento dei professori universitari.
Alla luce di quanto detto, tali procedure prevedono diversi passaggi (ASN e concorso [#OMISSIS#] singola sede) e sono disciplinate da normative di rango e contenuto diverso: la legge 240/2010; i regolamenti attuativi di detta legge; i regolamenti delle singole Università; gli standard valutativi elaborati e accettati da diverse istituzioni e comunità scientifiche a livello nazionale e internazionale.
Nel pur complesso contesto normativo, è possibile enucleare alcuni punti fermi in materia di criteri di valutazione da osservare per le procedure di chiamata ex art. 18 della legge 240/2010.
3.5.1 Le procedure che conducono alla chiamata di un professore vengono disciplinate dalle singole Università sulla base della propria autonomia regolamentare. La scelta normativa sul punto mira proprio a valorizzare l’autonomia universitaria così da concedere [#OMISSIS#] Atenei uno strumento utile, insieme ad altri, ad impostare la politica di reclutamento operata da ogni Università, politica che forma oggetto di possibile valutazione cui poi vengono ancorati i finanziamenti ministeriali.
3.5.2 Le procedure che si svolgono in sede locale mirano ad operare una valutazione comparativa tra candidati già in possesso dell’ASN per il settore messo a concorso, al fine di individuare il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
3.5.3 La valutazione è compiuta da Commissioni all’uopo nominate e composte da persone in possesso di riconosciute competenze specifiche. La valutazione di un candidato è un atto opinabile. Affidarla ad una Commissione di competenti significa affidarsi alle persone che sono nelle migliori condizioni per compierla. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’Amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui [#OMISSIS#] curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2016, n. 2855).
3.5.4 La valutazione dei candidati (i.e.: il loro curriculum, le loro pubblicazioni scientifiche, le loro capacità didattiche) deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori. Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento.
In altri casi, come si è detto i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori. Anche in dette ipotesi, però, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale. Sia perché i regolamenti, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero [#OMISSIS#] standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora ai criteri e ai parametri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento e così via. Sia perché le Commissioni, in quanto composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza.
La Commissione, anche quando le viene riconosciuto un ruolo significativo [#OMISSIS#] definizione dei criteri, non può comunque discostarsi da criteri e standard riconosciuti. Essa non potrebbe, cioè, inventarsi requisiti e standard sconosciuti e astrusi. Il rischio è che, per ipotesi, all’interno dello stesso Ateneo, candidati di un medesimo settore concorsuale vengano valutati sulla base di criteri molto diversi se diverse sono le procedure bandite e le Commissioni chiamate ad operare.
Nel silenzio della [#OMISSIS#] regolamentare di Ateneo, la Commissione deve comunque attingere a criteri di valutazione noti e accettati, a cominciare da quelli dettati dalla normativa vigente. Si pensi, per fare un esempio relativo alle pubblicazioni, ai criteri di valutazione normativamente previsti per le cosiddette discipline bibliometriche e ai criteri diversi previsti per le discipline non bibliometriche.
A volte sono le società scientifiche a svolgere un ruolo significativo [#OMISSIS#] traiettoria indicata: in qualche [#OMISSIS#] esse individuano, in chiave generale, standard qualitativi utili a dare contenuto ai parametri di preparazione scientifica e didattica per gli studiosi appartenenti a quella specifica disciplina.
3.5.5 La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva. L’importante è che i criteri individuati non siano né vaghi né generici ma siano idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio2021, n. 454).
3.5.6 Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Questa operazione (che, ancora, una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi.
La Commissione può avere un punteggio complessivo di 100 punti e chiarire che li assegnerà in proporzione diversa in funzione dei diversi elementi presi in considerazione. Ad esempio: 30 punti per il curriculum, 50 punti per le pubblicazioni, 20 punti per la prova didattica (quando prevista).
Oppure (o in aggiunta) la Commissione può definire il punteggio da attribuire ai singoli criteri/parametri. Ad esempio: 2 punti per ogni monografia; 1 punto per ogni anno di insegnamento all’[#OMISSIS#]; e così via.
Si deve in ogni [#OMISSIS#] considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, àncorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Per fare un esempio, non si può chiedere alle Commissioni di predeterminare il “peso” (in termini di punteggio) di un dottorato o il “peso” di un incarico di insegnamento al MIT. Sia perché bisognerebbe stilare ex ante una “classifica” dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, cosa che, ovviamente, non è neanche ipotizzabile. Sia perché è il buon senso (o meglio: i criteri e i parametri riconosciuti nelle comunità scientifiche di riferimento) a far concludere che aver tenuto un incarico di insegnamento in una delle più prestigiose Università del pianeta “pesa” di più di più anni di insegnamento in Atenei molto meno prestigiosi.
La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
3.5.7 La giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità̀ che sotto l’aspetto più̀ strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità̀ delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità̀ tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del [#OMISSIS#] (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
3.6 Alla luce delle considerazioni esposte in chiave generale è possibile analizzare le censure sollevate con il secondo motivo di appello (con il quale, peraltro, sono state riproposti alcuni motivi di ricorso prospettati in primo grado).
3.6.1 L’articolo 8 del bando di concorso (rubricato «Modalità di valutazione») recita:
«[#OMISSIS#] prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, la Commissione giudicatrice definisce i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, e dell’attività assistenziale, ove prevista, dei candidati con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico-scientifico ed assistenziale, ove previsto, nonché della prova didattica per coloro per i quali è richiesta ai sensi dell’art. 1 del presente bando.
La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:
a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore.
Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
La Commissione, in ogni [#OMISSIS#], oltre a quanto indicato nei commi precedenti, valuta specificamente:
a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'[#OMISSIS#];
b) l’attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#];
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze;
e) l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell’ambito della didattica di interesse nazionale;
g) la prova didattica per coloro che non appartengono ai ruoli universitari quali ricercatore, anche a tempo determinato, e professore di II fascia e di I fascia e, eventualmente, se richiesto dal Dipartimento ed indicato nell’art. 1 del presente bando, anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore». L’articolo 8 del bando ricalca quasi alla lettera l’articolo 7 del «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia» dell’Università della-OMISSIS- approvato con decreto rettorale 517/2018 (nel testo vigente al momento della emanazione del bando).
Nel verbale della Commissione n. 1 del 15/10/2020 si legge testualmente:
«Tutto ciò premesso, la Commissione predetermina i seguenti criteri con i quali procedere alla valutazione comparativa, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 7 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” e dall’art. 8 del bando di indizione della presente selezione:
Criteri di valutazione della prova didattica che dovranno sostenere coloro che non appartengono ai ruoli universitari quali professori di II e di I fascia e ricercatori:
I candidati sosterranno la prova didattica su tematiche comprese [#OMISSIS#] declaratoria del settore scientifico disciplinare -OMISSIS-. La prova didattica dovrà avere carattere di lezione ex-cathedra, della durata massima di 45 minuti, da cui dovrà evincersi:
– padronanza della materia anche con riferimento alla più recente letteratura del settore;
– capacità di inquadramento logico-sistematico;
– capacità di sintesi;
– rigore metodologico e chiarezza espositiva.
La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:
a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore.
Ai fini della predetta valutazione, la Commissione potrà anche avvalersi dei parametri bibliometrici più utilizzati in ambito scientifico internazionale nel settore.
La Commissione rileva che è uso consolidato [#OMISSIS#] comunità matematica indicare gli autori in ordine puramente alfabetico con ciò sottintendendo che il contributo di ciascuno debba essere considerato paritetico, a meno che l’apporto individuale degli autori non sia esplicitamente indicato [#OMISSIS#] pubblicazione stessa o in una dichiarazione sottoscritta dagli autori ed allegata [#OMISSIS#] atti.
La Commissione, in ogni [#OMISSIS#], valuta specificamente:
a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'[#OMISSIS#];
b) l’attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#];
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell’ambito della didattica di interesse nazionale».
3.6.2 Alla luce dei dati documentali appena riportati si deve ritenere che:
a) la Commissione ha definito in maniera sufficientemente precisa i criteri di valutazione ai quali si sarebbe attenuta. L’Università della-OMISSIS- è tra quelle che, nel proprio regolamento, ha definito in maniera precisa i criteri di valutazione (di recente il regolamento è stato riformato nel senso di prevedere criteri ancora più specifici) e la Commissione non poteva [#OMISSIS#] ignorarli;
b) non esiste un obbligo cogente di prevedere uno specifico “peso” (in termini numerici) di ogni singolo criterio o parametro preso in considerazione;
c) ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro;
d) [#OMISSIS#] specie questo è avvenuto se si guarda al verbale n.3 che dà conto non solo della valutazione, per ogni candidato, dei criteri e dei parametri prefissati (compreso quello relativo al dottorato) ma anche della coerenza tra criteri e loro applicazione concreta;
e) [#OMISSIS#] restando la sindacabilità del giudizio della Commissione, vale quanto affermato al punto 3.5.7: [#OMISSIS#] specie la motivazione espressa dalla Commissione non [#OMISSIS#] la soglia della logicità e della ragionevolezza;
f) con riferimento alle opere con più autori la Commissione si è attenuta ai criteri predefiniti (nel verbale n. 1, prima citato, la Commissione ha stabilito: «La Commissione rileva che è uso consolidato [#OMISSIS#] comunità matematica indicare gli autori in ordine puramente alfabetico con ciò sottintendendo che il contributo di ciascuno debba essere considerato paritetico, a meno che l’apporto individuale degli autori non sia esplicitamente indicato [#OMISSIS#] pubblicazione stessa o in una dichiarazione sottoscritta dagli autori ed allegata [#OMISSIS#] atti». E [#OMISSIS#] sentenza 10/12/2012, n. 6298 questa Sezione ha chiarito che il criterio, in virtù del quale, in presenza di pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato in collaborazione con altri autori, i Commissari riterranno normale, in assenza di specifici elementi contrari, l’attribuzione paritaria dei lavori collettivi ai coautori, senza che questo criterio risulti elusivo dell’obbligo di accertare la possibilità di enucleare l’apporto individuale del medesimo candidato, non è in contrasto con le previsioni di legge e del bando nei settori di ricerca in relazione ai quali l’analisi scientifica è normalmente il risultato di una attività svolta in comune. In altri termini sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita [#OMISSIS#] mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi;
g) con riferimento alla valutazione comparativa si ribadisce che essa emerge in maniera chiara dal verbale numero 3: l’iter logico seguito dalla Commissione per giungere all’obiettivo di individuare il candidato migliore è chiaro e coerente con i criteri prefissati. Al giudizio espresso dalla Commissione non può sostituirsi il giudizio di altri. Alla luce delle considerazioni esposte sono infondate tutte le censure sollevate nel secondo motivo di appello mentre condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal primo [#OMISSIS#] sui punti contestati.
4. Con il terzo motivo di appello si sostiene l’ingiustizia della sentenza appellata per: Error in iudicando ed in procedendo. Violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990; dell’art. 7 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia approvato con d.r. n. 517/2018; dell’art. 8 del bando di concorso.
Si ripropone, [#OMISSIS#] sostanza, il terzo motivo del ricorso in primo grado con il quale si sosteneva che non sarebbe stato rispettato il lasso intertemporale (sette giorni) che deve intercorrere tra la pubblicazione dei criteri di valutazione sul [#OMISSIS#] web dell’Ateneo e la prosecuzione dei lavori della Commissione.
Anche questo motivo di appello è infondato.
Correttamente il primo [#OMISSIS#] ha evidenziato che l’unica attività svolta dalla Commissione prima del decorso dei sette giorni in questione sia stata la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità con i candidati e la stesura del calendario dei lavori concorsuali, che sono attività completamente slegate dai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione stessa, e perciò effettuabili anche prima del trascorrere del [#OMISSIS#] indicato.
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono buone ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS- e l’Università degli Studi della-OMISSIS-.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Pascuzzi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] Pascuzzi
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/05/2022